Corte di giustizia, Sentenza C-575/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021. — Apollo Tyres (Hungary) Kft. contro Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Impianti di combustione di carburanti – Allegato I – Potenza termica nominale totale – Modalità di calcolo – Regola dell’aggregazione. — Causa C-575/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce come va calcolata la potenza termica nominale totale di un impianto ai fini dell’inclusione nel sistema EU ETS. In via generale, occorre sommare le potenze nominali massime delle unità tecniche dell’impianto, per garantire uniformità applicativa, prevedibilità e certezza del diritto. Solo limitazioni permanenti e verificabili dall’autorità competente possono escludere, in tutto o in parte, la potenza massima dal calcolo.
Calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto ai fini dell’inclusione nell’EU ETS: rilevanza delle limitazioni imposte dal gestore alle unità tecniche.
La questione giuridica
Se l’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se un impianto rientri nell’EU ETS, la potenza termica nominale totale debba essere calcolata tenendo conto delle limitazioni alla potenza massima delle unità tecniche imposte dal gestore, e in quali condizioni tali limitazioni possano incidere sul calcolo.
Principio di diritto
Ai fini dell’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87, la potenza termica nominale totale di un impianto va, in linea di principio, determinata sommando la potenza termica nominale massima di tutte le unità tecniche che lo compongono, anche se esse non operano sempre a piena capacità. Tuttavia, una limitazione della potenza massima imposta dal gestore può essere presa in considerazione solo se è permanente, cioè non reversibile senza un intervento tecnico rilevante o senza l’accordo dell’autorità nazionale competente, e se tale limitazione e il suo carattere permanente sono effettivamente verificabili da detta autorità; in tal caso la potenza limitata non deve essere conteggiata integralmente nel calcolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Articolo 2 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 4 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
- Allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE
Calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto ai fini dell’EU ETS
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) nell’ambito di una controversia tra Apollo Tyres (Ungheria) Kft. e il Ministro ungherese competente, relativa a una sanzione per emissioni di gas a effetto serra senza autorizzazione. La questione centrale è l’interpretazione dell’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, in materia di sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS).
Fatti e procedimento principale
Apollo Tyres gestisce tre caldaie a vapore impiegate nella propria attività industriale. Secondo la società, grazie a una limitazione impostata tramite software e a un meccanismo che impedisce il funzionamento contemporaneo di più di due caldaie, la potenza termica nominale massima raggiungibile dall’impianto resterebbe sotto la soglia di 20 MW. Il Ministro ungherese ha invece ritenuto che, considerata la potenza nominale delle tre caldaie, l’impianto superasse comunque i 20 MW e fosse quindi soggetto all’obbligo di autorizzazione; per tale ragione ha inflitto una sanzione per emissioni senza autorizzazione.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se, ai fini della decisione sull’inclusione di un impianto nell’EU ETS, la potenza termica nominale totale debba essere calcolata tenendo conto delle limitazioni alla potenza massima introdotte dal gestore dell’impianto e, più in generale, se un macchinario che opera con una limitazione debba essere considerato nel calcolo della soglia di 20 MW.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, che definisce il campo di applicazione della direttiva;
- l’articolo 3, lettere b) ed e), relativo alle nozioni di “emissioni” e “impianto”;
- l’articolo 4, sull’obbligo di autorizzazione per gli impianti che svolgono le attività dell’allegato I;
- l’articolo 7, sugli aggiornamenti dell’autorizzazione in caso di modifiche dell’impianto;
- l’articolo 12, paragrafo 3, sull’obbligo di restituzione delle quote;
- l’articolo 14, paragrafo 3, sugli obblighi di monitoraggio e comunicazione;
- l’articolo 27 bis, paragrafo 3, sugli impianti di riserva o di emergenza;
- l’allegato I, punto 3, che prevede la regola di aggregazione per il calcolo della potenza termica nominale totale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2003/87 ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficiente, perseguendo la tutela dell’ambiente. In tale prospettiva, la regola di aggregazione dell’allegato I, punto 3, impone, in linea di principio, di sommare la potenza termica nominale massima di tutte le unità tecniche che compongono l’impianto, anche se esse non operano costantemente a piena capacità.
Secondo la Corte, questa interpretazione assicura due obiettivi fondamentali:
- consente di assoggettare all’EU ETS gli impianti che effettivamente possono emettere gas a effetto serra;
- garantisce che autorità e gestori possano identificare con stabilità gli impianti soggetti al sistema, evitando che il perimetro applicativo dipenda da modifiche temporanee dell’attività o dell’uso delle unità tecniche.
La Corte sottolinea inoltre che una lettura diversa renderebbe difficile l’applicazione degli obblighi di autorizzazione, monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote, e comprometterebbe la certezza del diritto. Richiama anche l’articolo 27 bis, paragrafo 3, per osservare che il semplice non funzionamento di un’unità non basta, di per sé, a escluderla dal calcolo.
Tuttavia, la Corte ammette un’importante eccezione: limitazioni permanenti e verificabili della potenza termica nominale massima possono essere prese in considerazione. Ciò vale solo se la riduzione è tale da non poter essere invertita senza un intervento tecnico importante o senza l’accordo dell’autorità nazionale competente, e se sia la limitazione sia il suo carattere permanente possono essere effettivamente verificati da tale autorità. In tal caso, il gestore deve fornire le prove necessarie. La Corte richiama anche il documento di orientamento della Commissione del 18 marzo 2010, non vincolante ma utile a chiarire il sistema.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che:
- la potenza termica nominale totale di un impianto va calcolata sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo compongono;
- fanno eccezione le limitazioni apportate dal gestore quando sono permanenti e quando la loro esistenza e permanenza sono effettivamente verificabili dall’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote.
Principi affermati per la pratica
La pronuncia è rilevante perché fissa un criterio operativo per stabilire se un impianto industriale superi la soglia dei 20 MW e, quindi, rientri nell’EU ETS. Per imprese e consulenti, il punto decisivo non è la potenza effettivamente utilizzata in un dato momento, ma la potenza nominale massima, salvo che una riduzione sia strutturale, stabile e documentabile davanti all’autorità competente.
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