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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-274/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021. — GN e WX contro Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero. — Causa C-274/20

Giurisprudenza europea62020CJ0274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione del divieto italiano di circolare con un veicolo immatricolato all’estero dopo 60 giorni di residenza in Italia. Ha qualificato il prestito gratuito transfrontaliero di un’autovettura come movimento di capitali e ha ritenuto che la disciplina italiana costituisca una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE. La restrizione non è stata giustificata dai motivi invocati dal governo italiano, almeno nei casi in cui il veicolo non sia destinato a un utilizzo essenzialmente stabile in Italia. La Corte ha pertanto dichiarato non necessario pronunciarsi sull’articolo 21 TFUE.

Libera circolazione dei capitali e auto concesse in comodato: incompatibilità con il TFUE del divieto italiano di circolare in Italia con veicolo immatricolato all’estero dopo 60 giorni di residenza, se il veicolo non è destinato a essere utilizzato stabilmente nel primo Stato membro.

La questione giuridica

Se gli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE ostino a una normativa nazionale che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche quando il veicolo sia stato concesso in comodato gratuito da un residente di un altro Stato membro; in particolare, se tale disciplina costituisca una discriminazione o una restrizione delle libertà di circolazione, soggiorno, stabilimento e prestazione di servizi.

Principio di diritto

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che vieta a chiunque abbia stabilito la residenza in uno Stato membro da oltre 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dall’intestatario, quando la disciplina non tiene conto della durata effettiva di utilizzo del veicolo nel primo Stato membro e non consente all’interessato di invocare un’esenzione, se il veicolo non è destinato a essere utilizzato essenzialmente e stabilmente nel primo Stato membro né è, di fatto, utilizzato in tal modo. In tale situazione, la misura costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non risulta giustificata dai motivi addotti; non occorre quindi esaminare l’articolo 21 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 26 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articoli da 49 a 55 TFUE
  • Articoli da 56 a 62 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
  • Articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
  • Articolo 43 del codice civile

Divieto italiano di circolazione con veicolo immatricolato all’estero dopo 60 giorni di residenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Massa in una controversia tra GN e WX e la Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara, relativa a una contravvenzione per violazione dell’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada. La Corte è stata chiamata a valutare se il divieto per chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia compatibile con il TFUE.

Contesto fattuale e normativo

GN, residente in Italia, e sua moglie WX, residente in Slovacchia, utilizzavano in Italia l’autovettura di quest’ultima, immatricolata in Slovacchia. Durante un controllo della polizia stradale, GN fu sanzionato perché, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circolava con un veicolo immatricolato all’estero; l’auto fu inoltre sequestrata. Il giudice del rinvio evidenzia che l’immatricolazione in Italia comporta costi, formalità amministrative, revisione del veicolo, pagamento della tassa automobilistica in Italia e stipula di una nuova assicurazione.

La normativa nazionale rilevante è l’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, che vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. L’articolo 93, comma 1-ter, prevede alcune ipotesi particolari per leasing, locazione senza conducente e comodato in specifiche situazioni transfrontaliere. Il giudice richiama anche l’articolo 43 del codice civile, che definisce la residenza come il luogo della dimora abituale.

Questioni pregiudiziali e riformulazione della Corte

Il giudice nazionale ha prospettato possibili violazioni degli articoli 18, 21, 26, 45, 49-55 e 56-62 TFUE, chiedendo in sostanza se una disciplina come quella italiana potesse costituire una discriminazione indiretta o una restrizione delle libertà fondamentali. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la fattispecie dovesse essere esaminata primariamente alla luce dell’articolo 63 TFUE, poiché il prestito gratuito transfrontaliero di un’autovettura costituisce un movimento di capitali.

La Corte ha quindi riformulato le questioni nel senso di chiedere se gli articoli 21 e 63 TFUE ostino a una normativa nazionale che vieta a chi risiede da più di 60 giorni in uno Stato membro di circolare con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, indipendentemente dall’intestatario del veicolo.

Qualificazione della misura come restrizione alla libera circolazione dei capitali

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE le misure idonee a dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. La normativa italiana, imponendo al residente in Italia da oltre 60 giorni che utilizzi un veicolo immatricolato all’estero di immatricolarlo in Italia, con conseguenti costi e adempimenti, finisce per assoggettare a imposizione il comodato d’uso transfrontaliero gratuito.

La Corte sottolinea che i comodati di veicoli immatricolati in Italia non subiscono un trattamento analogo, sicché la differenza di trattamento in base allo Stato di immatricolazione è idonea a dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito di un veicolo da residenti in altri Stati membri. Ne deriva l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

Esame delle giustificazioni invocate dall’Italia

La Corte ricorda che una restrizione può essere ammessa solo se persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato, sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e sia proporzionata. Il governo italiano aveva invocato, in sostanza, obiettivi di contrasto all’evasione fiscale, prevenzione degli abusi, efficacia dei controlli stradali e limitazione di premi assicurativi più favorevoli, oltre alla tutela delle entrate fiscali.

Quanto all’evasione fiscale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui uno Stato membro può assoggettare a imposta di immatricolazione un veicolo immatricolato in un altro Stato membro solo se il veicolo è destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente oppure vi è, di fatto, utilizzato in tal modo. In mancanza di tali condizioni, occorre una diversa giustificazione, e spetta al giudice del rinvio valutare la durata del comodato e la natura dell’utilizzo effettivo.

Per l’abuso del diritto, la Corte esclude che si possa fondare una presunzione generale di abuso sul solo fatto che un residente in Italia utilizzi un veicolo immatricolato in un altro Stato membro prestato gratuitamente da un residente di quest’ultimo Stato. Quanto all’efficacia dei controlli stradali, la Corte osserva che il governo italiano non ha spiegato in concreto perché l’identificazione dei conducenti sarebbe difficile o impossibile. Quanto ai premi assicurativi più favorevoli, non è stata dimostrata la sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale. Infine, la riduzione delle entrate fiscali non può, secondo una giurisprudenza costante, giustificare una restrizione di una libertà fondamentale.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta alla normativa nazionale italiana descritta, qualora il veicolo non sia destinato a essere utilizzato essenzialmente in modo permanente nel primo Stato membro né sia effettivamente utilizzato in tal modo, e qualora non sia previsto un diritto a un’esenzione. Poiché la risposta basata sull’articolo 63 TFUE è sufficiente a definire la controversia, la Corte dichiara che non è necessario pronunciarsi sull’articolo 21 TFUE.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza segnala che norme nazionali che incidono sul comodato gratuito transfrontaliero di veicoli possono integrare una restrizione alla libera circolazione dei capitali se impongono, in via generalizzata, obblighi di immatricolazione e tassazione senza distinguere tra uso temporaneo e uso stabile del mezzo nello Stato membro di circolazione. La verifica concreta della durata e dell’effettivo utilizzo del veicolo resta decisiva per stabilire se la misura nazionale possa reggere al vaglio del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalicircolazione stradaleimmatricolazione dei veicolitassazione automobilisticaabuso del diritto e restrizioni nazionali

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