Regolamento (UE) 2020/1564
Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime transitorio applicabile ai motori dei veicoli agricoli e forestali, modificando il regolamento delegato (UE) 2018/985. La finalità è allineare tali disposizioni alla proroga di 12 mesi già prevista dal regolamento (UE) 2020/1040 per far fronte alla crisi COVID-19. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 1o luglio 2020, per garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i costruttori.
Proroga di 12 mesi di talune disposizioni transitorie sui motori per veicoli agricoli e forestali, per far fronte agli effetti della crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica ai motori installati su veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2018/985, in particolare alle sottocategorie della categoria NRE per le quali la data obbligatoria di applicazione ai fini dell'immissione sul mercato è il 1o gennaio 2019 o il 1o gennaio 2020. Riguarda gli Stati membri, chiamati ad autorizzare le proroghe, e i costruttori di veicoli agricoli e forestali, con specifica attenzione ai costruttori con produzione annua totale inferiore a 100 unità. Non contiene esclusioni ulteriori oltre a quelle derivanti dalle sottocategorie e dalle date di applicazione richiamate.
Proroga delle disposizioni transitorie per motori di veicoli agricoli e forestali
Il regolamento delegato (UE) 2020/1564 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per adeguare le disposizioni transitorie applicabili ai motori dei veicoli agricoli e forestali agli effetti della crisi da COVID-19. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 167/2013 e si coordina con la proroga già prevista dal regolamento (UE) 2020/1040 per i motori disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1628.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione della fase V e le relative disposizioni transitorie. A seguito delle perturbazioni causate dalla pandemia, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno allineare il regolamento delegato (UE) 2018/985 alla proroga di 12 mesi già introdotta per determinate sottocategorie di motori. Viene inoltre precisato che la proroga non comporta impatti ambientali, poiché i motori di transizione interessati sarebbero già stati prodotti.
Modifiche all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985
Il cuore dell’intervento consiste nella revisione delle disposizioni transitorie relative ad alcuni motori destinati a veicoli agricoli e forestali.
- Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE con data obbligatoria di applicazione, ai fini dell’immissione sul mercato, fissata al 1o gennaio 2020, gli Stati membri devono autorizzare una proroga di ulteriori 12 mesi rispetto ai periodi di 24 mesi e 18 mesi già previsti dal primo e dal secondo comma del paragrafo 5.
- Questa proroga riguarda i costruttori di veicoli con produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore a 100 unità.
- Per i motori di tutte le sottocategorie con data obbligatoria di applicazione fissata al 1o gennaio 2019, i periodi di 24 mesi e 18 mesi di cui al primo e al secondo comma sono prorogati di 12 mesi.
Ambito soggettivo e operativo
La disciplina interessa gli Stati membri, che devono applicare le proroghe previste, e i costruttori di veicoli agricoli e forestali che si avvalgono dei regimi transitori. Il riferimento alle soglie di produzione annua inferiore a 100 unità evidenzia l’attenzione verso gli operatori di minori dimensioni. Le disposizioni richiamano inoltre l’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 come parametro per individuare le date obbligatorie di applicazione rilevanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. La scelta di un’applicazione retroattiva viene giustificata dalla necessità di garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i costruttori, indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto i veicoli prima o dopo la data di entrata in vigore.
Rapporti con gli altri atti dell’Unione
L’atto si colloca in una catena normativa che comprende:
- il regolamento (UE) n. 167/2013, base giuridica settoriale in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali;
- il regolamento (UE) 2016/1628, che disciplina limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;
- il regolamento (UE) 2020/1040, che aveva già prorogato di 12 mesi il periodo transitorio per determinate sottocategorie di motori a causa della COVID-19;
- il regolamento delegato (UE) 2018/985, che viene modificato dal presente atto.
Disposizioni principali
Proroga per i motori con data obbligatoria 1o gennaio 2020
All’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985, il terzo comma è sostituito. Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione, ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628, con riferimento all’immissione sul mercato, è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri devono autorizzare una proroga di ulteriori 12 mesi rispetto ai periodi di 24 mesi e 18 mesi già previsti per i costruttori di veicoli con produzione annua totale inferiore a 100 unità.
Proroga per i motori con data obbligatoria 1o gennaio 2019
È aggiunto all’articolo 13, paragrafo 5, un quarto comma. Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione, ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628, con riferimento all’immissione sul mercato, è il 1o gennaio 2019, i periodi di 24 mesi e 18 mesi previsti dal primo e dal secondo comma sono prorogati di 12 mesi.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. La retrodatazione è motivata dalla natura improvvisa e imprevedibile della pandemia di COVID-19 e dall’esigenza di garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i costruttori.
Contesto normativo e finalità
L’atto modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 167/2013, per coordinare il regime delle disposizioni transitorie con la proroga introdotta dal regolamento (UE) 2020/1040 nel quadro delle misure anti-crisi COVID-19. Secondo i considerando, la proroga non avrebbe impatto ambientale, poiché i motori di transizione interessati sarebbero già stati prodotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1189
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1163
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1164
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1165
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1166
- Regolamento · 5 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1158
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →