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Sentenza

Sentenza n. 2534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, n. 1809 del 14 giugno 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Edil Bianchi s.r.l. per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Segrate n. 28 dell'8 marzo 2024, avente ad oggetto l'ingiunzione a «rispristinare lo stato dei luoghi relativi al sito che è stato oggetto di deposito di rifiuti ubicato in via Tiepolo 16, Segrate e censito catastalmente rispettivamente al foglio 32 mappali 4-117-118-119 (Zona Nord) e al foglio 32 mappali 107- 108-128-129 (Zona Sud)».

Giustizia amministrativa202407572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza comunale di esecuzione del piano di indagine ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello parziale contro la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza comunale con cui le era stato ingiunto di dare esecuzione a un piano di indagine ambientale, propedeutico al ripristino o alla bonifica del sito. L'appello riguardava la parte relativa al terzo motivo del ricorso di primo grado, concernente i parametri ambientali da utilizzare per la caratterizzazione dei terreni. La società sosteneva che l'ordinanza avesse rivalutato, su suo specifico impulso, la questione delle CSC applicabili e costituisse quindi un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, anziché un atto meramente confermativo. Nel merito, contestava inoltre la scelta di applicare alle porzioni formalmente classificate come agricole le CSC relative alle aree residenziali e a verde pubblico o privato, deducendo l'insufficiente motivazione della sentenza e sostenendo che avrebbe dovuto rilevare l'utilizzo effettivo dei terreni, storicamente impiegati per finalità industriali, anziché la sola destinazione urbanistica formale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'ordinanza comunale dell'8 marzo 2024, nella parte relativa alle CSC, fosse un atto meramente confermativo della precedente nota comunale del 16 gennaio 2023, rimasta inoppugnata. La precedente nota aveva già stabilito che, per le aree classificate urbanisticamente come agricole, dovessero essere applicate le CSC della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006, mentre per le aree con destinazione produttiva o destinate alla viabilità di progetto dovessero applicarsi le CSC della colonna B. L'ordinanza successiva si è limitata a ingiungere l'esecuzione del piano di indagine e, nella motivazione, a richiamare la precedente determinazione, senza svolgere una nuova istruttoria o una rinnovata ponderazione della questione. Il richiamo alla formula "considerato" non dimostra di per sé una rivalutazione, trattandosi di una locuzione stilistica ricorrente nei provvedimenti amministrativi, al pari di "visto" e "ritenuto". Poiché l'atto meramente confermativo non contiene una nuova manifestazione di potere, esso non è autonomamente impugnabile; ne consegue la conferma dell'inammissibilità del ricorso di primo grado. Le spese del secondo grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR ha adottato la sentenza di primo grado in forma semplificata.

  • Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, d.lgs. 152/2006

    Tabella 1/A e Tabella 1/B

    Le CSC applicabili alla caratterizzazione del sito sono state individuate dal Comune in relazione alla destinazione urbanistica delle aree: Tabella 1/A per l'area agricola e Tabella 1/B per le aree produttive o destinate alla viabilità di progetto.

Massime di principio

  • Un provvedimento è un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, soltanto quando sia preceduto da un riesame della fattispecie fondato su una rinnovata istruttoria e comporti una nuova manifestazione di potere amministrativo.
  • Un provvedimento che si limita a ribadire una precedente determinazione, senza nuova istruttoria né rinnovata ponderazione dei fatti e degli interessi, è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.
  • La mera presenza, nella motivazione di un provvedimento, di formule quali "considerato", "visto" o "ritenuto" non dimostra di per sé l'avvenuta rivalutazione della fattispecie, trattandosi di espressioni stilistiche ricorrenti nel preambolo degli atti amministrativi.
  • Quando un provvedimento successivo richiama e ribadisce una precedente determinazione già rimasta inoppugnata, senza modificarne il contenuto sostanziale, l'impugnazione del provvedimento successivo è inammissibile nella parte meramente confermativa.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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