Sentenza n. 1976/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza della Sentenza n. 2341/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Civile, depositata il 27/02/2024 e notificata al Ministero resistente ai fini esecutivi in data 01.03.2024, emessa nel giudizio civile R.G. n. 17789/2022, con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato condannato al pagamento delle spese di lite in complessivi € 2.677,00 di cui € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione agli avv.ti Angelo Franzese e Giuseppina Miranda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.677,00 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in loro favore. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha depositato un decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale recante la liquidazione delle somme e l'emissione degli speciali ordini di pagamento. I ricorrenti, preso atto dell'integrale pagamento, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 1.500,00 euro oltre accessori di legge e contributo unificato nella misura versata. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento di quanto dovuto in esecuzione del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, anche se il pagamento interviene dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l'Amministrazione adempie alla pretesa azionata soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere per integrale adempimento non impedisce la liquidazione delle spese processuali, dovendosi considerare la condotta delle parti e la circostanza che l'adempimento sia intervenuto solo dopo l'attivazione del giudizio.
Come è indicizzato
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