Corte di giustizia, Sentenza C-478/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2021. — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH contro Agenzia delle Entrate. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti – Investimenti in beni immobili – Imposte ipotecarie e catastali – Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi – Differenza di trattamento – Comparabilità delle situazioni – Criteri obiettivi di differenziazione. — Cause riunite C-478/19 e C-479/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una norma italiana che riduce del 50% le imposte ipotecarie e catastali solo per i fondi immobiliari chiusi. Ha ritenuto che tale disciplina costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali se i fondi aperti e chiusi sono comparabili, come spetta al giudice nazionale verificare in concreto. Le giustificazioni addotte dall’Italia sono state respinte, salvo l’eventuale obiettivo di limitare i rischi sistemici sul mercato immobiliare, che richiede comunque una verifica di idoneità e proporzionalità.
Libera circolazione dei capitali e agevolazione fiscale riservata ai soli fondi immobiliari chiusi: compatibilità della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali con il diritto UE.
La questione giuridica
Se gli articoli 43 e 56 CE, divenuti articoli 49 e 63 TFUE, ostino a una normativa italiana che limita la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo i fondi immobiliari aperti, alla luce della comparabilità delle situazioni e di eventuali giustificazioni fondate su evasione/elusione fiscale, coerenza del sistema fiscale, incentivo a un certo tipo di fondo e limitazione dei rischi sistemici sul mercato immobiliare.
Principio di diritto
L’articolo 56 CE, divenuto articolo 63 TFUE, osta a una normativa nazionale che riservi la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, quando tali fondi siano oggettivamente comparabili; una tale differenza di trattamento può salvarsi solo se è giustificata da un obiettivo legittimo, in particolare dalla necessità di limitare i rischi sistemici sul mercato immobiliare, e purché sia idonea e proporzionata. Nel caso di specie, la Corte esclude che siano sufficienti le giustificazioni fondate su evasione/elusione fiscale, coerenza del sistema fiscale o mera finalità di incentivare uno strumento nazionale di risparmio gestito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 43 CE
- Articolo 56 CE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 58 CE
- Articolo 65 TFUE
- Direttiva 2011/61/UE
- Direttiva 88/361/CEE
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
- Decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228
Riduzione delle imposte ipotecarie e catastali per i soli fondi immobiliari chiusi
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali della Corte suprema di cassazione (Italia) nelle controversie tra UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH e Agenzia delle Entrate. Oggetto del giudizio è la compatibilità con il diritto UE di una norma italiana che riserva la riduzione del 50% delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo i fondi aperti.
Fatti e procedimento principale
UBS Real Estate, società di gestione del risparmio con sede in Germania e con una società figlia in Italia, gestiva due fondi immobiliari aperti di diritto tedesco. Il 4 ottobre 2006 essa acquistò, per conto dei fondi, due complessi immobiliari strumentali situati a San Donato Milanese e pagò le imposte ipotecarie e catastali dovute.
Successivamente chiese il rimborso della metà di quanto versato, sostenendo che anche i fondi aperti dovessero beneficiare della riduzione introdotta dall’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge n. 223/2006. L’Agenzia delle Entrate non rispose; i ricorsi furono respinti in primo e secondo grado e la Corte di cassazione sottopose alla Corte di giustizia una questione sulla compatibilità della disciplina con le libertà fondamentali del Trattato.
Normativa nazionale rilevante
La Corte ricorda che, secondo il diritto italiano:
- l’imposta ipotecaria colpisce le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari;
- l’imposta catastale si applica alla voltura catastale;
- il decreto legislativo n. 58/1998 definisce i fondi aperti come fondi per i quali i partecipanti possono chiedere il rimborso in qualsiasi momento e i fondi chiusi come fondi nei quali il rimborso è consentito solo a scadenze predeterminate;
- l’articolo 12-bis del decreto ministeriale n. 228/1999 stabilisce che i fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa;
- l’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge n. 223/2006 riduce della metà le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale per gli acquisti di beni immobili effettuati da o per conto di fondi immobiliari chiusi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, osti all’applicazione della norma italiana nella parte in cui limita l’agevolazione ai soli fondi immobiliari chiusi.
Scelta della libertà fondamentale applicabile
La Corte esclude anzitutto l’applicabilità della direttiva 2011/61/UE, perché non era vigente al momento dei fatti. Quanto alla libertà rilevante, osserva che la disciplina incide sugli investimenti immobiliari effettuati da soggetti non residenti e che, nelle circostanze del caso, l’eventuale limitazione della libertà di stabilimento è solo conseguenza inevitabile della restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte decide dunque di esaminare la normativa esclusivamente alla luce dell’articolo 56 CE, divenuto articolo 63 TFUE.
Esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali
La Corte afferma che una misura fiscale può costituire una restrizione anche se è formalmente indistinta, quando di fatto svantaggia le situazioni transfrontaliere. Nel caso di specie, il criterio della natura "aperta" o "chiusa" del fondo non produce di per sé una distinzione tra residenti e non residenti, ma in Italia i fondi immobiliari possono essere istituiti solo in forma chiusa.
Di conseguenza, soltanto i fondi immobiliari soggetti al diritto di altri Stati membri possono essere strutturati come fondi aperti e restare esclusi dall’agevolazione. La Corte conclude quindi che la normativa dissuade i fondi di investimento aperti di altri Stati membri dall’acquistare immobili strumentali in Italia e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Comparabilità delle situazioni
La Corte ricorda che la comparabilità deve essere valutata alla luce dell’obiettivo della norma, del suo oggetto e del suo contenuto. Tuttavia, sottolinea che il giudice nazionale non ha chiarito in modo univoco la finalità dell’agevolazione: potrebbero rilevare l’intento di evitare una doppia imposizione sugli immobili acquistati e poi rivenduti, oppure l’obiettivo di favorire fondi non connotati da forte speculazione o di limitare i rischi sistemici sul mercato immobiliare.
Se l’obiettivo fosse evitare che il fondo sia penalizzato da una doppia imposizione nell’acquisto e nella successiva rivendita, fondi aperti e chiusi sarebbero comparabili. Inoltre, rispetto al contenuto della norma, entrambe le categorie svolgono, almeno potenzialmente, un’attività di acquisto e successiva rivendita di immobili soggetti a doppia imposizione.
Giustificazioni invocate e loro valutazione
La Corte esamina le giustificazioni prospettate:
- evasione ed elusione fiscale: respinta, perché la norma esclude in blocco tutti i fondi aperti e non riguarda costruzioni artificiose o prive di effettività economica;
- coerenza del sistema fiscale: respinta, perché lo Stato membro non ha dimostrato un nesso diretto tra l’agevolazione concessa ai fondi chiusi e un prelievo fiscale compensativo;
- incentivo allo sviluppo di uno strumento nazionale di risparmio gestito: non può giustificare una restrizione, trattandosi di un obiettivo essenzialmente economico che finisce per privilegiare i fondi nazionali;
- prevenzione della speculazione immobiliare: la Corte osserva che la natura aperta o chiusa del fondo non sembra legata in modo decisivo al grado di speculazione, sicché la misura non appare idonea a perseguire tale finalità;
- limitazione dei rischi sistemici sul mercato immobiliare: può costituire un motivo imperativo di interesse generale, ma la verifica di idoneità e proporzionalità spetta al giudice nazionale.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 56 CE, divenuto articolo 63 TFUE, osta a una normativa di uno Stato membro che limita la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, quando le due categorie siano oggettivamente comparabili. Tale disparità può essere mantenuta solo se giustificata dall’obiettivo di limitare i rischi sistemici sul mercato immobiliare, con verifica di idoneità e proporzionalità da parte del giudice nazionale.
Indicazioni operative per il professionista
Per la pratica fiscale e societaria, la sentenza impone di valutare attentamente se un’agevolazione nazionale selettiva riservata a talune forme di fondo possa produrre una discriminazione indiretta a danno di operatori stabiliti in altri Stati membri. In caso di contenzioso, la comparabilità delle situazioni e la prova della giustificazione spettano in modo decisivo al giudice del rinvio, con particolare attenzione alla finalità concreta della misura e alla sua proporzionalità.
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