Cassazione Civile, Ordinanza n. 28060/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Amministrazione contestava l'utilizzo in compensazione di un credito ritenuto indebitamente fruito. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente. L'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'atto di appello non recava la delega di firma del funzionario che lo aveva sottoscritto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia censurava tale pronuncia, sostenendo che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992, nel processo tributario la parte processuale è l'Ufficio e non il singolo titolare, sicché l'atto sottoscritto dal funzionario dell'Ufficio competente doveva ritenersi ammissibile senza speciale procura, salvo contestazione e prova della non appartenenza del firmatario all'Ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha ribadito che, nel processo tributario, la legittimazione processuale spetta all'Ufficio dell'Agenzia fiscale nei cui confronti è proposto il ricorso, rappresentato organicamente dal direttore o da altro funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di speciale procura. In mancanza di prova della non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio appellante o dell'usurpazione del potere di impugnare, l'appello doveva considerarsi ammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio sono riferite all'Ufficio dell'amministrazione finanziaria.
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'Ufficio è legittimato a stare in giudizio ed è organicamente rappresentato dal direttore o da altro soggetto preposto al reparto competente, senza necessità di speciale procura.
d.lgs. 300/1999, art. 66, comma 2
Ha istituito le Agenzie fiscali, rinviando agli atti organizzativi per la definizione dei principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.
d.lgs. 300/1999, art. 57, comma 1
Costituisce il fondamento della norma statutaria delegata richiamata per l'organizzazione degli uffici locali dell'Agenzia.
art. 5, comma 1, Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate
Attribuisce agli Uffici locali le funzioni operative, tra cui gestione dei tributi, accertamento, riscossione e trattazione del contenzioso.
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata.
Massime di principio
- Nel processo tributario la legittimazione processuale appartiene all'Ufficio dell'Agenzia fiscale competente, non alla persona fisica titolare dell'ufficio; la rappresentanza organica dell'Ufficio è sufficiente a conferire validità all'atto processuale.
- L'atto di appello sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio competente è ammissibile senza speciale procura, salvo che sia specificamente contestata e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio appellante o l'usurpazione del potere di impugnare.
- Il difetto di allegazione della delega di firma non comporta di per sé inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione finanziaria, quando non sia dubbia la provenienza dell'atto dall'Ufficio legittimato.
- In materia processuale tributaria deve privilegiarsi un'interpretazione conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, riducendo al minimo le ipotesi di inammissibilità fondate su meri formalismi.
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