Corte di giustizia, Sentenza C-724/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021. — Procedimento penale a carico di HP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), punto i) – Nozione di «autorità di emissione» – Articolo 6 – Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine – Articolo 9, paragrafi 1 e 3 – Riconoscimento di un ordine europeo di indagine – Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 – Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione. — Causa C-724/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2014/41 sull’ordine europeo di indagine in materia di acquisizione di dati di traffico e ubicazione delle telecomunicazioni. Stabilisce che il pubblico ministero non può emettere un OEI quando, in una procedura interna analoga, solo il giudice è competente a disporre quell’atto di indagine. La Corte aggiunge che il riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione non può sostituire il provvedimento giudiziario mancante nello Stato di emissione. La decisione rafforza la centralità della competenza interna equivalente e del controllo giurisdizionale nei casi di accesso a dati comunicativi sensibili.
Ordine europeo di indagine per dati di traffico e ubicazione: il pubblico ministero non è autorità di emissione se, in un caso interno analogo, tali dati possono essere acquisiti solo dal giudice, e il riconoscimento nello Stato di esecuzione non sana il vizio.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 consenta che, nella fase istruttoria, il pubblico ministero emetta un ordine europeo di indagine per acquisire dati relativi al traffico e all’ubicazione delle telecomunicazioni, quando in una procedura nazionale analoga l’atto sarebbe di competenza esclusiva del giudice. 2) Se il riconoscimento dell’OEI da parte dell’autorità di esecuzione possa sostituire il provvedimento giudiziario richiesto nel diritto interno dello Stato di emissione, ove l’ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero.
Principio di diritto
Ai sensi della direttiva 2014/41, è "autorità di emissione" solo l’autorità che, nel procedimento penale di cui trattasi, è effettivamente competente a disporre l’atto di indagine richiesto in un caso interno analogo: se l’acquisizione di dati relativi al traffico e all’ubicazione delle telecomunicazioni spetta esclusivamente al giudice, il pubblico ministero non può emettere validamente un OEI per ottenerli. Inoltre, l’autorità di esecuzione non può colmare tale difetto di competenza con il solo riconoscimento dell’OEI: se l’ordine non proviene da una vera autorità di emissione, esso deve essere restituito e non può essere eseguito come se sanasse i requisiti mancanti nello Stato di emissione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 2, lettera c), punti i) e ii), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 11 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 26, paragrafo 5, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 27, paragrafo 4, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 28, paragrafo 3, direttiva 2014/41/UE
- Allegato A direttiva 2014/41/UE
- Direttiva 2002/58/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
Ordine europeo di indagine per dati di traffico e ubicazione delle telecomunicazioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale speciale per i procedimenti penali bulgaro nell’ambito di un procedimento a carico di HP, accusato di finanziamento di attività terroristiche. La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2014/41/UE in relazione a quattro ordini europei di indagine emessi dal pubblico ministero bulgaro per ottenere dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni da Belgio, Germania, Austria e Svezia.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento interno, il pubblico ministero bulgaro aveva emesso gli OEI sulla base della normativa nazionale di recepimento. Il giudice del rinvio rileva però che, nel diritto bulgaro, l’accesso a tali dati in un caso interno analogo richiede un provvedimento del giudice del tribunale di primo grado competente, mentre il pubblico ministero può solo presentare una richiesta motivata. Da qui il dubbio sulla legittimità degli OEI e sull’utilizzabilità delle prove acquisite.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale;
- l’articolo 2, lettera c), punto i), che definisce l’"autorità di emissione";
- l’articolo 6, che impone che l’OEI sia necessario, proporzionato e ammissibile in un caso interno analogo;
- l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, sul riconoscimento e sulla restituzione dell’OEI non proveniente da una vera autorità di emissione;
- la direttiva 2002/58/CE, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, in materia di dati di comunicazione elettronica;
- la Carta dei diritti fondamentali, soprattutto gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1;
- l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, quale base della cooperazione giudiziaria penale.
Prima questione pregiudiziale: nozione di autorità di emissione
La Corte osserva che la nozione di "autorità di emissione" non va letta in astratto, ma in collegamento con l’articolo 6 della direttiva e con i considerando relativi alla necessità, proporzionalità ed efficacia dello strumento. L’autorità che emette l’OEI deve coincidere con l’autorità che, nel procedimento interno analogo, potrebbe disporre l’atto di indagine richiesto.
La Corte valorizza due elementi:
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che impone una valutazione di necessità e proporzionalità;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che richiede che l’atto richiesto avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Per questa ragione, se l’accesso ai dati di traffico e ubicazione spetta nel diritto nazionale al giudice e non al pubblico ministero, quest’ultimo non può qualificarsi come autorità di emissione ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i). La Corte richiama anche la propria sentenza Prokuratuur (C‑746/18), secondo cui un pubblico ministero che dirige l’istruttoria e può esercitare l’azione penale non può essere autorità sufficiente per autorizzare l’accesso a tali dati.
Seconda questione pregiudiziale: effetti del riconoscimento nello Stato di esecuzione
La Corte chiarisce che il sistema dell’OEI si fonda sul riconoscimento reciproco, ma tale meccanismo non consente di sanare un vizio originario relativo alle condizioni di emissione. L’articolo 9, paragrafo 1, impone il riconoscimento dell’OEI trasmesso conformemente alla direttiva; l’articolo 9, paragrafo 3, prevede invece la restituzione dell’OEI se non proviene da un’autorità di emissione come definita all’articolo 2, lettera c).
Ne consegue che l’autorità di esecuzione non può sostituire, con il proprio provvedimento di riconoscimento, il provvedimento giudiziario che mancava nello Stato di emissione. Un simile meccanismo altererebbe l’equilibrio della direttiva e trasformerebbe l’autorità di esecuzione in un controllo sostanziale sui presupposti dell’emissione, in contrasto con la struttura del sistema.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 osta a che il pubblico ministero emetta un OEI per acquisire dati di traffico e ubicazione delle telecomunicazioni quando, in un caso interno analogo, solo il giudice può disporre tale atto;
- l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva ostano a che il riconoscimento da parte dell’autorità di esecuzione sani l’emissione indebita dell’OEI da parte del pubblico ministero.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nel sistema dell’ordine europeo di indagine, la legittimazione a emettere l’OEI dipende dalla competenza sostanziale a disporre l’atto investigativo nel diritto interno analogo. In materia di dati di traffico e ubicazione, il controllo del giudice richiesto dal diritto nazionale non può essere eluso tramite lo strumento europeo né sostituito dalla mera esecuzione nello Stato destinatario.
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