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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1166

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1166 of 6 August 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)

Normativa europea32020R1166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la lista delle aree degli Stati Uniti dalle quali è consentito importare nell’Unione, o far transitare nell’Unione, determinati prodotti avicoli ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica recepisce l’evoluzione della situazione epidemiologica dopo un focolaio di influenza aviaria altamente patogena nello Stato della South Carolina e il completamento delle misure di abbattimento, pulizia e disinfezione. In particolare, viene reintrodotta la piena idoneità degli Stati Uniti come paese terzo esente da HPAI a decorrere dal 5 agosto 2020, con aggiornamento dell’allegato I. Il regolamento è di natura meramente tecnica e si limita a sostituire la voce relativa agli Stati Uniti nella tabella dell’allegato.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare, in relazione all’influenza aviaria altamente patogena, le condizioni di importazione e transito nell’Unione di determinate partite di pollame e prodotti avicoli provenienti dagli Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione e al transito, incluso lo stoccaggio in transito, di pollame e prodotti avicoli ("poultry commodities") provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. Nel caso di specie incide specificamente sulla voce relativa agli Stati Uniti, aggiornando le aree autorizzate e quelle soggette a restrizioni in ragione dell’influenza aviaria altamente patogena (HPAI). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco degli Stati Uniti ai fini dell’importazione e del transito di prodotti avicoli

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare, alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria altamente patogena (HPAI), le condizioni di importazione nell’Unione e di transito attraverso l’Unione di pollame e prodotti avicoli provenienti dagli Stati Uniti. La Commissione richiama il sistema di certificazione veterinaria e la logica di regionalizzazione prevista dalla normativa UE e dall’accordo UE-USA sulle misure sanitarie.

Contesto sanitario e giustificazione della modifica

I considerando ricostruiscono il focolaio di HPAI di sottotipo H7N3 confermato l’8 aprile 2020 in un allevamento della contea di Chesterfield, South Carolina. Le autorità statunitensi avevano istituito una zona di controllo di 10 km comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw e avevano applicato una policy di abbattimento per contenere la malattia.

La Commissione aveva già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 per limitare l’introduzione nell’Unione di merci avicole provenienti dall’area interessata. Successivamente, gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia; hanno inoltre comunicato il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione il 7 maggio 2020, dopo l’abbattimento dei capi infetti.

Ripristino dello status di paese esente da HPAI

Sulla base della valutazione di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto appropriato indicare il 5 agosto 2020, ossia 90 giorni dopo il completamento delle misure di abbattimento, pulizia e disinfezione, come data dalla quale gli Stati Uniti possono nuovamente essere considerati liberi da HPAI ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Di conseguenza, le importazioni e il transito nell’Unione di determinate merci avicole originarie di tale paese possono essere nuovamente autorizzati.

Contenuto della nuova voce nell’allegato I

L’allegato sostituisce la voce relativa agli Stati Uniti nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. La tabella distingue:

  • US-0: intero paese;
  • US-1: intero territorio degli Stati Uniti esclusa l’area US-2;
  • US-2: territori specificamente delimitati in alcune aree di Tennessee, Alabama e South Carolina.

Per la South Carolina (US-2.3) viene descritta con precisione una zona di raggio 10 km delimitata da punti geografici e strade, con data di chiusura 8 aprile 2020 e data di apertura 5 agosto 2020. La tabella conserva inoltre gli elementi tecnici relativi ai certificati veterinari, ai modelli applicabili, allo status di sorveglianza per influenza aviaria, allo status vaccinale, allo status di controllo della Salmonella e alle garanzie aggiuntive previste per le diverse categorie di merci.

Base giuridica e rapporti con altri atti

La Commissione agisce sulla base della direttiva 2002/99/CE e della direttiva 2009/158/CE, nonché delle disposizioni del regolamento (CE) n. 798/2008 che disciplinano i criteri per il riconoscimento di un paese terzo, territorio, zona o compartimento come esente da HPAI. Il regolamento si inserisce anche nel quadro dell’accordo UE-USA sulle misure sanitarie per la protezione della salute animale e pubblica nel commercio di animali vivi e prodotti di origine animale, che prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica della parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento in esame. La sostituzione riguarda la voce "United States", con ridefinizione delle condizioni territoriali e sanitarie applicabili alle importazioni e al transito di prodotti avicoli.

Ripristino dello status HPAI-free per gli Stati Uniti

I considerando spiegano che, a seguito della conferma di un focolaio di HPAI di sottotipo H7N3 in South Carolina l’8 aprile 2020, le autorità statunitensi avevano istituito una zona di controllo di 10 km e applicato una policy di abbattimento. Dopo la comunicazione di informazioni aggiornate da parte degli Stati Uniti e la conclusione delle misure di pulizia e disinfezione il 7 maggio 2020, la Commissione ha ritenuto appropriato indicare il 5 agosto 2020 come data a partire dalla quale gli Stati Uniti possono nuovamente essere considerati esenti da HPAI ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008.

Contenuto della nuova voce Stati Uniti nell’allegato

La nuova voce distingue tra: US-0 (intero paese); US-1 (intero paese esclusa l’area US-2); e US-2, cioè aree specifiche soggette a delimitazione sanitaria, tra cui porzioni di Tennessee, Alabama e South Carolina. Per US-2.3, relativa alla South Carolina, è descritta una zona di raggio 10 km con confini dettagliati, con data di chiusura 8 aprile 2020 e data di apertura 5 agosto 2020. Nella tabella sono mantenute le indicazioni sui modelli di certificato veterinario, sulle condizioni specifiche, sullo status di sorveglianza/influenza aviaria, sullo status di vaccinazione e sulle garanzie aggiuntive applicabili alle diverse categorie di merci.

Base giuridica e coerenza con il sistema di regionalizzazione

Il regolamento si fonda sulla direttiva 2002/99/CE e sulla direttiva 2009/158/CE, nonché sul meccanismo di riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione previsto dall’accordo tra Comunità europea e Stati Uniti sulle misure sanitarie. La Commissione precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animaleimportazionisicurezza alimentaremisure veterinarie

Testo integrale

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