Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2022 n. 37519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di sei avvisi di accertamento (anni 2006-2011) per IRES, IVA e IRAP in relazione a presunte operazioni di sovrafatturazione e uso di fatture per operazioni inesistenti riconducibili a rapporti di sponsorizzazione con la Società Pugilistica Grossetana; ricorso in cassazione avverso la parziale soccombenza in appello e numerose censure di diritto e di motivazione (tra cui: applicazione del raddoppio dei termini di accertamento al tributo IRAP, omissioni e carenze motivazionali della CTR, utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale della Guardia di Finanza, nonché impugnazioni dei dinieghi alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018 art. 6 e questioni processuali relative alla sospensione/estinzione del giudizio e all'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha revocato il decreto di estinzione emesso precedentemente e ha rigettato i ricorsi avverso i dinieghi della definizione agevolata (Agenzia vincente su tale punto). Sul ricorso principale, la Cassazione ha accolto più motivi (tra cui: violazione per aver esteso il raddoppio dei termini all'IRAP per il 2009; omissione di pronuncia su eccezioni di decadenza relative al 2009; carenza motivazionale rispetto all'individuazione del presupposto impositivo e contraddittorietà in parti della motivazione dell'appello) e ha cassato in parte la sentenza della CTR, rinviando la causa alla Corte Regionale di Lombardia per un nuovo esame dei punti rimessi. Alcuni motivi proposti dalla contribuente sono stati invece respinti (tra cui quelli relativi alla pretesa nullità per omessa allegazione delle dichiarazioni bancarie e talune censure sulla motivazione). Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte assorbito. La Corte ha demandato alla CTR di secondo grado anche la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma richiamata come fattispecie penale contestata (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) a fondamento degli accertamenti e del possibile raddoppio dei termini di decadenza per accertamento fiscale quando rilevante penalmente.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (definizione agevolata)

    "Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 6, comma 9).

    La Corte interpreta gli "importi già versati in pendenza di giudizio" come somme che devono avere carattere di stabilità e definitività al momento della domanda di definizione: non possono essere considerate già versate ai fini della definizione le somme oggetto di domanda di restituzione o di procedimento d'ottemperanza ancora efficacemente coltivato dal contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    La disposizione sul "raddoppio dei termini" di accertamento non può essere estesa all'IRAP qualora le relative violazioni non siano punite da sanzioni penali; dunque non giustifica automaticamente il raddoppio dei termini anche per l'IRAP.

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3 (secondo capoverso)

    "Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire ... nonché dei processi verbali di constatazione ... dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015".

    Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere il raddoppio dei termini in presenza di processi verbali noti entro la data di efficacia; la Corte ha respinto il ricorso incidentale per inammissibilità, con riferimento alla mancata prova documentale del requisito temporale.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 3

    Regola sulla facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza dopo decreto di estinzione: la Corte ha ritenuto l'istanza della contribuente fondata e ha revocato il precedente decreto di estinzione, consentendo il proseguimento della trattazione in cassazione.

  • Codice civile, art. 2729

    Principio sulle presunzioni: le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a fondare l'accertamento, ma la loro valutazione richiede corretto ragionamento probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Principio della non contestazione: la Corte ricorda che la mancata contraddittoria risposta dell'Amministrazione non si estende automaticamente alle questioni di diritto o alle difese di natura giuridica, e non vale come ammissione delle tesi di qualificazione giuridica opposte dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le deduzioni e eccezioni rilevanti; la Corte ha censurato omissioni di pronuncia della CTR su eccezioni di nullità relative al 2009.

Massime di principio

  • La domanda di definizione agevolata (condono) richiede che gli importi indicati come "già versati" siano effettivamente stabilmente acquisiti dall'erario al momento della domanda: somme oggetto di istanze di rimborso o di procedimenti d'ottemperanza non possono essere considerate "già versate" per perfezionare la definizione.
  • Il beneficio del raddoppio dei termini di accertamento per rilevanza penale non è applicabile ai tributi (come l'IRAP) le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali; occorre verificare la rilevanza penale specifica per ciascun tributo.
  • Il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata è ammissibile in Cassazione per le liti pendenti in fase di legittimità, con pienezza di giudizio anche su questioni di merito relative al diniego.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale e richiamate negli avvisi di accertamento hanno valore indiziario e possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., purché il ragionamento probatorio sia esplicitato e verificabile.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo chiaro e coerente: motivazioni contraddittorie, omissive o inferiori al minimo costituzionale comportano la cassazione e il rinvio per nuova valutazione.
  • Il decreto di estinzione legato alla definizione agevolata può essere revocato quando risulti che prima del termine legale sono state esperite le attività (dinieghi e relative impugnazioni o domande di trattazione) che consentono il proseguimento del giudizio.
  • In sede di controversia tributaria l'onere di specificare e documentare nelle impugnazioni i fatti e gli atti su cui si fondano i motivi (anche in ricorsi incidentali dell'Amministrazione) è rigoroso: la mancata indicazione documentale comporta inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.