Sentenza n. 1678/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una selezione interna per progressione tra le aree, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, motivate dall’omessa dichiarazione di una sentenza di patteggiamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente comunale utilmente collocato nella graduatoria di una selezione interna per progressioni tra le aree, aveva dichiarato di non avere condanne penali, procedimenti penali o precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. In sede di verifica, l’Amministrazione accertava l’esistenza di una sentenza del 2001 di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con pena inferiore a due anni, e disponeva la sua esclusione per dichiarazione non veritiera e conseguente decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il ricorrente deduceva: 1) che, dopo la riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile a una sentenza di condanna ai fini extrapenali; 2) che l’omissione non costituirebbe mendacio, poiché l’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 consente di non dichiarare le iscrizioni escluse dal certificato del casellario, tra cui i provvedimenti ex art. 445 c.p.p. con pena non superiore a due anni; 3) che il reato si sarebbe estinto automaticamente per decorso del tempo ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.; 4) che l’esclusione sarebbe irragionevole, sproporzionata e contraria al buon andamento, oltre che fondata su un’interpretazione illegittima della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha distinto la disciplina generale delle dichiarazioni sostitutive relativa alle iscrizioni del casellario dalla disciplina speciale delle procedure concorsuali. L’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 esonera l’interessato dal dichiarare talune iscrizioni, comprese quelle relative ai provvedimenti ex art. 445 c.p.p. con pena non superiore a due anni; tuttavia, l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal d.P.R. n. 82/2023, impone specificamente ai candidati di dare notizia di tutti i precedenti penali iscrivibili nel casellario, senza esclusioni riferite alla pena applicata. Tale disciplina speciale e successiva prevale sulla regola generale. La sentenza di patteggiamento, pur non essendo necessariamente equiparata a una condanna ai fini extrapenali ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., costituisce comunque un precedente penale iscrivibile nel casellario e doveva essere dichiarata per consentire al Comune di valutare l’opportunità dell’ammissione. L’omissione ha reso non veritiera la dichiarazione e ha legittimato l’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000; non si è trattato dell’applicazione di effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento, ma della decadenza conseguente alla falsità della dichiarazione. È stata inoltre esclusa l’estinzione automatica del reato: il mero decorso del tempo non basta, occorrendo una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale. L’Amministrazione non poteva svolgere in sede giudiziale, per la prima volta, la valutazione discrezionale sulla rilevanza del precedente, perché l’omissione aveva impedito la valutazione prevista dal bando. L’esclusione è stata quindi ritenuta conforme alla lex specialis e all’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994
Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura
Nelle procedure per l’accesso al pubblico impiego impone di dichiarare tutti i precedenti penali iscrivibili nel casellario, inclusi i provvedimenti di patteggiamento, anche quando la pena non superi due anni.
art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002
L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1
Prevede una regola generale di esonero dalla dichiarazione di determinate iscrizioni, ma non prevale sulla disciplina speciale e successiva dettata per le procedure concorsuali.
art. 24, comma 1, d.P.R. n. 313/2002
Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: (…) e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali
La mancata inclusione del patteggiamento nel certificato non ne esclude l’iscrizione nel casellario e non elimina, nelle procedure concorsuali, l’obbligo speciale di dichiararlo.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi (...) Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna
La disposizione non impedisce di imporre la dichiarazione dell’esistenza del provvedimento di patteggiamento; l’obbligo dichiarativo non equivale all’equiparazione della sentenza a una condanna ai fini extrapenali.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Qualora dai controlli eseguiti dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Legittima la decadenza dai benefici della procedura selettiva quando l’omissione di un precedente che doveva essere dichiarato rende non veritiera l’autodichiarazione.
art. 445, comma 2, c.p.p.
L’estinzione del reato non opera automaticamente per il solo decorso del tempo ai fini dell’obbligo dichiarativo, ma richiede una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale.
d.P.R. n. 82/2023
Ha sostituito l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, introducendo la disciplina speciale dell’obbligo di comunicare i precedenti penali iscrivibili nel casellario nelle procedure di accesso al pubblico impiego.
Massime di principio
- Nelle procedure di accesso al pubblico impiego, il candidato deve dichiarare tutti i precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 313/2002, compresa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con pena non superiore a due anni, anche se il provvedimento non è riportato nel certificato del casellario.
- L’obbligo speciale di dichiarazione previsto dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 prevale, in quanto disciplina speciale e successiva, sulla regola generale dell’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 che consente di non indicare determinate iscrizioni nelle dichiarazioni sostitutive.
- L’obbligo di dichiarare una sentenza di patteggiamento non comporta l’applicazione di effetti extrapenali della sentenza equiparativi a quelli di una condanna: l’omissione rileva autonomamente perché impedisce all’amministrazione di svolgere la valutazione sull’ammissione prevista dal bando.
- L’omessa dichiarazione di un precedente penale che il candidato era tenuto a comunicare rende non veritiera l’autodichiarazione e consente l’applicazione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
- Ai fini dell’esonero dall’obbligo di dichiarare una condanna o un precedente penale, l’estinzione del reato non può essere desunta dal solo decorso del tempo, ma deve risultare da una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale.
- Quando il bando rimette all’amministrazione la valutazione dell’opportunità di ammettere il candidato in presenza di precedenti penali, l’omessa dichiarazione impedisce tale valutazione e non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione effettuandola per la prima volta in sede processuale.
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