Regolamento (UE) 2020/1163
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione del 6 agosto 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti specifici di etichettatura e specifiche di composizione, nonché da una tutela dei dati scientifici a favore del richiedente per cinque anni. Il prodotto può essere impiegato in determinate categorie di alimenti e negli integratori alimentari per la popolazione generale di età superiore a 1 anno, con esclusioni e limiti precisati nell’allegato.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica alla polvere di funghi contenente vitamina D2 ottenuta da Agaricus bisporus trattati con raggi UV, per la commercializzazione nell’Unione europea come nuovo alimento. Riguarda gli operatori che intendono immettere il prodotto sul mercato in diversi alimenti e bevande per la popolazione generale, negli alimenti a fini medici speciali (esclusi quelli destinati ai lattanti) e negli integratori alimentari. Prevede un’autorizzazione inizialmente limitata al richiedente Oakshire Naturals, LP per cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Restano esclusi, in particolare, gli integratori alimentari destinati ai lattanti tra 7 e 12 mesi ai livelli esaminati e gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti.
Autorizzazione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 dà attuazione al sistema dei nuovi alimenti previsto dal regolamento (UE) 2015/2283, autorizzando l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di funghi contenente vitamina D2. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Contesto normativo e valutazione di sicurezza
Il provvedimento richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da Oakshire Naturals, LP il 17 luglio 2018; la Commissione ha consultato l’EFSA il 18 ottobre 2018 e l’Autorità ha adottato il proprio parere il 28 novembre 2019. Secondo la valutazione scientifica, il nuovo alimento è sicuro negli usi e ai livelli proposti per diversi alimenti e bevande, per gli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti e per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 1 anno.
Esclusione per i lattanti e profili di rischio
L’EFSA ha evidenziato che l’uso in integratori alimentari destinati ai lattanti di età compresa tra 7 e 12 mesi, a livelli equivalenti a 10 μg di vitamina D, potrebbe condurre a un’assunzione complessiva superiore al livello massimo tollerabile di assunzione, in particolare in presenza di elevato consumo di altri alimenti contenenti o fortificati con vitamina D. Per tale motivo questo impiego non è autorizzato. Rimane inoltre escluso dagli alimenti a fini medici speciali l’uso destinato ai lattanti.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
La Commissione riconosce la tutela dei dati scientifici presentati dal richiedente, ritenuti essenziali per la valutazione della sicurezza e non accessibili da terzi ai fini della medesima autorizzazione. Gli studi e le relazioni indicati nel fascicolo non possono essere utilizzati senza consenso di Oakshire Naturals, LP a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per lo stesso periodo, solo Oakshire Naturals, LP è autorizzata a immettere il nuovo alimento sul mercato dell’Unione, salvo autorizzazione indipendente basata su informazioni ottenute legittimamente o consenso del titolare.
Categorie alimentari autorizzate e condizioni d’uso
L’allegato individua le categorie di alimenti in cui la polvere di funghi contenente vitamina D2 può essere impiegata e i livelli massimi di vitamina D2 consentiti. Sono previste, tra le altre, le seguenti categorie:
- cereali da prima colazione;
- pane e prodotti di pasticceria lievitati;
- pasta e prodotti a base di cereali;
- succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura;
- latte e prodotti lattiero-caseari, salvo il latte liquido;
- formaggio, con esclusione di fiocchi di latte, ricotta e formaggi da grattugiare;
- barrette e bevande sostitutive di un pasto;
- prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari;
- prodotti sostitutivi della carne;
- minestre e brodi;
- spuntini vegetali estrusi.
Per gli alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti, e per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi i lattanti, il limite è fissato a 15 μg/giorno.
Etichettatura obbligatoria
I prodotti contenenti il nuovo alimento devono riportare una denominazione specifica in etichetta: 'Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D' oppure 'Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2'. Per gli integratori alimentari è imposta un’ulteriore indicazione di non somministrazione ai lattanti, coerente con la valutazione di sicurezza effettuata.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato descrive il nuovo alimento come polvere granulare ottenuta da funghi Agaricus bisporus omogenizzati ed esposti a raggi UV, quindi filtrati, asciugati e macinati. Le specifiche includono il contenuto di vitamina D2, che deve essere compreso tra 1 000 e 1 300 μg/g di polvere, e parametri di qualità e sicurezza relativi a umidità, ceneri, metalli pesanti, micotossine e contaminazione microbiologica. È inoltre precisato che il fattore di conversione tra unità internazionali e microgrammi è pari a 0,025 μg = 1 UI.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470 e applicazione
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del nuovo alimento
La polvere di funghi contenente vitamina D2 è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’iscrizione riguarda il prodotto descritto nell’allegato e consente la commercializzazione nell’Unione secondo le condizioni ivi stabilite.
Tutela dei dati e autorizzazione esclusiva del richiedente
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Oakshire Naturals, LP è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Gli studi e le relazioni del fascicolo che hanno fondato la valutazione di sicurezza non possono essere utilizzati a vantaggio di terzi per tale periodo.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
L’allegato stabilisce i livelli massimi di vitamina D2 per categorie di alimenti: cereali da prima colazione, pane e prodotti di pasticceria lievitati, pasta e prodotti a base di cereali, latte e prodotti lattiero-caseari, formaggio, barrette e bevande sostitutive di un pasto, prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, prodotti sostitutivi della carne, minestre e brodi, spuntini vegetali estrusi, succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura. Sono inoltre previsti limiti di 15 μg/giorno per alimenti a fini medici speciali esclusi quelli per lattanti e per integratori alimentari destinati alla popolazione generale esclusi i lattanti.
Requisiti specifici di etichettatura
I prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento devono riportare la denominazione 'Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D' oppure 'Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2'. Per gli integratori alimentari deve figurare anche l’avvertenza che l’integratore non deve essere somministrato a lattanti.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce il prodotto come polvere granulare ottenuta da funghi Agaricus bisporus omogenizzati e sottoposti a esposizione ai raggi UV, quindi filtrati, asciugati e macinati. Sono fissati requisiti di composizione e purezza, tra cui contenuto di vitamina D2 pari a 1 000-1 300 μg/g, umidità ≤ 10,0%, ceneri ≤ 13,5%, limiti per metalli pesanti, aflatossine e criteri microbiologici.
Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 inserendo la nuova voce nella tabella 1 dei nuovi alimenti autorizzati e nella tabella 2 delle specifiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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