Sentenza n. 12789/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Modulo di Notifica” datato -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo”, notificato a mani in pari data; - della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del -OMISSIS- (Prot. Int. n. -OMISSIS-), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente; - della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025: - del “Modulo di Notifica” datato -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo” e notificato a mani in pari data (doc. A già agli atti); - della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del -OMISSIS- (Prot. Int. n. -OMISSIS-), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente (doc. B già agli atti); - della graduatoria di merito del concorso (doc. C quivi impugnato) di cui al Decreto n. -OMISSIS- del 7 agosto 2025, inerente le graduatorie di merito del 2° Blocco 2025, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici per Quantiferon positivo, diniego dell'istanza di riesame e graduatoria concorsuale nella parte in cui non include la candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Iniziale dell'Esercito Italiano, 2° Blocco 2025, è stata dichiarata inidonea agli accertamenti psicofisici per Quantiferon positivo. Ha dedotto eccesso di potere per falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione della Direttiva Tecnica della Sanità Militare adottata con D.M. Difesa 4 giugno 2014. A sostegno ha prodotto nuovi accertamenti strumentali e una perizia tecnica di parte, secondo cui la condizione sanitaria era compatibile con l'idoneità al servizio militare. Il TAR ha disposto una verificazione medica e, considerata la problematicità della questione e la necessità di una valutazione aggiornata anche alla luce della terapia seguita, un supplemento di verificazione. La Commissione Medica Interforze di II Istanza ha concluso per l'idoneità attuale della candidata al reclutamento come VFI, rilevando l'avvenuta chemioprofilassi preventiva e l'inquadramento della condizione nel profilo sanitario AR con coefficiente 2, previsto dal codice 71 della Direttiva Tecnica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le valutazioni sui requisiti psicofisici, pur espressione di discrezionalità tecnica, siano sindacabili quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione svolta da un organismo pubblico specialistico ha accertato una condizione sanitaria compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale e con il servizio militare quale VFI, facendo emergere un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica. Il Ministero non ha prodotto elementi idonei a spiegare il diverso esito degli esami medici. Sono stati quindi annullati il giudizio di inidoneità e la graduatoria finale nella parte in cui non comprende la ricorrente, che dovrà essere inserita definitivamente nella posizione spettante in base al punteggio conseguito. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 500.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
D.M. Difesa 4 giugno 2014
Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
La condizione sanitaria accertata, inquadrata nel profilo sanitario AR con coefficiente 2 previsto dal codice 71, è stata ritenuta compatibile con il reclutamento come volontario in ferma iniziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Dati relativi alla salute.
Rileva ai fini della protezione dei dati sanitari contenuti nella decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Tutela dei dati relativi alla salute.
Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le valutazioni medico-legali relative ai requisiti psicofisici per l'accesso alle Forze armate, pur costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da travisamento dei fatti, illogicità o errore nell'esercizio della discrezionalità.
- Una verificazione svolta da un organismo pubblico specialistico, che accerti in modo motivato la compatibilità della condizione sanitaria con il servizio militare secondo la direttiva tecnica applicabile, può dimostrare l'illegittimità del precedente giudizio di inidoneità.
- Quando l'amministrazione non fornisce elementi idonei a spiegare il contrasto tra il giudizio di inidoneità e gli accertamenti medici successivi o la verificazione giudiziale, il diverso esito può integrare un errore sindacabile nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
- L'annullamento del giudizio di inidoneità determina l'estensione dell'effetto demolitorio alla graduatoria concorsuale sopravvenuta nella parte in cui esclude il candidato, imponendone l'inserimento definitivo nella posizione spettante in base al punteggio conseguito.
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