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Direttiva 2014/33

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, fissando requisiti essenziali di salute e sicurezza e procedure armonizzate di valutazione della conformità. Ripartisce in modo dettagliato gli obblighi tra installatori, fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati, prevedendo dichiarazione di conformità UE, marcatura CE e tracciabilità. Disciplina inoltre la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato e le procedure di salvaguardia per prodotti conformi o non conformi che presentino rischi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche sostanziali entro il 19 aprile 2016 e applicarle dal 20 aprile 2016.

Armonizzazione delle norme UE su ascensori e componenti di sicurezza per ascensori, con requisiti essenziali di salute e sicurezza, procedure di valutazione della conformità, marcatura CE, vigilanza del mercato e notifica degli organismi.

Ambito di applicazione

Si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, persone e cose, oppure soltanto di cose quando il supporto del carico è accessibile e munito di comandi interni o a portata di persona; si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati in tali ascensori. Sono esclusi, tra gli altri, apparecchi di sollevamento sotto 0,15 m/s, ascensori da cantiere, impianti a fune, ascensori militari o per l’ordine pubblico, apparecchi per lavori, ascensori nei pozzi delle miniere, apparecchi per artisti, apparecchi installati in mezzi di trasporto, apparecchi collegati a macchine per accesso ai posti di lavoro, treni a cremagliera, scale mobili e marciapiedi mobili. La direttiva non si applica ai rischi coperti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, a decorrere dall’applicabilità di tale normativa. È rilevante per operatori economici, organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato e Stati membri; i termini essenziali di applicazione/recepimento sono il 19 aprile 2016 e il 20 aprile 2016 per l’abrogazione della direttiva 95/16/CE e l’applicazione della nuova disciplina, con recepimento entro il 19 aprile 2016.

Direttiva 2014/33/UE su ascensori e componenti di sicurezza per ascensori

La direttiva rifonde la precedente disciplina europea sugli ascensori, aggiornandola al quadro del regolamento (CE) n. 765/2008 e della decisione 768/2008/CE. L’impianto normativo è costruito su requisiti essenziali di salute e sicurezza, presunzione di conformità tramite norme armonizzate e un sistema articolato di valutazione della conformità e vigilanza del mercato.

Obiettivi e contesto normativo

L’obiettivo è duplice: garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, dei beni; assicurare al contempo la libera circolazione nel mercato interno. La direttiva si limita a requisiti essenziali, lasciando agli operatori economici e agli Stati membri la scelta delle soluzioni tecniche e dei mezzi di attuazione, purché il risultato di conformità sia raggiunto.

I considerando chiariscono che:

  • gli ascensori sono prodotti finiti solo dopo l’installazione permanente nell’edificio o nella costruzione;
  • i componenti di sicurezza per ascensori sono disciplinati quando sono nuovi per il mercato dell’Unione al momento dell’immissione;
  • la disciplina si applica anche alle vendite a distanza;
  • le norme armonizzate devono tenere conto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 si applica agli ascensori destinati al trasporto di:

  • persone;
  • persone e cose;
  • soltanto cose, se il supporto del carico è accessibile e dotato di comandi interni o comunque a portata della persona che vi si trovi.

Si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III, quando utilizzati negli ascensori soggetti alla direttiva.

Sono esclusi, tra gli altri:

  • apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s;
  • ascensori da cantiere;
  • impianti a fune e funicolari;
  • ascensori militari o per il mantenimento dell’ordine;
  • apparecchi per lavori, per miniere, per il sollevamento di artisti, installati in mezzi di trasporto o collegati a macchine per accesso ai posti di lavoro;
  • treni a cremagliera;
  • scale mobili e marciapiedi mobili.

La direttiva non si applica ai rischi già disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, dal momento in cui tale normativa diventa applicabile.

Libera circolazione e sicurezza d’uso

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori conformi, né la messa a disposizione di componenti di sicurezza conformi. È però ammessa l’esposizione di prodotti non conformi in fiere, mostre e dimostrazioni, a condizione che sia chiaramente indicata la non conformità e che siano adottate misure di sicurezza per le persone.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti nazionali per la sicurezza nell’uso o nella messa in servizio degli ascensori, purché non comportino modifiche incompatibili con la direttiva.

Requisiti essenziali di salute e sicurezza

L’articolo 5 rinvia all’allegato I, che contiene i requisiti essenziali inderogabili. L’allegato precisa che:

  • i requisiti si applicano solo se il rischio corrispondente sussiste nelle condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante;
  • l’analisi dei rischi è obbligatoria;
  • se un rischio non è coperto dal presente allegato, si applicano, per quanto pertinente, i requisiti della direttiva 2006/42/CE.

Per gli ascensori il supporto del carico deve essere una cabina adeguatamente progettata; per i componenti di sicurezza devono essere fornite istruzioni per montaggio, collegamenti, regolazione e manutenzione.

Obblighi degli installatori e dei fabbricanti

Gli installatori, per gli ascensori, e i fabbricanti, per i componenti di sicurezza, sono i soggetti centrali della conformità. Devono:

  • assicurare che il prodotto sia progettato e fabbricato in conformità alla direttiva;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità appropriata;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE;
  • apporre la marcatura CE;
  • conservare documentazione e dichiarazioni per 10 anni dalla data di immissione sul mercato;
  • identificare prodotto e operatore economico con nome, marchio e indirizzo postale di un unico punto di contatto.

Devono inoltre fornire istruzioni nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro interessato e con formulazione chiara, comprensibile e intelligibile. Se ritengono o hanno motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme o presenti un rischio, devono adottare immediatamente misure correttive, informare le autorità competenti e, se del caso, ritirare o richiamare il prodotto.

Importatori, distributori e tracciabilità

Per i componenti di sicurezza per ascensori, gli importatori devono verificare prima dell’immissione sul mercato che:

  • il fabbricante abbia eseguito la corretta procedura di valutazione della conformità;
  • la documentazione tecnica sia stata predisposta;
  • la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE siano presenti;
  • siano rispettati gli obblighi di identificazione del fabbricante.

Devono apporre i propri riferimenti sul prodotto, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento, garantire che trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità e conservare per 10 anni copia della dichiarazione di conformità e, se del caso, le approvazioni.

I distributori devono agire con diligenza, verificare la presenza dei documenti e della marcatura, garantire che stoccaggio e trasporto non alterino la conformità e cooperare con le autorità. Tutti gli operatori economici devono poter indicare, per 10 anni, i soggetti da cui hanno ricevuto e a cui hanno fornito componenti di sicurezza, su richiesta delle autorità di vigilanza.

Presunzione di conformità e procedure di valutazione

L’articolo 14 stabilisce che gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali coperti da tali norme.

Per i componenti di sicurezza (articolo 15) sono previste tre alternative:

  • esame UE del tipo + controllo per campione;
  • esame UE del tipo + conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
  • garanzia totale di qualità.

Per gli ascensori (articolo 16) sono previste, a seconda del caso, le procedure di:

  • esame UE del tipo + esame finale;
  • esame UE del tipo + garanzia della qualità del prodotto;
  • esame UE del tipo + garanzia della qualità della produzione;
  • verifica dell’unità;
  • garanzia totale di qualità e, ove necessario, esame del progetto.

La direttiva disciplina dettagliatamente documentazione tecnica, prove, controlli, varianti ammesse, comunicazione delle modifiche al tipo approvato e conservazione dei certificati.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

La dichiarazione di conformità UE deve essere redatta secondo il modello dell’allegato II e contenere tutti gli elementi richiesti dagli allegati applicabili. Se si applicano più atti dell’Unione, è sufficiente un’unica dichiarazione che li elenchi tutti.

La marcatura CE:

  • deve essere visibile, leggibile e indelebile;
  • va apposta prima dell’immissione sul mercato;
  • sugli ascensori è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato nei casi previsti;
  • sui componenti di sicurezza è accompagnata dal numero di identificazione nei casi previsti.

Gli Stati membri devono utilizzare gli strumenti esistenti per prevenire e reprimere l’uso improprio della marcatura CE.

Organismi notificati: notifica, requisiti e controllo

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità.

L’autorità di notifica deve essere indipendente, competente e organizzata in modo da evitare conflitti di interesse; può avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento. Gli organismi notificati devono essere terzi indipendenti, dotati di personalità giuridica, competenza tecnica, imparzialità, riservatezza, personale qualificato e adeguata copertura assicurativa, nonché partecipare al coordinamento settoriale.

Sono previste regole per:

  • domanda di notifica;
  • procedura elettronica di notifica;
  • obiezioni entro 2 settimane o 2 mesi, a seconda che vi sia accreditamento;
  • attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione;
  • limitazione, sospensione o ritiro della notifica;
  • ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati;
  • scambio di esperienze e coordinamento tra organismi notificati.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Agli ascensori e ai componenti di sicurezza si applicano le norme del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.

Le autorità nazionali devono:

  • valutare i prodotti che presentano un rischio;
  • chiedere misure correttive, ritiro o richiamo;
  • informare Commissione e altri Stati membri se la non conformità non è limitata al territorio nazionale;
  • adottare misure provvisorie se l’operatore non interviene entro i termini ragionevoli fissati;
  • informare tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate.

Se la misura nazionale è contestata o la Commissione la ritiene contraria al diritto UE, la Commissione decide con atto di esecuzione se la misura sia giustificata. Se la misura è giustificata, gli altri Stati membri devono adottare misure analoghe sul proprio territorio. È prevista inoltre una procedura specifica per i prodotti conformi che presentano comunque un rischio.

Non conformità formale

L’articolo 41 disciplina le ipotesi di non conformità formale, tra cui:

  • marcatura CE apposta in violazione delle regole o mancante;
  • numero di identificazione dell’organismo notificato mancante o errato;
  • dichiarazione di conformità UE mancante o errata;
  • documentazione tecnica assente o incompleta;
  • omissione di nome, denominazione o indirizzo degli operatori economici;
  • mancanza delle informazioni di identificazione del prodotto;
  • assenza o inadeguatezza delle istruzioni.

In tali casi lo Stato membro deve chiedere all’operatore di porre fine alla non conformità e, se questa persiste, può limitare o vietare l’utilizzo o la commercializzazione, oppure disporre ritiro o richiamo.

Sanzioni e disposizioni finali

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento; per le violazioni gravi possono essere previste sanzioni penali.

Sul piano transitorio, la direttiva consente la messa in servizio e la messa a disposizione di ascensori e componenti di sicurezza conformi alla direttiva 95/16/CE e già immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. I certificati e le decisioni adottati ai sensi della vecchia direttiva restano validi.

Il recepimento deve avvenire entro il 19 aprile 2016; le disposizioni rilevanti si applicano dal 20 aprile 2016, con alcune disposizioni dell’articolo 48 applicabili dal 19 aprile 2016. La direttiva 95/16/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016. La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione e il funzionamento della direttiva entro il 19 aprile 2018.

Disposizioni principali

Finalità e principi generali

La direttiva, adottata sulla base dell’articolo 114 TFUE, mira a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, incluso eventualmente dei beni, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno. La rifusione si rende necessaria per aggiornare la direttiva 95/16/CE alla decisione 768/2008/CE e al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché per utilizzare le norme armonizzate come base di presunzione di conformità.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 copre ascensori installati permanentemente in edifici e costruzioni e i componenti di sicurezza elencati nell’allegato III. Sono esclusi diversi impianti di sollevamento specialistici o non assimilabili agli ascensori; inoltre, se un rischio è disciplinato da normativa UE specifica, la direttiva cessa di applicarsi a quel rischio. La direttiva si applica anche alle vendite a distanza.

Obblighi degli Stati membri su immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

Gli Stati membri devono adottare misure per consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori, nonché la messa a disposizione dei componenti di sicurezza, solo se conformi e correttamente installati/montati, mantenuti e usati secondo destinazione. Non possono vietare o ostacolare prodotti conformi; nelle fiere e dimostrazioni sono ammesse esposizioni di prodotti non conformi solo con chiara indicazione e misure di sicurezza. Restano salve le prescrizioni nazionali per la sicurezza nell’uso degli ascensori, purché non implichino modifiche contrarie alla direttiva.

Requisiti essenziali di salute e sicurezza

L’articolo 5 rinvia all’allegato I per i requisiti essenziali applicabili agli ascensori e ai componenti di sicurezza. I componenti di sicurezza devono essere idonei a consentire agli ascensori su cui sono montati di soddisfare tali requisiti.

Obblighi degli installatori e dei fabbricanti

Gli installatori, per gli ascensori, e i fabbricanti, per i componenti di sicurezza, devono garantire conformità di progettazione, fabbricazione, installazione/montaggio e prova, predisporre la documentazione tecnica, eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. Devono conservare la documentazione per 10 anni, assicurare identificazione e recapiti, fornire istruzioni nelle lingue richieste dallo Stato membro, monitorare prodotti non conformi e informare le autorità in caso di rischio, adottando misure correttive, ritiro o richiamo quando necessario.

Importatori, distributori e tracciabilità

Gli importatori possono immettere sul mercato solo componenti di sicurezza conformi e devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, che la documentazione e la marcatura siano presenti, e che siano rispettati gli obblighi di identificazione e istruzioni. I distributori devono agire con diligenza, verificare la presenza dei documenti e della marcatura, garantire che immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità, e cooperare con le autorità. Tutti gli operatori devono indicare, su richiesta delle autorità, gli operatori a monte e a valle della catena di fornitura e conservare tali informazioni per 10 anni.

Presunzione di conformità e procedure di valutazione della conformità

Gli ascensori e i componenti conformi alle norme armonizzate pubblicate nella GUUE beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti coperti da tali norme. La direttiva prevede moduli specifici: per i componenti di sicurezza, esame UE del tipo più controllo a campione, esame UE del tipo più garanzia qualità prodotto, oppure garanzia totale di qualità; per gli ascensori, esame UE del tipo più esame finale o sistemi di qualità, verifica dell’unità, garanzia totale di qualità, e variante con esame del progetto. Sono previste regole dettagliate su documentazione tecnica, varianti ammesse, prove, certificati e obbligo di aggiornamento in caso di modifiche.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

L’articolo 17 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che deve seguire un modello comune, essere aggiornata e tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro di immissione o messa a disposizione. Se si applicano più atti UE, è prevista un’unica dichiarazione. L’articolo 19 impone che la marcatura CE sia visibile, leggibile e indelebile, apposta prima dell’immissione sul mercato; per alcuni casi va accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato. Gli Stati membri devono contrastare l’uso improprio della marcatura CE.

Notifica e requisiti degli organismi di valutazione della conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di terza parte. Devono designare un’autorità di notifica, anche mediante organismo nazionale di accreditamento, con requisiti di indipendenza, obiettività, riservatezza e competenza. Gli organismi notificati devono essere terzi indipendenti, dotati di personale qualificato, assicurazione di responsabilità civile, procedure adeguate, partecipazione alla normalizzazione e al coordinamento settoriale; la notifica può essere limitata, sospesa o ritirata in caso di non conformità.

Vigilanza del mercato, salvaguardia e prodotti conformi che presentano rischi

Agli ascensori e componenti di sicurezza si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere. Le autorità nazionali devono valutare i prodotti che presentano rischi, chiedere misure correttive, ritiro o richiamo, e informare Commissione e altri Stati membri quando il problema non è solo nazionale. Sono previste una procedura di salvaguardia dell’Unione e una procedura per i prodotti formalmente conformi ma comunque rischiosi, con decisione della Commissione tramite atti di esecuzione. È previsto anche il trattamento delle non conformità formali (mancata o errata marcatura CE, dichiarazione, documentazione, identificazione o istruzioni).

Sanzioni, transitorio, recepimento e abrogazione

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali per violazioni gravi. Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla direttiva 95/16/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono continuare a essere messi in servizio o messi a disposizione; i certificati degli organismi notificati ai sensi della vecchia direttiva restano validi. Il recepimento delle disposizioni sostanziali deve avvenire entro il 19 aprile 2016, con applicazione dal 20 aprile 2016; la direttiva 95/16/CE è abrogata dal 20 aprile 2016.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodottimercato internovigilanza del mercatodiritto della concorrenza tecnicanormazione e marcatura ce

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