Circolare n. 36/E del 1/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sul Patent Box, regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Vengono spiegati durata ed effetti dell’opzione, trattamento delle perdite, effetti delle operazioni straordinarie e funzionamento della procedura di ruling, distinguendo tra utilizzo diretto e indiretto dei beni e introducendo una semplificazione per le PMI. Sono inoltre indicati termini, modalità di presentazione dell’istanza e contenuti minimi della documentazione richiesta.
Primi chiarimenti sul regime Patent Box
Primi chiarimenti in tema di Patent Box
La circolare fornisce le prime indicazioni applicative sul regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, come modificata dal decreto legge n. 3/2015, e disciplinato dal decreto ministeriale 30 luglio 2015. L’obiettivo è chiarire i principali dubbi interpretativi emersi nella fase iniziale di applicazione del regime, con particolare riguardo all’opzione, alle perdite, alle operazioni straordinarie e al ruling.
Finalità e ambito del regime
Il Patent Box consente una parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, purché giuridicamente tutelabili. Il regime è rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, a condizione che siano residenti in Paesi con accordo contro le doppie imposizioni e con effettivo scambio di informazioni.
La finalità dichiarata è incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e premiare le imprese che accrescono il valore dei beni immateriali nel territorio dello Stato, in coerenza anche con i principi elaborati in ambito OCSE.
Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. La circolare precisa che essa può essere esercitata anche soltanto per alcuni dei beni immateriali detenuti dal contribuente, e non necessariamente per tutti.
Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento direttoriale. Per tale fase iniziale è stato approvato il modello "Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali" con provvedimento del 10 novembre 2015, n. 144042.
In questo primo periodo applicativo il modello è stato concepito in forma semplificata, con prevalenza di dati anagrafici, per consentire anche alle imprese che non abbiano ancora completato la valutazione delle condizioni di accesso o della convenienza economica di esercitare comunque l’opzione. Gli elementi utili alla determinazione concreta del beneficio per il 2015 possono essere individuati anche successivamente. Se poi non emerge alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, non derivano conseguenze negative per il contribuente.
Dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi e produce effetti dal periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.
Perdite da Patent Box e recapture
La circolare affronta il tema delle perdite che possono emergere dallo sfruttamento economico dei beni immateriali, soprattutto nelle prime fasi di ricerca e sviluppo. Poiché la disciplina non contiene una regolazione espressa, si chiarisce in via interpretativa che, se l’opzione è esercitata ma il bene genera una perdita, l’impresa deve rinviare gli effetti positivi dell’agevolazione agli esercizi in cui il bene produrrà reddito.
Resta fermo che i componenti positivi e negativi attribuibili al bene immateriale concorrono ordinariamente alla formazione del reddito d’impresa di periodo, anche quando non venga effettuata alcuna variazione in diminuzione per usufruire dell’agevolazione.
Le perdite generate durante la vigenza del Patent Box devono essere recuperate tramite un meccanismo di "recapture": quando il bene inizia a produrre reddito, le perdite pregresse vengono portate in riduzione del reddito lordo agevolabile, fino al loro completo esaurimento. Solo dopo tale assorbimento si può beneficiare della detassazione parziale sulla quota residua di reddito.
La circolare fornisce anche esempi numerici per illustrare il meccanismo: in presenza di perdite accumulate in più periodi d’imposta, queste devono essere integralmente assorbite prima di poter fruire dell’agevolazione; se in seguito si formano nuove eccedenze negative, il meccanismo di recupero si riattiva analogamente.
Operazioni straordinarie
Per fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, il decreto prevede che il soggetto avente causa subentri nell’opzione esercitata dal dante causa, sia quanto alla durata residua del regime sia per i costi rilevanti ai fini del rapporto previsto dall’articolo 9 del decreto. La circolare sottolinea che tali operazioni, se neutrali fiscalmente, possono anche agevolare una più efficiente gestione dei beni immateriali e dell’attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, può verificarsi la creazione di un nuovo soggetto titolare dei beni immateriali agevolabili, che li conceda in uso ad altre società del gruppo, realizzando uno sfruttamento economico indiretto. In questo scenario la procedura di ruling diventa facoltativa anziché obbligatoria.
L’Agenzia ritiene che l’operazione non sia abusiva, nemmeno se posta in essere esclusivamente per evitare il ruling obbligatorio, purché la società avente causa svolga una reale attività di ricerca e sviluppo. La ragione è che l’operazione, di per sé, non consente alcun vantaggio fiscale indebito. Resta comunque possibile per l’Amministrazione finanziaria verificare la congruità dei corrispettivi pattuiti per la concessione in uso dei diritti all’interno del gruppo, secondo i canoni dell’antieconomicità.
Procedura di ruling
La circolare ricostruisce il perimetro applicativo della procedura di ruling prevista dalla disciplina Patent Box. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il contribuente deve determinare il contributo economico del bene alla produzione del reddito complessivo mediante un apposito accordo con l’Agenzia delle entrate. La procedura ha quindi carattere obbligatorio.
Nel caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali, la procedura è invece facoltativa. Lo stesso vale per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, comprese le ipotesi infragruppo. In tali casi, l’accordo di ruling può definire sia il reddito agevolabile sia la plusvalenza da escludere dal reddito d’impresa.
La circolare segnala inoltre che, per il periodo iniziale di applicazione, l’efficacia dell’opzione in presenza di ruling decorre dal periodo d’imposta in cui viene presentata l’istanza, in deroga alla regola generale prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 269/2003 richiamato dalla disciplina.
Istanza di ruling e documentazione
L’istanza di ruling va presentata all’Ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure con consegna diretta all’ufficio, che rilascia attestazione di ricezione.
Il contenuto minimo essenziale dell’istanza comprende:
- informazioni anagrafiche del contribuente;
- indicazione, almeno per tipologia, dei beni immateriali da cui deriva il reddito agevolabile;
- eventuale vincolo di complementarietà tra i beni;
- descrizione della ricerca e sviluppo svolta;
- sottoscrizione del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza.
La mancanza di tali elementi comporta il rigetto dell’istanza, comunicato di regola entro 30 giorni dalla ricezione con provvedimento motivato, salvo che gli elementi mancanti possano essere desunti tramite ulteriore istruttoria. Per le istanze presentate entro il 30 giugno 2016, il termine di rigetto è esteso a 180 giorni, periodo durante il quale l’ufficio può svolgere l’attività istruttoria necessaria ad acquisire gli elementi mancanti.
Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza devono essere prodotte eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, con contenuto variabile secondo che si tratti di utilizzo diretto, utilizzo indiretto o cessione del bene immateriale. Tale documentazione deve descrivere analiticamente i beni immateriali interessati, il vincolo di complementarietà se presente, la ricerca e sviluppo svolta e i metodi e criteri di calcolo del contributo economico, del reddito o della plusvalenza, specificandone le ragioni di selezione.
Semplificazione per le PMI
Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, la circolare evidenzia una semplificazione importante nella procedura di ruling per l’utilizzo diretto dei beni immateriali. Le PMI restano tenute a fornire le informazioni essenziali nell’istanza, ma non devono obbligatoriamente illustrare entro 120 giorni i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico né le ragioni della loro scelta.
Tali aspetti potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo, con evidente alleggerimento degli oneri documentali iniziali per le imprese di minori dimensioni.
Punti principali
Natura e finalità del regime Patent Box
Il regime, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014 come modificata dal decreto legge n. 3/2015, consente una parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili. La finalità è incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e premiare le imprese che accrescono il valore dei beni immateriali nel territorio dello Stato.
Esercizio dell’opzione e decorrenza
L’opzione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i non residenti con stabile organizzazione in Italia, se residenti in Paesi con accordo contro le doppie imposizioni e con effettivo scambio di informazioni. Ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione si comunica con il modello approvato dal provvedimento del 10 novembre 2015 e produce effetti dal periodo d’imposta di comunicazione e per i quattro successivi; dal terzo periodo d’imposta successivo, va indicata in dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo cui la dichiarazione si riferisce. L’opzione può riguardare anche solo alcuni beni immateriali e, se non si realizza alcuna variazione in diminuzione utile, il contribuente non subisce conseguenze.
Perdite da Patent Box e meccanismo di recapture
La circolare chiarisce che la disciplina non contiene regole specifiche sulle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Se l’opzione è esercitata ma il bene genera una perdita, gli effetti positivi dell’agevolazione sono rinviati agli esercizi in cui il bene produrrà reddito. Le perdite maturate in vigenza del regime devono essere recuperate nel medesimo Patent Box mediante un meccanismo di recapture, portandole a riduzione del reddito lordo agevolabile fino a esaurimento. I componenti positivi e negativi del bene immateriale concorrono comunque ordinariamente al reddito d’impresa di periodo anche in assenza di variazione in diminuzione.
Operazioni straordinarie e continuità dell’opzione
In caso di fusione, scissione e conferimento d’azienda, il soggetto avente causa subentra nell’opzione esercitata dal dante causa anche con riferimento agli anni di durata e ai costi rilevanti per il rapporto di cui all’articolo 9 del decreto. Le operazioni, se fiscalmente neutrali e accompagnate da una sostanziale attività di ricerca e sviluppo, non sono considerate abusive anche se finalizzate a evitare il ruling obbligatorio, poiché non producono di per sé un vantaggio fiscale indebito. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di verificare la congruità dei corrispettivi infragruppo con i canoni dell’antieconomicità.
Procedura di ruling: casi obbligatori e facoltativi
La procedura di ruling è obbligatoria per l’utilizzo diretto dei beni immateriali, poiché il contributo economico del bene al reddito deve essere determinato preventivamente in contraddittorio con l’Agenzia. È invece facoltativa per l’utilizzo indiretto e per la determinazione delle plusvalenze da cessione di beni immateriali agevolabili, anche nell’ambito di operazioni infragruppo. La procedura può riguardare sia la quota di reddito agevolabile sia la plusvalenza esclusa dal reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 12 del decreto attuativo.
Istanza di ruling: presentazione, contenuto e termini
L’istanza va presentata all’Ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta con attestazione di ricezione. Deve contenere i dati anagrafici essenziali, l’indicazione generica dei beni immateriali interessati, l’eventuale vincolo di complementarietà e la ricerca e sviluppo svolta, oltre alla sottoscrizione del legale rappresentante o di soggetto munito di poteri. La mancanza degli elementi essenziali comporta il rigetto, comunicato di regola entro 30 giorni, salvo integrazione istruttoria; per le istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine di rigetto è esteso a 180 giorni.
Documentazione integrativa e semplificazione per le PMI
Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza devono essere depositate eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, con descrizione analitica dei beni immateriali, del vincolo di complementarietà e dell’attività di R&S. La documentazione deve illustrare metodi e criteri di calcolo del contributo economico, del reddito o della plusvalenza e le ragioni della loro scelta. Per le PMI, in caso di utilizzo diretto, la disciplina è semplificata: resta l’obbligo di indicare le informazioni essenziali, ma non è necessario illustrare entro 120 giorni metodi e criteri di calcolo, che potranno essere definiti nel contraddittorio con l’ufficio.
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