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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36190/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori e il risarcimento del danno in favore della persona offesa costituitasi parte civile. I motivi erano cinque: il primo chiedeva l'acquisizione di una sentenza del Giudice di pace, ritenuta rilevante; il secondo e il terzo censuravano la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti compiuti nei gradi di merito; il quarto e il quinto contestavano il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 cod. pen. La parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, mentre il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza invocata riguardava fatti diversi da quelli oggetto del capo di imputazione; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto il quarto e il quinto motivo manifestamente infondati, osservando che il diniego delle attenuanti ex art. 62 cod. pen. era stato adeguatamente motivato e dunque non sindacabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo invece la liquidazione delle spese della parte civile in cassazione per mancato effettivo contributo difensivo.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen.

    il diniego delle attenuanti è insindacabile in cassazione quando sia adeguatamente motivato dal giudice di merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle fonti probatorie già scrutinati con motivazione adeguata dai giudici di appello.
  • È manifestamente infondato il motivo che pretenda l'acquisizione di un provvedimento relativo a fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione, se non dimostra una concreta pertinenza al thema decidendum.
  • Il diniego delle attenuanti generiche o di altre attenuanti ex art. 62 cod. pen. non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia congruamente motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese di legittimità se non svolge una reale attività difensiva idonea a contrastare specificamente i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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