Sentenza del 31/08/2015 n. 3700 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ente pubblico - Conferimento incarichi dirigenziali senza concorso - Natura privatistica - Non applicabile da ente dello Stato - Sentenza 37/2015 Corte costituzionale - Delega a funzionario - Deleghe "ratione officii".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il conferimento di un incarico dirigenziale a una persona individuata fiduciariamente e senza concorso, nonché la validità della delega alla sottoscrizione dell’atto. La tesi è che un ente pubblico non economico non possa utilizzare strumenti di natura privatistica per attribuire incarichi dirigenziali e che una delega impersonale ratione officii possa essere conferita solo al soggetto legittimamente preposto all’ufficio. È invece possibile una delega individuale a un funzionario per la sottoscrizione di uno specifico atto, senza che sia necessario promuoverlo previamente a dirigente, purché la delega sia validamente conferita e adeguatamente individuata.
La decisione
La sentenza ha escluso la possibilità di conferire incarichi dirigenziali pubblici senza concorso mediante un meccanismo fiduciario di natura privatistica. Ha inoltre distinto tra delega individuale, astrattamente conferibile a un funzionario per singoli atti, e delega ratione officii, che presuppone la legittima preposizione del delegato a un ufficio dirigenziale. Pertanto, se l’atto è stato sottoscritto da un soggetto non legittimamente preposto all’ufficio e sulla base di una delega impersonale, l’atto risulta viziato. L’esito è favorevole al privato o contribuente.
Norme richiamate
Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto a una buona amministrazione richiede che l’esercizio delle funzioni pubbliche avvenga nel rispetto di legalità, imparzialità e corretta organizzazione amministrativa.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La sentenza ha escluso la legittimità del conferimento fiduciario di incarichi dirigenziali senza concorso e ha chiarito che la delega individuale a un funzionario non richiede necessariamente la previa nomina a dirigente, mentre la delega ratione officii richiede che il delegato sia legittimamente preposto all’ufficio dirigenziale.
Massime di principio
- Gli incarichi dirigenziali negli enti pubblici devono essere conferiti nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e concorso; non è sufficiente una scelta fiduciaria di natura privatistica.
- Occorre distinguere tra delega individuale per uno specifico atto e delega ratione officii: la prima può essere attribuita anche a un funzionario non dirigente, mentre la seconda presuppone che il delegato sia legittimamente titolare o preposto all’ufficio.
- La mera appartenenza del funzionario all’amministrazione non basta a rendere valida una delega impersonale riferita a un ufficio dirigenziale.
- In caso di contestazione, è necessario verificare l’atto di conferimento dell’incarico, la legittimità della nomina, il contenuto della delega e la posizione del firmatario rispetto all’ufficio competente.
- L’assenza di una legittima investitura dirigenziale o di una delega individuale valida può compromettere la validità dell’atto amministrativo o impositivo sottoscritto.
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