Regolamento (UE) 2021/2204
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH per allineare le restrizioni UE alle nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR introdotte nel regolamento CLP. Inserisce nuove sostanze nelle appendici 2, 4 e 6, estendendo i divieti di immissione sul mercato e di uso per il pubblico. Le date di applicazione sono differenziate: alcune restrizioni decorrono dal 1° marzo 2022, altre dal 17 dicembre 2022. Il provvedimento ha effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato XVII del regolamento REACH per aggiornare i divieti e le restrizioni relativi a determinate sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze chimiche elencate nelle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nonché alle miscele contenenti tali sostanze oltre le soglie previste dalle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII. Rileva per l’immissione sul mercato e l’uso, in particolare per la vendita al pubblico, delle sostanze CMR di categoria 1A o 1B e delle miscele che le contengono. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Le nuove restrizioni si applicano in parte dal 1° marzo 2022 e in parte dal 17 dicembre 2022, secondo la sostanza/classificazione richiamata.
Modifica dell’allegato XVII REACH per le sostanze CMR
Il regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione aggiorna l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) al fine di allineare le restrizioni UE alle nuove classificazioni armonizzate di alcune sostanze come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B. La finalità è evitare un disallineamento tra classificazione CLP e restrizioni REACH, estendendo i divieti già previsti per l’immissione sul mercato e l’uso, soprattutto per la vendita al pubblico.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sull’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento REACH. I considerando richiamano che le sostanze CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e che le modifiche introdotte dai regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 non erano ancora riflesse nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII, nella versione già modificata dal regolamento (UE) 2020/2096. Per questo la Commissione provvede a inserire le sostanze recentemente classificate come CMR nelle appendici pertinenti.
Ambito della modifica
La modifica riguarda le appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII del REACH, nelle quali vengono inserite nuove voci secondo l’ordine dei numeri indice. Le sostanze aggiunte sono identificate con numero indice, numero CE e numero CAS, e comprendono, tra le altre:
- fibre di carburo di silicio con determinate caratteristiche dimensionali;
- dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene;
- tetrafluoroetilene e 1,4-diossano;
- etere diglicidilico di resorcinolo;
- 4-vinilcicloesano diepossido;
- 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo;
- N-(idrossimetil)glicinato di sodio;
- butanonossima;
- N-(idrossimetil)acrilammide (NMA);
- mancozeb;
- tris(2-metossietossi)vinilsilano;
- diclorodiottilstannano e diottil dilaurato;
- ipconazolo;
- bis(2-(2-metossietossi)etil)etere (tetraglima);
- 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide;
- diisottilftalato;
- 2-metossietil-acrilato;
- dimetomorf;
- 1,2,4-triazolo;
- zinco piritione;
- flurocloridone;
- 3-metilpirazolo;
- perossido di bis(α,α-dimetilbenzile).
Effetti sostanziali delle restrizioni
L’effetto pratico è l’estensione o l’aggiornamento dei divieti di immissione sul mercato e di uso per il pubblico previsti dalle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII REACH per le sostanze CMR di categoria 1A o 1B e per le miscele che le contengono oltre determinate concentrazioni. Il regolamento non introduce una disciplina autonoma di autorizzazione o di registrazione, ma rafforza il regime restrittivo già esistente adeguandolo alle nuove classificazioni di pericolo.
Date di applicazione e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione delle singole righe inserite negli allegati è differenziata:
- le righe relative a fibre di carburo di silicio, dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio, butanonossima, etilmetilchetossima, etilmetilchetone ossima e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano dal 1° marzo 2022;
- le righe relative a tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano dal 17 dicembre 2022;
- il punto 2 dell’allegato si applica dal 1° marzo 2022;
- il punto 3 dell’allegato si applica, per alcune sostanze, dal 1° marzo 2022 e, per altre, dal 17 dicembre 2022.
Rapporto con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con il regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene la classificazione armonizzata delle sostanze, e con i regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849, che hanno aggiornato l’allegato VI, parte 3, del CLP. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/2096, che aveva già modificato l’allegato XVII REACH, ma non includeva ancora le nuove classificazioni oggetto del presente intervento.
Portata applicativa per gli operatori
Per imprese, importatori, distributori e utilizzatori a valle, il testo comporta la necessità di verificare la presenza delle sostanze elencate nei propri prodotti e miscele, nonché la compatibilità delle immissioni sul mercato e degli usi con il divieto REACH applicabile alla vendita al pubblico. Poiché è ammessa un’applicazione anticipata delle restrizioni, gli operatori possono adeguarsi prima delle date di decorrenza obbligatorie. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento consiste nell’inserimento di nuove voci nelle appendici 2, 4 e 6 per recepire classificazioni CMR recentemente adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Nuove sostanze inserite in appendice 2
Sono aggiunte, tra le altre, fibre di carburo di silicio con specifiche dimensionali, dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, tetrafluoroetilene, 1,4-diossano, etere diglicidilico di resorcinolo, 4-vinilcicloesano diepossido, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio, butanonossima e N-(idrossimetil)acrilammide (NMA).
Nuove sostanze inserite in appendice 4
Sono inserite 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA].
Nuove sostanze inserite in appendice 6
Sono inserite numerose sostanze, tra cui mancozeb, tris(2-metossietossi)vinilsilano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato, 4-vinilcicloesano diepossido, ipconazolo, tetraglima, DBMC, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, dimetomorf, 1,2,4-triazolo, zinco piritione, flurocloridone, 3-metilpirazolo e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile).
Decorrenza differita delle restrizioni
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le righe relative a specifiche sostanze dell’allegato si applicano dal 1° marzo 2022 oppure dal 17 dicembre 2022, in coerenza con la decorrenza delle nuove classificazioni CMR nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849. È espressamente previsto che gli operatori possano applicare le restrizioni anche anteriormente a tali date.
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