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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12142/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura carceraria con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che il decorso del tempo in custodia e la presunta "prima significativa esperienza detentiva" del ricorrente avrebbero dovuto far superare la presunzione di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen.; ha inoltre sottolineato l'identità del disegno criminoso e il fatto che altri coimputati abbiano beneficiato di misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la doppia presunzione prevista dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) anche in sede di sostituzione della misura e ha affermato che il mero decorso del tempo, senza altri elementi idonei, non è sufficiente a superare la presunzione. Il Tribunale aveva considerato l'allarmante quadro associativo, il ruolo dinamico del ricorrente, i precedenti penali (anche se datati) e una successiva misura cautelare per fatti del 2018; ha inoltre ritenuto la riduzione della pena in appello ancora di particolare gravità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 275, c. 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati; la Corte ha ritenuto che tale presunzione opera anche in sede di richiesta di sostituzione della misura e non è superata dal solo decorso del tempo.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha precisato che la presunzione speciale di cui all'art. 275 c.3 prevale sulla norma generale di cui all'art. 274.

  • art. 299, c. 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in dottrina/giurisprudenza per spiegare l'esclusione di rivalutazione dell'attualità del pericolo nei casi contemplati da art. 275 c.3; la Corte ha indicato che tale clausola rafforza la persistenza dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

  • art. 74, c. 3 e 4, d.P.R. 309/90 e art. 73 d.P.R. 309/90

    Norme del testo unico sugli stupefacenti relative ai reati contestati (tra cui produzione/traffico e reati 'fine'); la gravità dei reati e l'aggravante dell'associazione hanno costituito elemento per valutare l'allarme sociale e la necessità della custodia cautelare in carcere.

  • art. 94, c. 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisioni della Corte; il provvedimento è stato trasmesso al direttore per gli adempimenti previsti.

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; il Tribunale ha ritenuto non sussistenti cause di esonero.

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nell'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere: essa vale anche quando si richiede la sostituzione della misura e non può essere superata dal mero decorso del tempo.
  • Il decorso del tempo in custodia è neutro se non accompagnato da altri elementi concreti (comportamento detentivo positivo, mutate circostanze personali o processuali, elementi specifici che indichino ridotta pericolosità) idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • La riduzione della pena in sede di appello non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della misura se la pena risultante rimane di particolare gravità o se permangono elementi che configurano un elevato rischio di reiterazione.
  • La posizione e il ruolo personale dell'imputato nell'organizzazione criminale (dinamismo operativo, compiti svolti) e i precedenti penali, anche se datati, rappresentano fattori decisivi nella valutazione della pericolosità e nella scelta della misura cautelare.
  • La comparazione con il trattamento cautelare di altri coimputati è rilevante solo se supportata da un'analisi puntuale delle differenze nel contributo al reato e nella personalità di ciascun imputato; non costituisce di per sé motivo idoneo a superare la presunzione cautelare.

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