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Circolare

Circolare n. 34/E del 22/10/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi per CAF e professionisti nell’ambito della dichiarazione precompilata. In particolare, precisa quando si applica il limite di euro 30 per l’iscrizione a ruolo anche con riferimento alla sanzione per visto di conformità infedele, chiarisce il regime sanzionatorio del modello 730 rettificativo presentato entro il 10 novembre e stabilisce da quale data decorre la tardività dei modelli 730 nel caso di proroga al 23 luglio 2015.

Chiarimenti su dichiarazione precompilata, visto di conformità, 730 rettificativo e tardività dei modelli

Questioni interpretative su dichiarazione precompilata e assistenza fiscale

La circolare fornisce chiarimenti operativi rivolti ai CAF e ai professionisti abilitati nell’ambito della dichiarazione precompilata introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. I temi trattati riguardano in particolare la sanzione per visto di conformità infedele, il regime del modello 730 rettificativo e la decorrenza della tardività in presenza della proroga del termine di trasmissione.

Sanzione per visto di conformità infedele

La circolare esamina il rapporto tra la disciplina del visto di conformità infedele e il limite di modesta entità previsto per l’attività di accertamento e riscossione. Richiamando l’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006, l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973 e il DPR 16 aprile 1999, n. 129, il documento precisa che il limite originariamente fissato e poi elevato a euro 30 dall’art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012 si applica alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione svolte durante la sua vigenza.

L’Amministrazione afferma che tali disposizioni operano secondo il principio del "tempus regit actum", per cui rileva il momento in cui l’attività è posta in essere e non l’annualità d’imposta cui il credito si riferisce. Ne deriva che, anche per le violazioni connesse al rilascio del visto di conformità, il limite di euro 30 si applica alle attività degli uffici a decorrere dal 1° luglio 2012.

Modello 730 rettificativo

La circolare affronta poi il tema del modello 730 rettificativo presentato da CAF o professionisti. Viene confermato che, se la dichiarazione rettificativa o la comunicazione è trasmessa entro il 10 novembre, la responsabilità dell’intermediario è limitata al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, con la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472 del 1997 in caso di pagamento entro la medesima data.

La circolare chiarisce che, quando il modello 730 originario è stato trasmesso tempestivamente, la presentazione del rettificativo entro il 10 novembre non comporta anche l’applicazione della sanzione per tardività della dichiarazione. In questo senso vengono superati i precedenti chiarimenti della circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, nella parte relativa alle dichiarazioni a rettifica, e lo stesso principio vale anche per le procedure di rettifica operate dal sostituto d’imposta.

Resta però fermo che la sanzione per tardiva presentazione si applica se l’originario modello 730 è stato presentato oltre il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo proroga. In tale ipotesi, se il 730 tardivo viene poi rettificato dal CAF o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.

Decorrenza della tardività dei modelli 730

Un ulteriore chiarimento riguarda la decorrenza della tardività nel caso di invio oltre termine ma entro il 10 novembre 2015. La circolare individua il dies a quo nel termine prorogato del 23 luglio 2015, e non nel 7 luglio.

Il chiarimento si fonda sul D.P.C.M. 26 giugno 2015, che ha consentito a CAF-dipendenti e professionisti abilitati di completare entro il 23 luglio 2015 la trasmissione telematica delle dichiarazioni, a condizione che entro il 7 luglio 2015 fosse stata effettuata la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni. La proroga viene letta in relazione alle difficoltà operative emerse nel primo anno di applicazione della disciplina della dichiarazione precompilata, alle modifiche dei requisiti e delle garanzie dell’assistenza fiscale e alla concomitanza di altre scadenze fiscali.

Indicazione finale di vigilanza

La circolare si chiude richiamando le Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Sanzione per visto di conformità infedele

La circolare chiarisce che il limite di euro 30 previsto dall’art. 3, comma 10, del DL n. 16 del 2012 si applica alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere dall’Amministrazione finanziaria dal 1° luglio 2012, in base al principio del "tempus regit actum". Di conseguenza, per le violazioni relative al rilascio del visto di conformità, la non procedibilità per importi inferiori a tale soglia opera con riferimento alle attività svolte dagli uffici a decorrere da tale data, anche se riferite a periodi d’imposta anteriori.

Modello 730 rettificativo e sanzioni

Se il CAF o il professionista presenta un modello 730 rettificativo, o una comunicazione, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la responsabilità è limitata al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472 del 1997 se il versamento avviene entro la stessa data. La circolare esclude l’aggiunta della sanzione per tardività quando il 730 originario era stato trasmesso tempestivamente; resta invece ferma la sanzione per tardiva presentazione se l’originario 730 è stato inviato oltre il 7 luglio dell’anno successivo, salvo proroga. In tal caso, se il modello tardivo viene poi rettificato entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.

Tardività dei modelli e proroga del termine

Per l’invio tardivo del modello 730 originario entro il 10 novembre 2015, la tardività decorre dal termine prorogato e non dal 7 luglio. La circolare individua infatti nel 23 luglio 2015 il dies a quo, in quanto il D.P.C.M. 26 giugno 2015 ha consentito a CAF-dipendenti e professionisti abilitati di completare entro tale data la trasmissione telematica delle dichiarazioni, a condizione di aver inviato almeno l’80% delle medesime entro il 7 luglio 2015.

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