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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-225/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021. — Euro Delta Danube Srl contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative. — Causa C-225/20

Giurisprudenza europea62020CJ0225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la mera violazione di un vincolo contrattuale o di diritto nazionale sul cambio di destinazione d’uso del terreno non basta, di per sé, a trasformare una superficie effettivamente coltivata in superficie non ammissibile ai fini dei pagamenti PAC. Se il beneficiario dispone di un’autonomia sufficiente sulla superficie e questa è utilizzata per attività agricola, non possono essere applicate automaticamente le sanzioni per sovradichiarazione previste dal regolamento n. 640/2014. Resta però al giudice nazionale verificare in concreto se tutti i criteri di ammissibilità siano soddisfatti.

Pagamento unico per superficie e sanzioni per sovradichiarazione: l’uso agricolo di terreni concessi per piscicoltura senza consenso del concedente esclude automaticamente l’ammissibilità e giustifica le sanzioni?

La questione giuridica

Se gli articoli 2, paragrafo 1, punto 23, e 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ostino a una normativa nazionale che impone sanzioni amministrative per sovradichiarazione quando un agricoltore dichiara a fini di pagamento unico per superficie terreni concessi per la piscicoltura ma utilizzati per attività agricole senza il consenso del concedente al mutamento di destinazione d’uso.

Principio di diritto

Nel regime di pagamento unico per superficie, gli articoli 2, paragrafo 1, punto 23, e 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 non impongono sanzioni per sovradichiarazione solo perché il richiedente coltiva superfici concesse per la piscicoltura senza il consenso del concedente, se tali superfici sono effettivamente superfici agricole, fanno parte dell’azienda dell’agricoltore e quest’ultimo dispone di un’autonomia sufficiente per svolgervi un’attività agricola; in tal caso non vi è automaticamente una mancata osservanza dei criteri di ammissibilità che fondi la sanzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1393

Pagamento unico per superficie e sanzioni per sovradichiarazione su terreni concessi per piscicoltura

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Constanța in una controversia tra una società agricola rumena e l’autorità nazionale per i pagamenti agricoli, relativa al diniego di un pagamento unico per superficie e all’irrogazione di sanzioni per sovradichiarazione. La questione nasce dall’utilizzo agricolo di terreni concessi in origine per la piscicoltura, senza il consenso del concedente al mutamento di destinazione d’uso.

Fatti e procedimento principale

La società Euro Delta Danube svolge attività di piscicoltura e coltivazione di cereali. In base a due contratti di concessione, le erano stati affidati terreni destinati alla piscicoltura; successivamente, per una parte di tali superfici, erano stati autorizzati lavori e attività di rotazione tra colture e piscicoltura. Nel 2017 la società ha presentato una domanda unica di pagamento per 288,37 ettari, includendo sia superfici concesse dal comune di Maliuc sia superfici concesse dal consiglio provinciale di Tulcea.

L’APIA ha ritenuto che la parte di superficie relativa al secondo contratto dovesse restare destinata alla piscicoltura, poiché mancava il consenso del concedente per l’uso agricolo. Di conseguenza ha considerato ammissibili solo 100,58 ettari e ha applicato sanzioni aggiuntive per sovradichiarazione sulla restante superficie. Il tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della società, che ha quindi proposto appello davanti alla Curtea de Apel Constanța.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il regolamento delegato n. 640/2014 consenta di applicare sanzioni amministrative per sovradichiarazione quando l’agricoltore utilizza per fini agricoli terreni concessi per piscicoltura senza aver ottenuto il consenso del concedente al cambiamento di destinazione d’uso.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevede il mancato pagamento o la revoca dell’aiuto in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e, se previsto dalla normativa settoriale, l’irrogazione di sanzioni amministrative;
  • l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che definisce "attività agricola", "superficie agricola" e "seminativo";
  • l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, relativo agli "ettari ammissibili";
  • gli articoli 2, paragrafo 1, punto 23, 17, 18 e 19 del regolamento delegato n. 640/2014, in particolare la nozione di "superficie determinata" e il meccanismo sanzionatorio in caso di superficie dichiarata superiore alla superficie determinata.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che, ai fini dell’articolo 19 del regolamento delegato n. 640/2014, le superfici dichiarate per il pagamento unico per superficie rientrano tra i gruppi di colture per i quali può rilevare la sovradichiarazione. Tuttavia, la nozione di "superficie determinata" rinvia a superfici per le quali sono soddisfatti tutti i criteri e gli obblighi per ottenere l’aiuto.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che una superficie è ammissibile se:

  • è una superficie agricola;
  • fa parte dell’azienda dell’agricoltore, cioè rientra nella sua sfera di gestione con sufficiente autonomia;
  • è utilizzata per un’attività agricola, come la produzione o coltivazione di prodotti agricoli.

La Corte sottolinea che una superficie non perde la qualifica di agricola solo perché il suo uso come seminativo contrasta con un contratto di concessione o con disposizioni nazionali sul mutamento di destinazione. Ciò che conta, ai fini del diritto UE, è l’effettivo uso agricolo e la disponibilità della superficie nell’ambito dell’azienda, non la sola conformità al contratto di concessione sotto il profilo privatistico o amministrativo nazionale.

La verifica decisiva è dunque concreta: occorre accertare se il beneficiario disponga di un’autonomia sufficiente rispetto al concedente per esercitare l’attività agricola sulla superficie. Se questa autonomia esiste, il fatto che il concedente non abbia autorizzato il cambiamento d’uso non comporta automaticamente l’inammissibilità della superficie né l’applicazione delle sanzioni per sovradichiarazione.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 2, paragrafo 1, punto 23, e 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che non impongono sanzioni amministrative per sovradichiarazione a un richiedente che utilizzi per fini agricoli superfici concesse per piscicoltura senza il consenso del concedente al cambiamento di destinazione, purché il richiedente disponga di un’autonomia sufficiente per svolgere l’attività agricola su tali superfici.

Principio affermato

La mera assenza del consenso del concedente al mutamento di destinazione d’uso non basta, da sola, a giustificare la sanzione per sovradichiarazione nel regime di pagamento unico per superficie: ciò dipende dalla concreta sussistenza dei criteri di ammissibilità previsti dal diritto UE, in particolare dall’effettivo uso agricolo della superficie e dalla sua inclusione nell’azienda dell’agricoltore con sufficiente autonomia gestionale.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti diretti agli agricoltoriammissibilità delle superfici agricolesanzioni amministrativesovradichiarazione

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