Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che hanno resistito, liquidandole separatamente secondo le rispettive posizioni processuali, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (costruttore)
La controversia
Due acquirenti avevano convenuto in giudizio più soggetti, tra cui la società costruttrice e altri responsabili della realizzazione dell'immobile, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da difetti costruttivi di un immobile sito in Barberino Val d'Elsa, da loro acquistato il 21 luglio 2004. La Corte d'appello di Firenze aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione gli originari attori hanno proposto ricorso, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur avendo i ricorrenti dato atto della notificazione della sentenza impugnata, non avevano depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ciò impediva di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.; inoltre l'omissione non poteva essere sanata con produzione successiva ex art. 372 c.p.c.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica è condizione necessaria per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso quando si deduca che la sentenza sia stata notificata.
art. 325 c.p.c.
la produzione della sentenza notificata serve a consentire la verifica del rispetto del termine breve di impugnazione.
art. 372 c.p.c.
la mancanza del deposito richiesto dall'art. 369 non può essere recuperata mediante successiva produzione documentale tardiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne copia autentica con la relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c..
- La mancata produzione della sentenza notificata impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'omissione del deposito richiesto per dimostrare la notifica della sentenza impugnata non è sanabile con una successiva produzione documentale ex art. 372 c.p.c..
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente anche ai fini delle spese e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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