Cassazione Penale, Sentenza n. 09582/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contesta la nullità dell'aggravamento della misura cautelare disposto ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p. per la mancanza di una richiesta specifica del pubblico ministero su tale fondamento; lamenta anche vizi di motivazione per avere ritenuto irrilevanti le necessità di assistenza (istanza difensiva del 21.8.2025) e per aver qualificato gli accessi/visite come "riunioni organizzate" senza adeguata base fattuale; infine deduce errata applicazione dell'art. 276 c.p.p. e invoca la clausola del fatto di lieve entità (comma 1‑ter).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendovi stata rinuncia al ricorso da parte del difensore dopo la successiva sostituzione della custodia cautelare carceraria con gli arresti domiciliari. Si osserva che il Procuratore Generale aveva già proposto l'inammissibilità ritenendo il ricorso generico e infondato; la Corte ha inoltre specificato che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'impossibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali o al versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 299 c.p.p.
Il ricorso deduce la nullità dell'aggravamento disposta sulla base di tale norma per assenza di specifica richiesta del P.M.; tuttavia la Corte non entra nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 284 c.p.p.
Richiamata nella contestazione come riferimento alla richiesta del P.M. del 5.9.2025 (violazione del divieto di comunicazione), la decisione valorizza che la richiesta del P.M. riguardava specifiche violazioni delle prescrizioni e non è decisivo il rilievo formulato dal ricorrente alla stregua dell'aggravamento ex art. 299
art. 276 c.p.p.
Il ricorrente invoca la possibilità di applicare la disposizione sul fatto di lieve entità per temperare la misura cautelare; la Corte non valuta il merito di tale applicazione avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. modifica della misura cautelare favorevole al ricorrente o rinuncia) rende il ricorso per cassazione inammissibile per carenza di interesse.
- Quando si impugna un aggravamento di misura cautelare, è opportuno documentare tempestivamente e con precisione se l'aggravamento sia stato richiesto dal pubblico ministero e su quale specifico fondamento normativo; l'assenza di tale documentazione può indebolire il ricorso.
- Le istanze difensive che richiedono deroghe ai divieti comunicativi o autorizzazioni per assistenza (es. visite di non conviventi) devono essere presentate e motivate al giudice competente con richieste preventive e documentate; la mera allegazione in fase di impugnazione può risultare insufficiente.
- La qualificazione di comportamenti come "riunioni organizzate" necessita di adeguata base fattuale nella motivazione del provvedimento; una qualificazione apodittica può essere contestata ma il giudice d'appello e di legittimità possono non entrare nel merito se sopravviene l'inammissibilità.
- L'invocazione del 'fatto di lieve entità' ex art. 276 richiede una valutazione fattuale e giuridica specifica: va prospettata e provata la sua sussistenza in grado utile già nelle fasi di merito per poter incidere sulla misura cautelare.
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