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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una lavoratrice bancaria di ottenere le indennità previste dall’art. 88 del CCNL Credito in relazione a due trasferimenti d’ufficio: il primo da Catania a Palermo nel 2009 e il secondo da Palermo a Siracusa nel 2014. La dipendente sosteneva che il trattamento economico ricevuto per il primo trasferimento non esaurisse quanto dovuto a titolo di indennità contrattuale, e che per il secondo trasferimento le spettassero ulteriori somme per il cambio di residenza e per il ricongiungimento del nucleo familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che per il primo trasferimento fosse già stato corrisposto un importo superiore a quello spettante secondo il CTU e che, per il secondo, mancassero i presupposti contrattuali perché la lavoratrice era rientrata nella propria città di residenza e si era ricongiunta alla famiglia. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato quattro motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 88 CCNL per non avere qualificato correttamente il pagamento di euro 12.000 come incentivo o compenso per la maggiore gravosità della prestazione a Palermo; (2) falsa applicazione dell’art. 88 per non avere considerato il disagio iniziale del trasferimento senza nucleo familiare e il diritto all’indennità una tantum per il successivo ricongiungimento; (3) falsa applicazione dell’art. 88 per il secondo trasferimento Palermo-Siracusa, contestando che il rientro nella residenza rendesse irrilevante il diritto all’indennità; (4) analoga censura sulla mancata liquidazione dell’indennità una tantum per il ricongiungimento del nucleo familiare e il ritrasferimento del domicilio. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo per difetto di specificità, poiché non era stato riportato il testo della comunicazione del 30 dicembre 2008 contenente la disciplina del trattamento economico di euro 12.000; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già accertato che tale importo era superiore a quanto spettante secondo il CTU. Gli ultimi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati infondati: la Corte ha interpretato l’art. 88 CCNL nel senso che l’indennità una tantum tutela il dipendente costretto ad allontanarsi dal luogo di residenza o a mutare dimora, ma non chi rientri nella propria residenza e si ricongiunga al nucleo familiare, specie se abbia già percepito un compenso collegato al precedente trasferimento e alla maggiore gravosità del lavoro fuori sede. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 88 CCNL Credito

    comma 9; 1^ alinea; indennità una tantum pari a una mensilità e mezza / due mensilità / quattro mensilità / cinque mensilità

    La clausola tutela il lavoratore che, per ragioni di servizio, debba effettivamente cambiare residenza o dimora; non si applica al caso di rientro nella propria residenza con ricongiungimento familiare, soprattutto se sia già stato corrisposto un compenso per la maggiore gravosità del lavoro fuori sede.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, qui riferito all’interpretazione del CCNL.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità sulla violazione di clausole di contratto collettivo, la censura deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione del contenuto della clausola o dell’atto rilevante, così da consentire il controllo della Corte.
  • La denuncia di falsa applicazione del contratto collettivo è assimilata alla violazione di norme di diritto, sicché l’interpretazione delle clausole va compiuta alla stregua dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
  • Nell’interpretare un CCNL, il dato letterale e la ratio della disposizione hanno pari rilievo e devono essere letti in modo coordinato, senza gerarchie predefinite.
  • Le indennità previste per il trasferimento hanno funzione di tutela del disagio derivante dall’allontanamento dal luogo di residenza o dalla dimora; non sono dovute quando il dipendente rientra nella propria residenza e si ricongiunge alla famiglia, salvo diversa previsione contrattuale.
  • Se la decisione di merito si fonda su un accertamento specifico circa l’ammontare già corrisposto e la sua capienza rispetto al dovuto, il ricorso che non si confronti con tale ratio è inammissibile o comunque infondato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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