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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38057/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671 comma 3 c.p.p. Il ricorrente contestava che, dopo il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze (Tribunale di Roma - Sez. distaccata di Ostia 4/7/2008; Tribunale di Roma 19/03/2014; Tribunale di Roma 9/06/2017) e la conseguente nuova determinazione della pena, la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla sospensione condizionale perché la revoca del beneficio non era stata oggetto di annullamento dalla Cassazione, omettendo così di valutare la richiesta consequenziale alla ricognizione della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui ometteva di motivare e pronunciarsi sulla sospensione condizionale della pena in esito al riconoscimento della continuazione. La decisione è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma perché, dopo aver riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena in 11 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa, debba altresì pronunciarsi sulla richiesta di concessione del beneficio ex art. 163 c.p. (sospensione condizionale) e motivare la propria decisione. La Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 671 comma 3 c.p.p. anche se tale beneficio non era stato riconosciuto nelle singole sentenze di condanna che si unificano in continuità.

Norme richiamate

  • art. 671 comma 3 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione ha il potere di concedere la sospensione condizionale della pena quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; pertanto, dopo il riconoscimento della continuazione il giudice deve valutare la richiesta di sospensione ex art. 671 co.3 c.p.p.

  • art. 171-ter L. n. 633/1941

    Disciplina della continuazione tra i reati di cui alla legge sul diritto d'autore; usata come base per unificare le condanne emesse in distinti procedimenti e per applicare la continuazione ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 cod. pen. (capoverso)

    Riferimento al vincolo di continuazione ex art. 81 c.p. (capoverso) per la determinazione delle conseguenze sul trattamento sanzionatorio quando più condanne sono riconosciute come reato continuato.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato che il beneficio può essere concesso dal giudice dell'esecuzione in conseguenza del riconoscimento della continuazione e del relativo conteggio sanzionatorio.

Massime di principio

  • Se il giudice del rinvio riconosce la continuazione tra più sentenze, deve anche valutare e motivare la richiesta consequenziale di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671 co.3 c.p.p.
  • La sospensione condizionale può essere concessa dal giudice dell'esecuzione anche se non era stata riconosciuta nelle singole sentenze originarie, quando le stesse sono unificate per continuazione e la concezione unitaria del reato giustifica il beneficio.
  • L'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale, quando questa dipende dal riconoscimento della continuazione, costituisce vizio che può determinare l'annullamento limitato dell'atto e il rinvio per nuovo esame motivato.
  • La Corte d'Appello non può sottrarsi a decidere sulla sospensione semplicemente perché una precedente revoca non è stata annullata dalla Cassazione, se la sospensione è conseguente al nuovo accertamento della continuazione.
  • Nelle istanze congiunte (riconoscimento della continuazione e sospensione condizionale) il giudice deve esaminare le richieste in ordine logico (prima la continuazione, poi l'effetto sul beneficio) e motivare separatamente ciascuna decisione.

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