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Circolare

Circolare n. 37/E del 22/12/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’ambito applicativo del reverse charge per le prestazioni di servizi relative ad edifici, rispondendo a quesiti emersi con le associazioni di categoria. Vengono precisati i casi in cui si applica l’inversione contabile e quelli in cui restano le regole ordinarie, con particolare attenzione a manutenzioni straordinarie, demolizione e ricostruzione, posa in opera, impianti (anche fotovoltaici e antincendio), parcheggi, servizi di pulizia speciali, beni significativi, canoni di abbonamento, allacciamenti e operazioni non imponibili. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per i comportamenti difformi tenuti prima della circolare, salvo le ipotesi di frode fiscale.

Chiarimenti sul reverse charge nel settore edile ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR 633/1972

Reverse charge nel settore edile: ulteriori chiarimenti interpretativi

La circolare interviene a precisare l’ambito applicativo dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, relativo al reverse charge per prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Il documento risponde a quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e si inserisce nel solco della circolare n. 14/E del 2015, con un’impostazione orientata sia al coordinamento sistematico sia alla semplificazione operativa.

Contratti unici e regola della scomposizione

La regola generale affermata è che, quando un contratto unico comprende prestazioni in parte soggette a reverse charge e in parte soggette a IVA ordinaria, occorre scomporre le operazioni e individuare le singole prestazioni rilevanti. Tuttavia, per ragioni di semplificazione, la circolare conferma alcune eccezioni già riconosciute in precedenza.

In particolare, quando il contratto unico ha per oggetto la costruzione di un edificio, oppure interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, si applicano le regole ordinarie all’intero rapporto e non il reverse charge, anche per le prestazioni astrattamente riconducibili alla lett. a-ter).

La stessa logica viene estesa agli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che, per effetto dell’art. 17, comma 1, del DL 133/2014, sono stati ricondotti alla manutenzione straordinaria. Se tali interventi sono inseriti in un contratto unico che comprende anche prestazioni di installazione di impianti, non si procede alla scomposizione del contratto e si applica l’IVA ordinaria all’intera fattispecie.

Demolizione e nuova costruzione

La circolare chiarisce poi che, se un contratto unico riguarda la demolizione di un edificio seguita dalla realizzazione di una nuova costruzione, non si applica il reverse charge alla demolizione. L’attività demolitoria è considerata funzionale alla nuova costruzione e, per questo, il rapporto va assoggettato alle regole ordinarie sull’intero contratto.

Cessione con posa in opera e prestazione di servizi

Un’ampia parte del documento è dedicata alla distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi, tema decisivo ai fini del reverse charge. La circolare ribadisce che la fornitura di beni con posa in opera, quando la posa è accessoria e non altera la natura del bene, costituisce cessione di beni e resta esclusa dall’inversione contabile.

Per stabilire la qualificazione dell’operazione, occorre avere riguardo alla causa contrattuale, al complesso delle pattuizioni e alla natura delle obbligazioni assunte. Sono richiamati la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale, che invitano a verificare se il servizio sia soltanto accessorio alla cessione o se, invece, rappresenti l’elemento prevalente perché diretto a realizzare un risultato nuovo o a modificare la natura del bene. In tal caso, prevale la prestazione di servizi.

Ambito oggettivo: edifici, parcheggi e impianti esterni

La nozione di edificio resta centrale. Le prestazioni aventi ad oggetto parcheggi sono escluse dal reverse charge quando i parcheggi non costituiscono parte integrante dell’edificio; se però sono strutturalmente integrati nel fabbricato, come i parcheggi interrati o quelli sul lastrico solare, il meccanismo si applica.

In tema di impianti, la circolare adotta un criterio funzionale e unitario: se l’impianto serve l’edificio e alcune parti sono collocate all’esterno per necessità tecniche o logistiche, il reverse charge si applica comunque. Sono richiamati esempi quali impianti di videosorveglianza perimetrale, citofonici, di climatizzazione con motore esterno e impianti idraulici con tubazioni esterne.

Attività escluse: derattizzazione, spurgo e rimozione neve

Non rientrano nel perimetro della lett. a-ter) le attività di derattizzazione, spurgo delle fosse biologiche e dei tombini, e rimozione della neve. La circolare osserva che i codici ATECO relativi a tali attività non sono compresi tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 2015 per le prestazioni di pulizia di edifici. Ne consegue l’assoggettamento a IVA ordinaria.

Manutenzione e riparazione di impianti

La circolare precisa che, secondo l’ISTAT, nei codici della divisione 43 e, in particolare, nel codice 43.29.09, sono comprese anche le attività di manutenzione e riparazione. Pertanto, queste prestazioni sono soggette a reverse charge se relative ad edifici e riconducibili ai codici ATECO rilevanti.

Viene anche chiarito che, quando un intervento mira alla riparazione o alla sostituzione di componenti difettose o usurate di un impianto, e la volontà delle parti è rivolta al mantenimento o all’ammodernamento dell’impianto stesso, si applica il reverse charge se il servizio riguarda un edificio. Se l’intervento si traduce nella realizzazione di un nuovo impianto, la prestazione resta comunque soggetta a inversione contabile in quanto servizio di installazione.

Impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, la circolare distingue tra quelli integrati, semi-integrati e a terra. L’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati all’edificio, come quelli collocati sul tetto, rientrano nel reverse charge. Il medesimo regime si applica anche agli impianti a terra, purché siano funzionali o serventi all’edificio e non siano accatastati come unità immobiliari autonome.

Non si applica invece l’inversione contabile alle centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare o su aree di pertinenza di fabbricati quando siano accatastate autonomamente in categoria D/1 o D/10, poiché in tal caso non costituiscono edificio né parte dell’edificio sottostante.

Impianti antincendio, estintori e porte tagliafuoco

Le attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di spegnimento antincendio, ricondotte al codice ATECO 43.22.03, rientrano nel reverse charge quando rese verso soggetti passivi IVA e relative ad edifici. Per estintori, manichette e maschere, la circolare richiama la risoluzione n. 245/E del 2008, precisando che l’inversione contabile si applica solo se tali materiali fanno parte di un impianto complesso di protezione attiva installato nell’edificio e la manutenzione riguarda l’intero impianto.

Gli estintori non inseriti in un impianto complesso restano apparecchi mobili e, in tal caso, le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione non rientrano nel reverse charge. Le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza sono invece considerate impianti di protezione passiva contro gli incendi; la loro installazione è ricondotta al codice ATECO 43.29.09 ed è soggetta a inversione contabile.

Impianti funzionali ad attività industriali

Un ulteriore chiarimento riguarda gli impianti strettamente funzionali a un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio in sé. Se l’installazione è riconducibile a codici ATECO non compresi tra quelli richiamati dalla circolare n. 14/E del 2015, come il 33.20.09, il reverse charge non si applica. Lo stesso vale per la manutenzione e riparazione di tali impianti, che restano fuori dall’ambito della lett. a-ter) anche se, una volta installati, risultano materialmente connessi all’edificio.

Prestazioni rese da terzi e allestimenti

Se le prestazioni di installazione o allestimento sono rese da soggetti terzi su incarico della società che commercializza i beni, e sono oggettivamente riconducibili ai servizi di installazione di impianti o completamento di edifici previsti dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), esse sono soggette a reverse charge. Il medesimo trattamento si applica anche quando le stesse prestazioni sono rese direttamente, in via autonoma, da terzi a un committente soggetto passivo.

Beni significativi e reverse charge

La disciplina dei beni significativi e la relativa aliquota agevolata non si applicano alle prestazioni soggette a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter). La ragione è che tale agevolazione è destinata ai rapporti con i consumatori finali nell’ambito degli interventi di recupero edilizio, mentre il reverse charge opera nei rapporti tra soggetti passivi IVA.

Diritti di chiamata e canoni periodici

La circolare tratta anche i diritti fissi di chiamata, affermando che la somma corrisposta per l’intervento del tecnico, anche quando non si concretizzi una riparazione vera e propria, va considerata parte di un’attività di manutenzione e quindi assoggettata a reverse charge. Coerentemente, anche le prestazioni di manutenzione eseguite sulla base di contratti con canoni di abbonamento periodici sono soggette a inversione contabile, pure se non collegate a un intervento materialmente eseguito in quel momento.

Allacciamento e attivazione dei servizi di gas, energia elettrica e acqua

I contributi per allacciamento e attivazione dei servizi di gas, energia elettrica e acqua sono esclusi dal reverse charge. La circolare li qualifica come attività indispensabili e integranti della fornitura del servizio, non come installazione di impianti. Di conseguenza, restano soggetti alla disciplina IVA ordinaria.

Operazioni non imponibili

La circolare chiarisce che il reverse charge presuppone l’imponibilità dell’operazione. Non si applica, quindi, quando la prestazione è non imponibile ai fini IVA. In via esemplificativa, vengono richiamati i servizi di pulizia o installazione di impianti effettuati in porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine, nei casi in cui rientrino nel regime di non imponibilità dell’art. 9, comma 1, n. 6), DPR 633/1972.

Clausola di salvaguardia

In considerazione del fatto che la disciplina opera già per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 e che le questioni affrontate presentavano profili di incertezza, la circolare stabilisce una clausola di salvaguardia. Sono fatti salvi, senza sanzioni, i comportamenti difformi adottati prima dell’emanazione del documento, limitatamente ai temi specificamente esaminati e purché non si tratti di ipotesi di frode fiscale.

Punti principali

Ambito generale del reverse charge nel settore edile

La circolare richiama la disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, introdotta dalla legge di stabilità 2015, che dal 1° gennaio 2015 applica il reverse charge alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Il documento interviene per chiarire casi dubbi emersi nel confronto con le associazioni di categoria, coerentemente con la circolare n. 14/E del 2015 e con il quadro unionale.

Interventi di manutenzione straordinaria e contratti unici di appalto

In presenza di un contratto unico che comprenda prestazioni soggette in parte a reverse charge e in parte a IVA ordinaria, la regola generale è la scomposizione delle prestazioni. Tuttavia, per i contratti unici aventi ad oggetto la costruzione di un edificio, oppure interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, si applicano le regole ordinarie. La circolare estende questa semplificazione anche agli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari ricondotti alla manutenzione straordinaria dall’art. 17, comma 1, DL 133/2014: in tali casi non si scompone il contratto, anche se include installazione di impianti, e l’IVA si applica ordinariamente all’intera fattispecie.

Demolizione seguita da nuova costruzione

Se un contratto unico ha ad oggetto la demolizione di un edificio e la successiva costruzione di un nuovo fabbricato, non si applica il reverse charge alla demolizione, ma le regole ordinarie sull’intero contratto. La demolizione è considerata strettamente funzionale alla nuova costruzione e non va separata ai fini IVA.

Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi

La circolare ribadisce che la fornitura di beni con posa in opera, quando la posa è accessoria e non altera la natura del bene, resta una cessione di beni ed è esclusa dal reverse charge. Per distinguere cessione e prestazione di servizi occorre guardare alla causa contrattuale, al complesso delle pattuizioni, alla prevalenza dell’obbligazione di dare o di fare, alla volontà delle parti e, in via ausiliaria, all’importanza del servizio rispetto al bene. Se l’attività mira a realizzare un risultato nuovo e diverso rispetto ai beni impiegati, prevale la prestazione di servizi.

Parcheggi e nozione di edificio

Le prestazioni relative a parcheggi sono escluse dal reverse charge se i parcheggi non rientrano nella nozione di edificio. Se però il parcheggio costituisce elemento integrante dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare, le prestazioni rese su tali parcheggi rientrano nel reverse charge.

Derattizzazione, spurgo e rimozione neve

Le attività di derattizzazione, spurgo delle fosse biologiche e dei tombini, nonché la rimozione della neve, non rientrano tra le prestazioni di pulizia di edifici richiamate dalla circolare n. 14/E del 2015. Poiché i relativi codici ATECO non sono compresi nell’elenco rilevante, tali servizi restano soggetti a IVA ordinaria e non all’inversione contabile.

Impianti installati in parte all’esterno dell’edificio

Quando un impianto è funzionale all’edificio ma alcune sue componenti sono collocate all’esterno per necessità tecniche o logistiche, occorre valorizzarne l’unitarietà. In questi casi il reverse charge si applica comunque, purché l’impianto sia servente all’edificio. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, impianti di videosorveglianza perimetrale, citofonici, di climatizzazione con motore esterno e idraulici con tubazioni esterne.

Manutenzione e riparazione di impianti

L’ISTAT ha chiarito che nel codice ATECO 43.29.09 e, più in generale, nella divisione 43 dei lavori di costruzione specializzati, sono comprese anche le attività di manutenzione e riparazione. Di conseguenza, tali prestazioni, anche se non esplicitate nei codici ATECO, sono soggette al reverse charge se relative ad edifici e riconducibili ai codici rilevanti.

Impianti fotovoltaici

L’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati all’edificio, ad esempio collocati sul tetto, rientrano nel reverse charge. Lo stesso vale per gli impianti fotovoltaici a terra, se funzionali o serventi all’edificio, purché non siano accatastati come unità immobiliari autonome. Viceversa, le centrali fotovoltaiche sul lastrico solare o su aree di pertinenza accatastate autonomamente in categoria D/1 o D/10 non sono considerate edificio o parte di esso e restano fuori dal reverse charge.

Impianti antincendio e porte tagliafuoco

Le attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di spegnimento antincendio, ricondotte al codice ATECO 43.22.03, sono soggette a reverse charge se rese verso soggetti passivi IVA e relative ad edifici. Per estintori, manichette e maschere, l’inversione contabile si applica solo se fanno parte di un impianto complesso di protezione attiva installato nell’edificio e la manutenzione riguarda l’intero impianto. Le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza sono invece considerate impianti di protezione passiva: la loro installazione rientra nel codice 43.29.09 ed è soggetta a reverse charge.

Sostituzione di componenti di un impianto

Quando, in caso di malfunzionamento, l’intervento riguarda riparazione o sostituzione di componenti danneggiate o usurate, e la volontà delle parti è rivolta al mantenimento o all’ammodernamento dell’impianto, la prestazione rientra nel reverse charge se riferita ad edifici. Se l’intervento configura di fatto un nuovo impianto, il trattamento resta comunque quello dell’inversione contabile per la natura di servizio di installazione.

Impianti funzionali ad attività industriali

Le installazioni di impianti strettamente funzionali a un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio non rientrano nel reverse charge, se riconducibili a codici ATECO non compresi tra quelli richiamati dalla circolare n. 14/E del 2015, come il 33.20.09. Lo stesso criterio vale per la manutenzione e riparazione di tali impianti: se non sono impianti serventi l’edificio, si applica l’IVA ordinaria.

Prestazioni rese da soggetti terzi

Se terzi eseguono, su incarico della società che commercializza i beni, installazione o allestimento riconducibili oggettivamente ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici, tali prestazioni sono soggette a reverse charge. L’inversione contabile si applica anche quando i soggetti terzi operano direttamente con il committente passivo IVA e la prestazione rientra nei codici ATECO rilevanti.

Beni significativi e reverse charge

La disciplina dei beni significativi e dell’aliquota IVA agevolata è destinata ai rapporti con i consumatori finali nell’ambito degli interventi di recupero edilizio. Poiché il reverse charge opera nei rapporti B2B tra soggetti passivi IVA, la disciplina dei beni significativi non si applica alle prestazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter).

Diritti fissi di chiamata e canoni di abbonamento

Il diritto fisso di chiamata, quando corrisposto per l’intervento del tecnico su un impianto, è trattato come parte di una prestazione di manutenzione e va assoggettato a reverse charge. Analogamente, le prestazioni di manutenzione rese in base a contratti con canoni periodici di abbonamento sono soggette a inversione contabile anche se non vi è un intervento materiale in concreto eseguito.

Allacciamento e attivazione di gas, energia elettrica e acqua

I contributi per allacciamento e attivazione dei servizi di gas, energia elettrica e acqua non rientrano nel reverse charge. Tali attività sono considerate parte integrante e indispensabile della fornitura del servizio, non una installazione di impianti, e pertanto restano escluse dall’inversione contabile.

Operazioni non imponibili e reverse charge

Il reverse charge presuppone l’imponibilità dell’operazione ai fini IVA. Non si applica quindi alle prestazioni che, pur rientrando astrattamente nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), siano non imponibili, come i servizi resi in porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6), DPR 633/1972.

Clausola di salvaguardia

Considerata la decorrenza della disciplina dal 1° gennaio 2015 e la complessità delle questioni interpretative, la circolare fa salvi, senza sanzioni, gli eventuali comportamenti difformi tenuti prima della sua emanazione, limitatamente alle questioni esaminate e purché non si tratti di ipotesi di frode fiscale.

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