Corte di giustizia, Sentenza C-203/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 dicembre 2021. — Procedimento penale a carico di AB e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava III. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Decisione quadro 2002/584/GAI – Competenza della Corte – Rinvio effettuato prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo – Ricevibilità – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 – Nozioni di “assoluzione” e di “condanna” – Amnistia nello Stato membro di emissione – Decisione definitiva di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Revoca dell’amnistia – Annullamento della decisione di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Ripresa dell’esercizio dell’azione penale – Necessità di una decisione pronunciata in seguito all’esame della responsabilità penale della persona interessata – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Ambito di applicazione – Nozione di “procedimento penale” – Procedimento legislativo per l’adozione di una risoluzione relativa alla revoca di un’amnistia – Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale risoluzione alla Costituzione nazionale. — Causa C-203/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il ne bis in idem di cui all’articolo 50 della Carta richiede una decisione che presupponga un vero esame del merito della responsabilità penale. Se la precedente interruzione del procedimento deriva solo da un’amnistia, poi revocata dal legislatore, il principio non impedisce l’emissione del mandato d’arresto europeo. La Corte ha inoltre escluso che la direttiva 2012/13 si applichi al procedimento legislativo di revoca dell’amnistia o al controllo costituzionale di tale revoca. La terza questione è stata dichiarata irricevibile/inammissibile per difetto di competenza, poiché la normativa nazionale in questione non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
Mandato d’arresto europeo e ne bis in idem: una decisione definitiva di interruzione del procedimento basata su amnistia revocata non impedisce l’emissione del MAE se non vi è stato previo esame del merito della responsabilità penale.
La questione giuridica
Se l’articolo 50 della Carta osti all’emissione di un mandato d’arresto europeo quando il procedimento penale è stato inizialmente interrotto da una decisione definitiva fondata su un’amnistia, poi revocata dal legislatore con annullamento di quella decisione; se la direttiva 2012/13 si applichi al procedimento legislativo di revoca dell’amnistia e al controllo giurisdizionale della sua costituzionalità; se una normativa nazionale che limita tale controllo alla sola conformità alla Costituzione sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 267 e 82 TFUE e gli articoli 47 e 50 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 50 della Carta non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo contro una persona il cui procedimento penale sia stato inizialmente definito con una decisione definitiva di interruzione fondata su amnistia, poi revocata con annullamento di tale decisione, quando quella decisione non sia stata adottata dopo un effettivo esame della responsabilità penale dell’interessato. Inoltre, la direttiva 2012/13 non si applica a un procedimento legislativo di revoca di un’amnistia né al successivo controllo giurisdizionale della sua conformità alla Costituzione nazionale; di conseguenza la Corte non è competente a pronunciarsi sulla normativa nazionale che limita tale controllo al solo profilo costituzionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 82 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 2 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo e revoca di amnistia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresný súd Bratislava III nell’ambito di un procedimento penale pendente in Slovacchia. Il giudice nazionale intendeva verificare se potesse emettere un mandato d’arresto europeo, dopo che un precedente provvedimento di archiviazione basato su un’amnistia del 1998 era stato annullato in seguito alla revoca legislativa di tale amnistia.
Fatti e procedimento principale
Gli imputati erano perseguiti per reati che si assumevano commessi nel 1995. Nel 1998 fu concessa un’amnistia; nel 2001 il tribunale slovacco archiviò il procedimento, con effetti equiparati nel diritto interno a una sentenza di proscioglimento. Nel 2017 una riforma costituzionale attribuì al Parlamento il potere di revocare amnistie e alla Corte costituzionale il controllo della relativa conformità costituzionale. Il Consiglio nazionale revocò quindi l’amnistia del 1998 e la Corte costituzionale ne confermò la validità; di conseguenza, la decisione di archiviazione del 2001 fu annullata e l’azione penale riprese.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 50 della Carta osti all’emissione di un mandato d’arresto europeo in una situazione come quella descritta;
- se la direttiva 2012/13 si applichi al procedimento legislativo di revoca dell’amnistia e al successivo controllo costituzionale;
- se una normativa nazionale che limita il sindacato della Corte costituzionale alla sola conformità alla Costituzione, senza considerare il diritto dell’Unione, sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, con gli articoli 267 e 82 TFUE e con gli articoli 47 e 50 della Carta.
Competenza e ricevibilità
La Corte ha anzitutto affermato la propria competenza sulla prima questione, poiché la procedura di emissione del mandato d’arresto europeo rientra nell’ambito della decisione quadro 2002/584 e, quindi, nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Ha poi ritenuto ricevibile la questione nonostante il mandato non fosse ancora stato materialmente emesso, osservando che il giudice del rinvio aveva già manifestato l’intenzione di emetterlo e che la risposta della Corte era decisiva per tale scelta.
Ragionamento sul ne bis in idem
La Corte ha ricordato che l’articolo 50 della Carta tutela contro una nuova persecuzione o condanna solo quando vi sia già stata un’assoluzione o una condanna definitiva ai sensi del diritto dell’Unione. Perché una decisione rientri in tale nozione, è necessario che sia stata adottata dopo un esame nel merito della responsabilità penale dell’interessato. Nel caso concreto, la decisione del 2001, benché qualificata dal diritto slovacco come equivalente a un proscioglimento, aveva avuto come unico effetto l’interruzione del procedimento sulla base dell’amnistia, senza che fosse stata accertata la responsabilità penale degli imputati.
Direttiva 2012/13 e ambito di applicazione
La Corte ha interpretato la direttiva 2012/13 nel senso che essa disciplina il diritto all’informazione delle persone indagate o imputate nel procedimento penale e delle persone soggette a mandato d’arresto europeo. Ne ha tratto la conseguenza che la direttiva si applica ai procedimenti penali diretti a stabilire se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato, ma non a procedimenti di natura legislativa per la revoca di un’amnistia né al controllo giurisdizionale della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.
Limiti alla competenza della Corte sulla terza questione
Poiché il procedimento nazionale di revoca dell’amnistia e il relativo controllo costituzionale non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte ha escluso la propria competenza a pronunciarsi sulla terza questione relativa alla compatibilità della normativa slovacca con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 267 e 82 TFUE e gli articoli 47 e 50 della Carta.
Dispositivo
La Corte ha stabilito che:
- l’articolo 50 della Carta non osta all’emissione del mandato d’arresto europeo nella situazione descritta, quando la precedente decisione di interruzione è stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale;
- la direttiva 2012/13 non si applica a un procedimento legislativo di revoca di un’amnistia né al controllo giurisdizionale della sua conformità alla Costituzione nazionale.
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