Corte di giustizia, Ordinanza C-467/21
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021. — Comune di Venezia contro Telecom Italia SpA e Infrastrutture Wireless Italiane SpA - Inwit SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Restrizioni all’installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale – Irricevibilità manifesta. — Causa C-467/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato italiano chiedeva se il diritto UE ostasse a regole locali italiane che limitano la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. La Corte non entra nel merito: rileva che l’ordinanza di rinvio non spiegava in modo sufficiente perché le direttive invocate fossero decisive per la controversia, né quale fosse il collegamento con la normativa nazionale. La domanda è quindi dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Rinvio pregiudiziale in materia di localizzazione di impianti di telefonia mobile: la Corte dichiara la domanda manifestamente irricevibile per difetto di motivazione sufficiente sul nesso tra norme UE invocate e controversia principale.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una normativa italiana che consente alle amministrazioni locali di fissare criteri localizzativi per gli impianti di telefonia mobile, anche tramite divieti, come il divieto di installare antenne in determinate aree o a una certa distanza da edifici di una data tipologia; in via preliminare, se la domanda fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale quando il giudice nazionale non espone in modo sufficiente i motivi per cui le disposizioni UE invocate sarebbero rilevanti per la soluzione della controversia né il collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale contestata. Nel caso di specie, mancavano spiegazioni adeguate sia sul nesso tra le disposizioni della direttiva quadro e della direttiva autorizzazioni e la disciplina italiana, sia sulla pertinenza della direttiva servizio universale rispetto a impianti di telefonia mobile, che in linea di principio non rientrano nel suo ambito di applicazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE
- Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE
- Legge italiana 22 febbraio 2001, n. 36, articolo 8, comma 6
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, articoli 86, 87, 87-bis e 90
Localizzazione di impianti di telefonia mobile e irricevibilità del rinvio pregiudiziale
La Corte di giustizia, Decima Sezione, è stata investita di un rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato italiano nell’ambito di una controversia tra il Comune di Venezia e due operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, relativa al diniego di autorizzazione per l’installazione di una stazione radiobase su un edificio a Mestre. La pronuncia non affronta il merito della compatibilità della disciplina italiana con il diritto UE, ma si limita a verificare la ricevibilità della domanda.
Fatti e procedimento principale
Le società Telecom Italia SpA e Infrastrutture Wireless Italiane SpA (Inwit SpA) avevano chiesto l’autorizzazione a installare un’antenna per telecomunicazioni sul lastrico solare di un hotel. Il Comune di Venezia ha respinto l’istanza; il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha annullato il diniego e il Comune ha appellato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
Normativa UE richiamata dal giudice del rinvio
Nel rinvio venivano in particolare evocati:
- l’articolo 1, paragrafo 3 bis, e l’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE;
- gli articoli 9, 11, paragrafo 1, e 13 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);
- gli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 4 e 8 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
La Corte richiama anche, sul piano processuale, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 94 del proprio regolamento di procedura.
Questione pregiudiziale
Il Consiglio di Stato chiedeva in sostanza se il diritto dell’Unione ostasse a una normativa nazionale, interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni locali di fissare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche sotto forma di divieti, quali:
- il divieto di collocare antenne in determinate aree;
- il divieto di installarle a una certa distanza da edifici appartenenti a una specifica tipologia.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il rinvio pregiudiziale deve contenere il contesto di fatto e di diritto della controversia, nonché le ragioni che rendono necessaria l’interpretazione delle disposizioni UE e il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile. Tali requisiti sono espressamente previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura.
Nel caso concreto, la Corte osserva che:
- per quanto riguarda la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, il giudice del rinvio non ha spiegato in modo sufficiente perché tali disposizioni dovessero essere interpretate né quale fosse il loro collegamento con la normativa italiana oggetto del procedimento;
- il riferimento generico all’impatto dei criteri di localizzazione sull’uso dei servizi da parte degli utenti non era sufficiente a dimostrare la rilevanza delle disposizioni invocate;
- il richiamo alla sentenza Vodafone España e France Telecom España non era accompagnato da alcuna spiegazione sul perché l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni fosse pertinente alla controversia;
- quanto alla direttiva servizio universale, la Corte rileva che essa riguarda la designazione di imprese incaricate del servizio universale e che i servizi di comunicazione mobile sono, in linea di principio, esclusi dall’insieme minimo di servizi disciplinato da tale direttiva;
- inoltre, non risultava che le società convenute fossero state designate come fornitrici di servizio universale.
Di conseguenza, la domanda non consentiva alla Corte di fornire una risposta utile alla controversia principale.
Decisione
In applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.
Principio affermato
Un rinvio pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando il giudice nazionale non indica con sufficiente precisione le ragioni che rendono necessaria l’interpretazione delle disposizioni UE invocate e non chiarisce il collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale controversa; ciò vale a maggior ragione quando parte delle norme richiamate appare, in concreto, priva di pertinenza rispetto all’oggetto della causa principale.
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