Sentenza n. 72/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2017/18-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Mantova n. 31/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio di 500 euro annui per sei anni scolastici, per complessivi 3.000 euro, disponendo l’accredito mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione, limitandosi a corrispondere le sole spese di lite liquidate dal giudice del lavoro. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal TAR e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che il Ministero non aveva contestato la propria perdurante inottemperanza. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante l’accredito dell’importo spettante sulla Carta del docente. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove pagato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, nei limiti in cui siano rimasti ineseguiti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e adottando le ulteriori misure necessarie.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento delle somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi; decorso tale termine, l’esecuzione può essere azionata.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici.
- L’amministrazione non adempie al giudicato quando, a fronte di una statuizione che impone l’attribuzione di una somma o di un beneficio, si limiti a compiere attività parziali diverse dall’esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine.
- L’eventuale insufficienza degli stanziamenti nei capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente all’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’esercizio delle funzioni commissariali.
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