Regolamento (UE) 2020/1164
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione del 6 agosto 2020 che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea ad alcune disposizioni del regime fitosanitario UE per consentire, a condizioni più restrittive, l’importazione nell’Unione di talune specie di legname provenienti da Canada e Stati Uniti. La misura è adottata in relazione al rischio di introduzione e diffusione di Agrilus planipennis e si fonda sui risultati di audit della Commissione effettuati nel 2018. L’ammissione del legname è subordinata alla presenza di specifiche constatazioni ufficiali ed è limitata nel tempo fino al 30 giugno 2023.
Deroga temporanea ai requisiti fitosanitari UE per l’introduzione nell’Unione di specifico legname originario di Canada e Stati Uniti, in relazione all’organismo nocivo Agrilus planipennis.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti, come descritto nell’allegato del regolamento. La deroga riguarda esclusivamente il c.d. "legno specificato" e opera in via temporanea fino al 30 giugno 2023. Restano escluse le tipologie di legno e di prodotti non ricompresi nella descrizione dell’allegato, nonché l’introduzione senza le constatazioni ufficiali richieste.
Deroga temporanea per l’importazione di specifico legname dal Canada e dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione introduce una deroga temporanea al regime fitosanitario europeo applicabile al legname di alcune specie arboree originarie di Canada e Stati Uniti. La misura è giustificata dal rischio di introduzione e diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis e tiene conto dei risultati degli audit effettuati dalla Commissione nel 2018 nei due Paesi terzi.
Contesto normativo e ratio della deroga
Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce il quadro generale delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne stabilisce le condizioni uniformi di attuazione. Nei considerando si ricorda che la direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita, e che le disposizioni pertinenti per il legname sono ora confluite nell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072.
La Commissione osserva che, in base agli audit del 2018, le condizioni previste in precedenza non erano verificate in modo sufficiente prima dell’esportazione. Per questo, il regime è stato mantenuto su base più cautelativa: l’introduzione del legname è ammessa solo se accompagnata dalle constatazioni ufficiali richieste dalle opzioni a) e c) del punto 87 dell’allegato VII.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
La deroga riguarda il cosiddetto "legno specificato", ossia il legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti. L’allegato elenca anche le relative voci di nomenclatura combinata e precisa che la definizione comprende varie forme di legname e determinati manufatti in legno non trattato.
La misura non si applica in generale a tutto il legname, ma solo a quello espressamente ricompreso nell’allegato. L’ammissione nel territorio dell’Unione resta subordinata alla documentazione ufficiale prevista dal punto 87, opzioni a) e c).
Obbligo documentale per l’introduzione nell’Unione
L’articolo 1 stabilisce il nucleo operativo della deroga: l’introduzione nel territorio dell’Unione è consentita unicamente se il legname è accompagnato dalle constatazioni ufficiali previste dalle opzioni a) e c) del punto 87 dell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072.
In termini pratici, il regolamento non elimina i controlli fitosanitari, ma consente l’importazione solo a fronte di una prova ufficiale del rispetto delle condizioni tecniche richieste dal sistema UE di prevenzione contro Agrilus planipennis.
Durata, efficacia e coordinamento con il quadro UE
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata fino al 30 giugno 2023.
La limitazione temporale è funzionale a consentire il riesame dell’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici. Il testo sottolinea quindi la natura provvisoria della deroga e il suo inserimento in un più ampio processo di aggiornamento delle regole fitosanitarie UE.
Disposizioni principali
Deroga per il legname specificato
L’articolo 1 consente, in deroga all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione del legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario di Canada e Stati Uniti solo se accompagnato dalle constatazioni ufficiali previste alle opzioni a) e c) del punto 87.
Base fitosanitaria e continuità con il precedente regime
Nei considerando si chiarisce che Agrilus planipennis è un organismo nocivo elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072 e anche tra gli organismi nocivi prioritari del regolamento delegato (UE) 2019/1702. La deroga sostituisce la precedente disciplina adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1959, scaduta il 30 giugno 2020.
Descrizione del legno interessato
L’allegato definisce il "legno specificato" e include il legname delle specie indicate, anche in alcune forme trasformate o lavorate, con diverse voci NC riportate nell’allegato stesso. Sono ricompresi, tra l’altro, legname, legno non trattato e taluni manufatti in legno; sono invece esclusi, secondo la descrizione, i prodotti espressamente non contemplati dalla definizione.
Durata della misura
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame dell’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici.
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