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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1158

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un nuovo quadro unico per l’importazione nell’Unione di determinati prodotti alimentari e mangimi provenienti da paesi terzi interessati dalle ricadute radioattive di Chernobyl. Fissa limiti massimi di cesio-137, impone un certificato ufficiale per specifiche merci, disciplina controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero e consente l’immissione in libera pratica solo con DSCE conforme. Abroga i precedenti regolamenti del 2000 e del 2006 e prevede una disciplina transitoria per alcune partite certificate prima del 1° settembre 2020.

Condizioni speciali d’importazione nell’UE di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali originari di paesi terzi colpiti dall’incidente di Chernobyl, con limiti di contaminazione radioattiva, certificazione ufficiale e controlli frontalieri.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52, originari dei paesi terzi elencati nell’allegato I o provenienti da essi, destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Sono escluse, salvo superamento di 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco, le partite spedite come campioni commerciali/laboratorio o articoli da esposizione, quelle nel bagaglio personale dei passeggeri per uso personale, le partite non commerciali inviate a persone fisiche non destinate al mercato e le partite per scopi scientifici. Si applica direttamente negli Stati membri; per il Regno Unito la disciplina opera, ai fini dell’Irlanda del Nord, secondo l’accordo di recesso e l’allegato I include il resto del Regno Unito a decorrere dalla data di cessazione dell’applicabilità del diritto UE nel Regno Unito.

Condizioni d’importazione post-Chernobyl per alimenti e mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione aggiorna il regime unionale applicabile all’importazione di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali originari di paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl. L’intervento si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e si coordina con il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, prevedendo un sistema uniforme di certificazione e verifica all’ingresso nell’Unione.

Il considerando evidenzia che la contaminazione da radionuclidi, in particolare da cesio-137, persiste in alcuni ecosistemi forestali e può ancora rappresentare un rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente. La Commissione ritiene quindi necessario mantenere misure a livello UE, sostituendo il precedente assetto fondato sui regolamenti (CE) n. 733/2008, n. 1609/2000 e n. 1635/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi del regolamento (Euratom) 2016/52, purché originari o provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato I e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. L’elenco include, tra gli altri, Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e il Regno Unito di Gran Bretagna esclusa l’Irlanda del Nord, con specifica decorrenza legata al recesso del Regno Unito.

Sono escluse, salvo superamento di soglie quantitative limitate, le partite:

  • spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione;
  • contenute nel bagaglio personale dei passeggeri per consumo o uso personale;
  • non commerciali spedite a persone fisiche;
  • destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull’uso delle partite personali o non commerciali, l’onere della prova grava rispettivamente sul proprietario del bagaglio e sul destinatario della partita.

Limiti massimi di contaminazione

L’articolo 3 stabilisce che possono entrare nell’Unione solo i prodotti conformi ai livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva espressi in cesio-137:

  • 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Il regolamento, alla luce dei pareri del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom, considera adeguati tali livelli di protezione e precisa che il parametro rilevante è il cesio-137, non più il cesio-134, ormai decaduto.

Prodotti soggetti a certificazione

Per le partite di prodotti elencati nell’allegato II, individuati mediante codici della nomenclatura combinata (NC), provenienti dai paesi terzi dell’allegato I, è obbligatorio il certificato ufficiale di cui all’articolo 4. L’elenco include in particolare:

  • funghi non coltivati, freschi, congelati, temporaneamente conservati, secchi o preparati/conservati;
  • mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici e altri frutti selvatici del genere Vaccinium;
  • succhi e preparazioni a base dei suddetti frutti selvatici.

Ogni partita deve essere contraddistinta da un codice di identificazione riportato sia sul certificato ufficiale sia sul documento sanitario comune di entrata (DSCE).

Certificato ufficiale: rilascio, validità e sostituzione

Il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo di spedizione, se diverso, secondo il modello dell’allegato III. Deve:

  • riportare il codice identificativo della partita;
  • essere rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo;
  • avere validità massima di quattro mesi dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data dei risultati dell’analisi di laboratorio.

Se il certificato non è presentato tramite IMSOC, deve rispettare anche le prescrizioni dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 sui modelli cartacei/elettronici. I certificati di sostituzione possono essere rilasciati soltanto secondo l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.

Il certificato deve inoltre attestare la conformità ai limiti di cesio-137 e essere accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi effettuati sulla partita dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

Le partite soggette all’articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione presso un posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo. I controlli comprendono:

  • controlli di identità;
  • controlli fisici;
  • analisi di laboratorio per la presenza di cesio-137.

La frequenza prevista per i controlli fisici e di laboratorio è del 20% delle partite interessate.

Immissione in libera pratica e ruolo del DSCE

Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica soltanto previa presentazione di un DSCE debitamente compilato, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. Il DSCE deve confermare la conformità della partita alle norme applicabili richiamate dal regolamento.

Riesame periodico

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 marzo 2030. Il riesame deve basarsi sui risultati dei controlli disponibili e su una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi dell’allegato I; se necessario, dovranno essere riesaminati anche l’elenco dei paesi, l’elenco dei prodotti e la frequenza dei controlli.

Abrogazioni e disciplina transitoria

Il nuovo regolamento sostituisce i regolamenti (CE) n. 1609/2000 e n. 1635/2006, che sono espressamente abrogati. Per assicurare una transizione ordinata, è tuttavia prevista una deroga temporale: fino al 31 dicembre 2020 sono ammesse le partite accompagnate da certificati rilasciati prima del 1° settembre 2020 ai sensi del regolamento (CE) n. 1635/2006.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari, inclusi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali originari o provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato I, se destinati al mercato dell’Unione. Restano escluse alcune categorie di partite di modesto peso o destinate a uso personale, campioni, esposizioni o scopi scientifici, salvo che superino 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco.

Limiti massimi di contaminazione radioattiva

L’ingresso nell’Unione è consentito solo ai prodotti conformi ai limiti di cesio-137: 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Certificato ufficiale e requisiti documentali

Le partite dei prodotti elencati nell’allegato II e provenienti dai paesi terzi dell’allegato I devono essere accompagnate da un certificato ufficiale conforme al modello dell’allegato III, rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione. Il certificato deve riportare il codice di identificazione della partita, essere rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente e avere validità non superiore a quattro mesi dal rilascio e comunque non oltre sei mesi dalla data dei risultati dell’analisi di laboratorio. Se non presentato tramite IMSOC, si applicano le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628; i certificati di sostituzione sono ammessi solo secondo l’articolo 5 di tale regolamento.

Contenuto della certificazione e analisi di laboratorio

Il certificato attesta la conformità ai limiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, ed è accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi eseguiti sulla partita dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione. Il modello e le istruzioni di compilazione sono fissati negli allegati III e IV.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

Le partite soggette a certificazione sono sottoposte a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo. Sono previsti controlli di identità e fisici, inclusa un’analisi di laboratorio per la presenza di cesio-137, con frequenza del 20%.

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali autorizzano l’immissione in libera pratica solo previa presentazione di un DSCE debitamente compilato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, attestante la conformità alle norme applicabili.

Riesame del regime

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 marzo 2030. In base ai risultati dei controlli disponibili, deve effettuare una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi dell’allegato I e, se necessario, riesaminare paesi, prodotti e frequenza dei controlli.

Abrogazione dei precedenti atti

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 1609/2000 e il regolamento (CE) n. 1635/2006, sostituiti dal nuovo regolamento di esecuzione.

Disposizione transitoria

Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 sono ammesse le partite accompagnate da certificati rilasciati prima del 1° settembre 2020 in conformità al regolamento (CE) n. 1635/2006.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità animaledogane e importazioniradioattività

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