Cassazione Penale, Sentenza n. 13110/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trento che, accogliendo in parte l'appello del pubblico ministero avverso la revoca della misura cautelare operata dal GIP, aveva disposto il divieto di avvicinamento a meno di 15 metri dalle persone offese per tutti e quattro gli indagati (reato ex art. 423 c.p., incendio doloso dell'autovettura con propagazione alle abitazioni). Le censure in Cassazione riguardavano: (1) presunta inammissibilità per genericità dell'appello del PM; (2) violazione del diritto di difesa per mancata consegna ai difensori delle videoriprese allegate alla querela; (3) vizio di motivazione e mancata verifica della consistenza indiziaria, considerata la qualità delle dichiarazioni delle persone offese e la loro posizione processuale; (4) insufficienza della prova circa la natura dolosa dell'incendio e i riconoscimenti; (5) carenza motivazionale circa il contributo di Sergio e Nicola al fatto (concorso morale o materiale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Sergio Borz e di Nicola Borz fondati per carenza della motivazione in ordine al loro concreto contributo alla commissione del reato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle loro posizioni, rinviando il giudizio al Tribunale del Riesame di Trento per nuovo esame. Ha invece rigettato i ricorsi proposti da Luca Borz e Martina Lubian, confermando per essi l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto il divieto di avvicinamento: la motivazione fornita dal Tribunale sul profilo della gravità indiziaria è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica. Per effetto del rigetto, Luca e Martina sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma penale invocata per la fattispecie (incendio). Il fatto è stato inquadrato come reato previsto da tale articolo.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione delle impugnazioni; la Corte verifica la correttezza formale e la specificità dell'appello del PM.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni in materia cautelare; rilevata in relazione alla presunta genericità dell'appello del pubblico ministero.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai profili di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto l'appello sufficientemente specifico rispetto alla motivazione del GIP.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la difesa materiale poiché gli atti fondanti la richiesta cautelare erano depositati e disponibili.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato nella cornice del procedimento e degli atti di indagine posti a fondamento della richiesta cautelare.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sul deposito e disponibilità degli atti; la Corte osserva che gli atti posti a fondamento della misura erano stati messi a disposizione delle parti al momento opportuno.
art. 367 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi attinenti alla modalità del riesame e alla documentazione a supporto della richiesta cautelare.
art. 292, comma 2 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione e sulla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Corte ha esaminato la coerenza e sufficienza della motivazione del Tribunale rispetto agli elementi probatori.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e alla loro attendibilità nell'ambito del giudizio cautelare.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato; la Corte ha richiesto motivazione specifica per individuare il contributo di ciascuno.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte motivazionale: definizione e verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per misure cautelari.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato riguardo alle esigenze cautelari e ai presupposti per l'applicazione delle misure personali; la Corte verifica che la motivazione sia compatibile con tali requisiti.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti né riequilibra la prova.
- Se il giudice del riesame fornisce una motivazione articolata e non manifestamente illogica sui gravi indizi a carico di alcuni indagati, la Cassazione tende a confermare la misura, anche se non esistono accertamenti tecnici definitivi (es. vigili del fuoco non esclusivi sulla natura dolosa).
- Per i coindagati la motivazione deve indicare specifici elementi da cui desumere il contributo morale o materiale di ciascuno: l'assenza di tali elementi comporta l'annullamento e il rinvio limitato alla loro posizione.
- La mancata consegna di materiale probatorio (es. videoregistrazioni) non determina automaticamente la nullità della misura se gli atti erano depositati e disponibili e la difesa non ha chiesto rinvio per prenderne visione; la violazione del diritto di difesa richiede una concreta lesione procedurale.
- La genericità dell'impugnazione del pubblico ministero può essere respinta solo se l'appello non si confronta con le ragioni del provvedimento impugnato; quando l'appello richiama e integra elementi già presenti nella richiesta originaria, è considerato sufficientemente specifico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12842/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12843/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12844/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12846/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12847/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12848/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →