Regolamento (UE) 2020/1189
Regolamento (UE) 2020/1189 della Commissione del 6 agosto 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M e dispone la chiusura immediata della relativa attività di pesca per le navi UE interessate. La chiusura è fissata al 19 luglio 2020 alle ore 24.00 UTC, data dalla quale il contingente è considerato esaurito e la pesca diretta è vietata. Il testo attua il sistema di controllo e di gestione dei contingenti previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e si coordina con il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2020.
Chiusura della pesca degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera o immatricolate in uno Stato membro UE, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea e alle navi immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che effettuano pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. L’effetto riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in relazione al contingente 2020 assegnato a tale stock. L’esclusione rilevante è implicita nel fatto che il divieto concerne la pesca diretta dello stock indicato e opera solo dalla data di chiusura fissata nell’allegato.
Chiusura della pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M
Il regolamento interviene in materia di gestione dei contingenti ittici, dando attuazione al meccanismo di chiusura delle attività di pesca quando il contingente assegnato risulta esaurito. La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M hanno determinato il raggiungimento del limite disponibile per il 2020.
Base normativa e contesto
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo unionale nella politica comune della pesca. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che stabilisce per il 2020 le possibilità di pesca e i contingenti applicabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea e le navi immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea. L’oggetto specifico è la pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M, cioè una delimitazione geografica precisa indicata nell’allegato.
Effetti della chiusura e data di decorrenza
Il contingente 2020 per lo stock interessato è considerato esaurito dal 19 luglio 2020 alle ore 24.00 UTC, data riportata nell’allegato. Da tale momento le attività di pesca diretta di quello stock sono vietate per tutte le navi UE interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2020
Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il 2020 è considerato esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 19 luglio 2020 alle ore 24.00 UTC.
Divieto di pesca diretta
Dalla data stabilita nell’allegato è vietata alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea la pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e coordinamento con la disciplina dei contingenti
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si fonda sulle possibilità di pesca fissate per il 2020 dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio.
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