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Ordinanza

Ordinanza n. 936/2026 - Milano, Sezione 1

per l'accertamento - del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente Pellegrini Alessandro a partire dal 17 febbraio 2025; - del diritto dell’odierno ricorrente all'ostensione della documentazione specificatamente richiesta nell’istanza del 9 settembre del 2025, comprensiva delle determine di cui ai numeri 3, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, e di tutti i documenti protocollati ivi elencati; per la condanna dell'Amministrazione resistente - al rilascio della predetta documentazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., con facoltà per il Tribunale di dettare le relative modalità di adempimento; - al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, da liquidarsi come per legge; - nel caso di denegato accoglimento del presente ricorso, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Giustizia amministrativa202504012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti e silenzio-diniego sulle istanze di accesso presentate dal ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-diniego formatosi su istanze di accesso agli atti presentate a partire dal 17 febbraio 2025 e del diritto all’ostensione della documentazione indicata nell’istanza del 9 settembre 2025, comprese determinate determine e i documenti protocollati ivi elencati. Ha chiesto la condanna del Comune al rilascio della documentazione entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, oltre alla condanna alle spese. Il Comune resistente, con memoria depositata il 14 gennaio 2026, ha eccepito la questione della ripartizione interna delle controversie tra la sede di Milano e la sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia, sostenendo la rilevanza della circostanza che il Comune di Capizzone si trova in provincia di Bergamo.

La decisione

Il Collegio non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto applicabile l’art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui la parte diversa dal ricorrente deve eccepire nell’atto di costituzione, o comunque entro il termine previsto dalla norma, che la controversia debba essere trattata dalla sede capoluogo anziché dalla sezione staccata o viceversa. Poiché è stata sollevata una questione di ripartizione interna tra le articolazioni del TAR Lombardia, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR Lombardia per i provvedimenti di competenza. L’ordinanza presidenziale sulla questione è indicata dalla norma come motivata e non impugnabile. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’amministrazione all’ostensione della documentazione

    La controversia è stata proposta secondo il rito speciale in materia di accesso, ma il Collegio non ne ha deciso il merito.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta

    La questione di ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata deve essere sottoposta al Presidente del TAR, cui spetta provvedere con ordinanza motivata non impugnabile.

Massime di principio

  • Quando una parte diversa dal ricorrente ritiene che una controversia debba essere trattata dalla sede capoluogo del TAR anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve sollevare la relativa eccezione nell’atto di costituzione o comunque entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; sulla questione provvede il Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.
  • La proposizione tempestiva di un’eccezione relativa alla ripartizione interna delle controversie tra sede centrale e sezione staccata impone al collegio investito della causa di trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per i provvedimenti di competenza, senza definire nel frattempo il merito della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCompetenza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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