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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36184/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per diffamazione: il Tribunale di Bologna, in riforma parziale della sentenza del Giudice di pace, aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di diffamazione e aveva ridotto sia la pena pecuniaria sia l'importo del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo sostanzialmente l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. in relazione a un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense; dall'altro, contestava la motivazione sulla liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché limitato a riproporre le doglianze già svolte in appello senza misurarsi con la motivazione della decisione, e ha escluso l'applicabilità dell'esimente ex art. 598 c.p. agli esposti diretti al Consiglio dell'Ordine, richiamando il principio per cui tale esimente riguarda gli scritti difensivi in senso stretto e non esposti o denunce. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il ricorso per cassazione contro le sentenze del Giudice di pace è proponibile solo per violazione di legge e, in ogni caso, la motivazione sul danno era ritenuta adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito l'accertamento di responsabilità.

  • art. 598 c.p.

    L'esimente non si applica agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense; opera per gli scritti difensivi in senso stretto e non per esposti o denunce.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già proposte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'esimente prevista per gli scritti difensivi non è estensibile agli esposti indirizzati al Consiglio dell'Ordine forense, perché essa presuppone un atto difensivo in senso stretto nell'ambito del procedimento disciplinare.
  • Avverso le sentenze del Giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge; le doglianze che investono il merito della liquidazione del danno sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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