Cassazione Civile, Ordinanza n. 34651/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato quattro avvisi di accertamento per le annualità 2008-2011, rideterminando il reddito imponibile di una contribuente ai fini IRPEF, IVA e IRAP e irrogando sanzioni. Gli accertamenti si fondavano sulle movimentazioni di conti correnti bancari cointestati alla contribuente e ai familiari, in presenza dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della contribuente e dei familiari. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, riducendo l'imponibile; in appello la CTR Toscana aveva respinto gli appelli dell'ufficio e accolto quelli della contribuente, annullando integralmente gli atti perché l'ufficio non avrebbe dimostrato che la contribuente svolgesse attività d'impresa come sarta. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sull'eccezione di inammissibilità dei ricorsi originari, deducendo anche la tardività dei ricorsi per rinuncia all'accertamento con adesione; 2) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita su un capo di sentenza non impugnato; 3) violazione delle norme sugli accertamenti bancari e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR disatteso le presunzioni derivanti dai movimenti bancari; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per errata applicazione delle presunzioni e del riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che l'appello della contribuente investisse l'intero impianto motivazionale della decisione di primo grado, senza violazione del divieto di ultrapetizione. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che nelle indagini bancarie l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti e che tali elementi operano come presunzione legale relativa di maggiori redditi riferibile alla generalità dei contribuenti, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto a fornire prova contraria analitica per ciascuna movimentazione. Poiché la CTR aveva annullato gli avvisi esigendo dall'Ufficio la prova dell'effettivo esercizio di attività imprenditoriale e senza esaminare analiticamente la prova presuntiva derivante dalle movimentazioni bancarie, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti motivazione apparente.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato per censurare l'asserita ultrapetizione in appello, ma la Corte esclude la violazione perché l'appello investiva l'intero impianto motivazionale della decisione di primo grado.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte ritiene insussistente la violazione.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggiori redditi; l'Ufficio assolve l'onere probatorio producendo i dati dei conti, e il contribuente deve fornire prova contraria analitica per ciascuna operazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo dell'Ufficio in tema di accertamento e presunzioni, in collegamento con la disciplina delle indagini bancarie.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo dell'Ufficio per gli accertamenti in materia IVA fondati sulle risultanze bancarie.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio prova con le movimentazioni bancarie, mentre il contribuente deve provare analiticamente l'estraneità delle singole somme a operazioni imponibili.
art. 2729 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte afferma che nel caso delle indagini bancarie opera una presunzione legale relativa e non una mera presunzione semplice.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 come base normativa della utilizzabilità delle movimentazioni bancarie ai fini accertativi.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È indicato per affermare che la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti, non solo agli imprenditori o lavoratori autonomi.
art. 6, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
È menzionato nel contesto della procedura di accertamento con adesione; la Corte esclude che la mera mancata definizione dell'adesione equivalga a rinuncia idonea a far decorrere diversamente i termini.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, che la Corte ritiene superato dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati delle movimentazioni sui conti correnti acquisiti dall'Amministrazione integrano una presunzione legale relativa di maggior reddito e consentono l'accertamento senza necessità di provare previamente l'esercizio di una specifica attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte del contribuente.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera nei confronti della generalità dei contribuenti e l'onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare, con prova analitica riferita a ogni singola operazione, che i versamenti o prelevamenti non sono fiscalmente rilevanti o sono già stati contabilizzati nelle dichiarazioni.
- Non è sufficiente, per superare l'accertamento bancario, una contestazione generica delle causali o una prova globale e indifferenziata; è necessaria una valutazione analitica, da parte del giudice, sia delle giustificazioni offerte dal contribuente sia dei singoli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio.
- La motivazione per relationem o sintetica non è viziata quando consenta di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è apparente solo se manca un effettivo controllo sull'iter decisorio o sul quadro probatorio.
- In appello, non vi è ultrapetizione quando il gravame investa l'intero impianto motivazionale della decisione di primo grado e la censura riguardi argomentazioni poste a sostegno del decisum, non un autonomo capo di sentenza non impugnato.
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