Sentenza n. 695/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 80 MW e alle opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 12 ottobre 2022 un'istanza per il rilascio della VIA, nell'ambito del procedimento per il Provvedimento Unico Ambientale, relativa a un impianto agrivoltaico denominato "LICATA" da realizzarsi nel Comune di Licata. Dopo la verifica di completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l'avviso al pubblico l'8 giugno 2023, con conclusione della consultazione il 7 agosto 2023. La società ha poi inviato diffide il 2 luglio 2024 e il 15 ottobre 2025. Con nota del 21 ottobre 2025 il Ministero ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla competente Commissione e che avrebbe adottato il provvedimento finale all'esito dell'istruttoria tecnica e della procedura di competenza dell'amministrazione preposta alla tutela culturale e paesaggistica. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il termine massimo per la conclusione della VIA fosse ormai decorso e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio. Ha ritenuto che, per i progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento di VIA debba concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l'istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento, cui si aggiungono 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale, previa acquisizione del concerto dell'amministrazione competente alla tutela culturale e paesaggistica. Poiché la documentazione era stata pubblicata l'8 giugno 2023, il termine è scaduto il 15 novembre 2023 senza l'adozione di un provvedimento espresso. La nota ministeriale del 21 ottobre 2025 è stata qualificata come interlocutoria, priva di effetti decisori, perché non indicava un termine certo né forniva ragioni concrete idonee a giustificare il superamento del termine. Il Ministero conserva un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento anche in caso di inerzia della Commissione tecnica o dell'amministrazione competente alla tutela paesaggistica e culturale. Il TAR ha inoltre precisato che, in Sicilia, le funzioni relative alla tutela paesaggistica e al concerto nell'ambito della VIA statale per opere PNRR spettano all'Assessorato regionale competente e alle Soprintendenze regionali, senza che ciò elimini l'obbligo del MASE di definire il procedimento. Il Ministero è stato condannato ad adottare una determinazione espressa, di accoglimento o di diniego, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, da attivare nei successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alle eventuali spese del commissario.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione della domanda e la documentazione nell'ambito del procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva per la fase di consultazione del pubblico e degli enti coinvolti nel procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Prevede, per i progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, un termine complessivo di 160 giorni per la conclusione della VIA e non consente al MASE di sottrarsi all'obbligo di provvedere a causa dell'inerzia degli altri soggetti coinvolti.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua i progetti, inclusi quelli PNRR, finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel PNIEC, ai quali si applica il termine speciale di conclusione della VIA.
art. 31 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione avverso il silenzio e consente di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicato all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Rileva per la competenza regionale siciliana in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. n. 637/1975
Attribuisce alla Regione siciliana, tramite le proprie Soprintendenze, l'esercizio delle competenze paesaggistiche nel territorio regionale.
Massime di principio
- Per i progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro il termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l'istruttoria e la predisposizione dello schema da parte della Commissione competente e 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale.
- L'inerzia della Commissione tecnica o dell'amministrazione chiamata a esprimere il concerto non esonera il MASE dall'obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole.
- Una nota con cui l'amministrazione dichiara genericamente che il provvedimento sarà adottato all'esito di ulteriori attività istruttorie, senza indicare un termine certo né concrete ragioni giustificative del ritardo, ha contenuto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo di conclusione del procedimento.
- Nell'ambito della VIA statale relativa a opere PNRR da realizzare in Sicilia, le funzioni di tutela paesaggistica e quelle concernenti il concerto dell'amministrazione culturale spettano agli organi regionali competenti; tale riparto non elimina tuttavia l'obbligo del MASE di definire il procedimento.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può fissare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
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