Regolamento (UE) 2024/2726
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per due anni una deroga già concessa alla Spagna in relazione alla pesca con sciabiche da natante in Catalogna, consentendo di non applicare la distanza minima dalla costa e la profondità minima previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga è circoscritta a 26 pescherecci, già autorizzati e con comprovata attività storica, e resta subordinata al piano di gestione spagnolo e a un sistema di monitoraggio e relazione verso la Commissione. La Commissione motiva la proroga richiamando il parere scientifico favorevole, la selettività dell’attrezzo, l’assenza di impatti significativi sul fondale e la limitata dimensione geografica e numerica dell’attività.
Proroga di una deroga alle norme su distanza minima dalla costa e profondità minima per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del cicerello e del ghiozzo nelle acque territoriali della Catalogna (Spagna).
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci autorizzati alla pesca con sciabiche da natante nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità e giurisdizione della Spagna, adiacenti alla costa della Catalogna. La deroga riguarda esclusivamente la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) ed è limitata ai pescherecci: iscritti nell’elenco dei pescherecci autorizzati della Comunità autonoma della Catalogna, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo. La misura si applica dal 3 luglio 2024 al 2 luglio 2026. Sono richiamate esclusioni/limiti di fatto: non può determinare ulteriore incremento dello sforzo di pesca, deve rispettare il divieto di pesca in habitat protetti e le condizioni del piano di gestione; non riguarda i requisiti riferibili ai pescherecci da traino di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, come sostituito dal regolamento (UE) 2019/1241.
Proroga della deroga per la pesca con sciabiche da natante in Catalogna
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726 proroga per due anni una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima per l’uso di sciabiche da natante nelle acque territoriali della Catalogna. La misura si colloca nel quadro delle deroghe già concesse in passato alla Spagna per una pesca tradizionale e molto circoscritta, oggetto di un piano di gestione specifico e di valutazioni scientifiche aggiornate.
Presupposti e motivazioni della proroga
La Commissione richiama che la deroga era già stata istituita nel 2014, prorogata una prima volta fino al 2 luglio 2021 e una seconda volta fino al 2 luglio 2024. Su richiesta della Spagna del 5 marzo 2024, la proroga viene confermata perché supportata da motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate, nonché dal parere dello CSTEP, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni per le deroghe richieste. Nei considerando si sottolinea che la pesca è praticata da un numero molto limitato di pescherecci, che l’attrezzo è altamente selettivo, non entra in contatto con il fondale e non produce un impatto significativo sull’ambiente marino.
Ambito soggettivo e oggettivo della deroga
La deroga riguarda esclusivamente i pescherecci registrati nell’elenco autorizzato della Comunità autonoma della Catalogna, con attività comprovata da oltre cinque anni in questa pesca, e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato il 20 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il numero dei pescherecci interessati è pari a 26, tutti di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri e con potenza del motore inferiore a 75 kW; la Commissione evidenzia che l’autorizzazione è limitata a tali unità, con esclusione di un futuro incremento dello sforzo di pesca.
Contenuto della deroga
L’articolo 1 dispone che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applichi, entro tre miglia nautiche dalle linee di base sotto sovranità e giurisdizione spagnola lungo la costa catalana, alla pesca del cicerello e del ghiozzo effettuata con sciabiche da natante. La deroga opera a condizione che i pescherecci:
- siano iscritti nell’elenco dei pescherecci autorizzati gestito dalla Catalogna;
- abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere un ulteriore incremento dello sforzo di pesca;
- siano titolari di autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione spagnolo.
Piano di gestione, monitoraggio e controlli
La Commissione sottolinea che il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati di monitoraggio e gestione, vieta espressamente la pesca in habitat protetti e disciplina l’attività in modo da garantire che le catture di specie diverse da quelle bersaglio restino minime. L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione. Nei considerando si richiama anche la conformità alle norme di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Rapporti con altre norme dell’Unione
Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e richiama altresì l’articolo 13, paragrafo 9, per l’elenco dei pescherecci trasmesso alla Commissione. Viene inoltre precisato che, dopo la soppressione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ad opera del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe alla dimensione minima delle maglie possono continuare ad applicarsi se non comportano un aumento delle catture di giovanili; la proroga spagnola è considerata conforme anche a tali condizioni.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 3 luglio 2024 al 2 luglio 2026. La scelta di decorrenza è giustificata dalla necessità di garantire continuità giuridica, poiché la precedente deroga era scaduta il 2 luglio 2024.
Disposizioni principali
Proroga della deroga per le sciabiche da natante
L’articolo 1 stabilisce che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque entro tre miglia nautiche dalle linee di base nella zona costiera catalana della Spagna, alla pesca del cicerello e del ghiozzo effettuata con sciabiche da natante, purché i pescherecci siano iscritti nell’elenco autorizzato della Catalogna, abbiano oltre cinque anni di attività comprovata in tale pesca, non determinino ulteriori aumenti dello sforzo di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Relazione e monitoraggio
L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione spagnolo richiamato nell’articolo 1, lettera c).
Durata di applicazione e urgenza
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione retroattiva dal 3 luglio 2024 al 2 luglio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Presupposti tecnici e scientifici della proroga
Nei considerando la Commissione richiama la richiesta spagnola del 5 marzo 2024, le motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate, il piano di gestione adottato il 20 luglio 2021, il parere favorevole del CSTEP dell’8-12 luglio 2024 e la constatazione che la pesca è selettiva, non entra in contatto con il fondale, non interferisce con altri pescherecci e non comporta aumento dello sforzo di pesca.
Rapporto con il quadro normativo UE sulla pesca
La proroga è ricondotta alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e, per quanto riguarda il mantenimento di deroghe alla dimensione minima delle maglie dopo la soppressione dell’articolo 9 di tale regolamento, all’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241. È inoltre richiamata la conformità alle norme di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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