Sentenza n. 3649/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 121/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1657/2022, pubblicata in data 16.01.2024, notificata in data 14.04.2024, passata in giudicato, con la quale “…P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: - dichiara il diritto di PIZZOFERRATO Gisella al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 e, per l'effetto, alla posizione stipendiale "15-20" dal 1° settembre 2006; - condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle correlate differenze retributive quantificate in € 7.355,34 maturate dal 1° settembre 2006, oltre i ratei di 13ª mensilità oltre i ratei di 13^, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; […]”. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 121/2024, relativa al riallineamento della carriera e al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 121/2024 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988, alla posizione stipendiale "15-20" dal 1° settembre 2006 e al pagamento delle correlate differenze retributive, quantificate in euro 7.355,34 oltre ai ratei di tredicesima e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e ha depositato documenti e relazione illustrativa soltanto dopo il passaggio della causa in decisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Dagli atti non risultava che l'Amministrazione avesse tempestivamente eseguito la sentenza né che sussistessero sopravvenienze o elementi ostativi; il deposito documentale e la relazione illustrativa, effettuati tardivamente, non sono stati presi in considerazione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché il ritardo nel pagamento non è stato ritenuto tale da dimostrare la volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, tenendo conto della soccombenza parziale per il rigetto della domanda di penalità, e liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al contenuto decisorio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta in sede di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata applicata perché il ritardo dell'amministrazione non evidenziava una volontà di sottrarsi all'obbligazione.
art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988
È la disposizione posta a fondamento del diritto al riallineamento della carriera riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 3 D.M. 55/2014
È stato richiamato per individuare i parametri di liquidazione delle spese, assumendo come riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014
È stato richiamato per applicare i parametri minimi, escludere la liquidazione autonoma della fase decisionale e ridurre del 30% la liquidazione in ragione dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al contenuto del giudicato nel caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostra tempestivamente di avere eseguito il giudicato né indica sopravvenienze o impedimenti ostativi, il giudice dell'ottemperanza può ordinarle di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il deposito tardivo di documenti e chiarimenti dell'amministrazione, effettuato dopo il passaggio della causa in decisione, non può essere valutato ai fini della decisione sull'inottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione di un obbligo pecuniario, quando non emergano elementi indicativi della volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'adempimento.
- In un giudizio di ottemperanza accolto quanto all'obbligo di esecuzione ma respinto quanto alla domanda di astreinte, ricorre una soccombenza parziale, rilevante ai fini della regolazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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