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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2236 della Commissione, del 29 ottobre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Hatay Kaytaz Böreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla disciplina unionale sulle indicazioni geografiche iscrivendo "Hatay Kaytaz Böreği" nel registro dell’Unione. La Commissione rileva che la domanda, presentata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni. L’iscrizione rende la denominazione tutelata come IGP a livello UE e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Hatay Kaytaz Böreği" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Si applica all’indicazione geografica "Hatay Kaytaz Böreği" (IGP), quale prodotto agricolo/alimentare oggetto di domanda di registrazione presentata da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (Turchia). Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata pubblicata e non era stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione dell’IGP "Hatay Kaytaz Böreği"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2236 della Commissione iscrive la denominazione "Hatay Kaytaz Böreği" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si colloca nell’attuazione del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, in Turchia, ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che costituiva il precedente quadro normativo di riferimento.

Assenza di opposizioni e conseguente iscrizione

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione dell’indicazione geografica nel registro unionale.

Effetti giuridici del regolamento

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della IGP "Hatay Kaytaz Böreği" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Hatay Kaytaz Böreği" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione dà atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoliregistri e pubblicità dei prodottidiritto alimentare

Testo integrale

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