Cassazione Penale, Sentenza n. 5683/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida (24/04/2023) del provvedimento del Questore del 20/04/2023, notificato il 26/04/2023, contenente il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Paola durante le competizioni calcistiche per anni due (15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine delle partite della squadra Paolana, in casa e fuori). Il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento dei fatti: sostiene di essersi limitato, nella qualità di operatore sanitario, a prestare soccorso a un giocatore infortunato e di aver mantenuto un comportamento pacifico, non essendo autore dei disordini contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte investissero valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione adeguata. L'ordinanza impugnata conteneva una ricostruzione precisa e circostanziata: immagini di videosorveglianza e dichiarazioni di testi indicavano che Vommaro si era diretto con fare minaccioso verso un giocatore avversario tentando di aggredirlo, trattenuto dai colleghi. Il GIP ha inoltre considerato il precedente Daspo del 2013 e una denuncia penale per episodio analogo, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 6 L. 401/1989 (necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, congruità della durata). Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)
L'art. 6 disciplina i presupposti per l'adozione di misure interdittive in occasione di manifestazioni sportive: il giudice di convalida deve verificare ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale del soggetto, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata della misura; tali elementi sono cumulativi e devono emergere dalla motivazione.
Cass. Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia)
La giurisprudenza di legittimità afferma che, nella convalida del provvedimento del Questore, il controllo del giudice deve investire l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto (compresi quelli relativi alla natura di misura di prevenzione) e la durata, con possibilità di ridurla se eccessiva; in Cassazione le valutazioni di fatto sono insindacabili se adeguatamente motivate.
Massime di principio
- In sede di cassazione le valutazioni di fatto e le ricostruzioni probatorie operate dal giudice di merito sono insindacabili se sorrette da motivazione congrua e logica; il ricorrente deve dunque puntare su vizî di diritto o di motivazione per ottenere accoglimento.
- Per convalidare un provvedimento del Questore (obbligo di presentazione/DASPO) il giudice deve accertare: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte all'interessato e congruità della durata; tutti questi elementi sono richiesti e devono risultare dalla motivazione.
- Prove come immagini di videosorveglianza e dichiarazioni di testimoni hanno valore decisivo nella verifica dell'attribuibilità di condotte violente o minacciose; la qualifica professionale (es. operatore sanitario) non esclude automaticamente responsabilità se la condotta appare aggressiva.
- Precedenti comportamenti simili (es. DASPO o denunce pregresse) possono incrementare la valutazione della pericolosità concreta e giustificare misure più incisive.
- Chi impugna deve dimostrare errore di diritto, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche.
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