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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1165

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32020R1165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 relativo alle ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione chiarisce gli obblighi doganali di indicazione del numero di pezzi importati e modifica la disciplina della fatturazione necessaria per beneficiare delle aliquote individuali di dazio. Viene inoltre precisato l’obbligo per gli Stati membri di informare mensilmente la Commissione sui quantitativi importati e sulla relativa origine.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 in materia di dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, con chiarimenti sugli obblighi di dichiarazione e di fatturazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio rientranti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/353, indipendentemente dall’origine dichiarata ai fini del nuovo obbligo di indicazione del numero di pezzi in dogana. Incide inoltre sulle società cui sono state attribuite aliquote individuali di dazio antidumping, subordinandone l’applicazione alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una comunicazione mensile sui pezzi importati e sulla loro origine. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regime antidumping sulle ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353, che aveva istituito dazi antidumping definitivi e disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. L’intervento è motivato dalla necessità di chiarire taluni aspetti applicativi emersi a seguito di osservazioni degli Stati membri e degli operatori commerciali, in particolare in relazione all’origine dei prodotti importati e alla corretta indicazione delle unità importate.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le importazioni nell’Unione dei prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2020/353. Il nuovo obbligo di indicare il numero di pezzi nella dichiarazione di immissione in libera pratica si applica indipendentemente dall’origine delle merci. Restano centrali, ai fini delle aliquote individuali di dazio, le società menzionate nel regolamento originario, per le quali è richiesta una fattura commerciale conforme. Gli Stati membri sono altresì destinatari di un obbligo di reporting mensile verso la Commissione.

Fattura commerciale e benefici delle aliquote individuali

L’articolo 2 del regolamento sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/353. Per ottenere l’applicazione delle aliquote del dazio individuale previste per le società indicate nel paragrafo 2, l’importatore deve presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida. Tale fattura deve essere datata e firmata da un responsabile dell’entità emittente, identificato con nome e funzione, e contenere una dichiarazione espressa che riporti:

  • il numero di pezzi del prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione;
  • il nome e indirizzo della società fabbricante;
  • il codice aggiuntivo TARIC;
  • il paese interessato. In caso di mancata presentazione della fattura conforme, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.

Indicazione del numero di pezzi nelle dichiarazioni doganali

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/353. Quando viene presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, deve essere indicato nel campo corrispondente il numero di pezzi importati, e ciò vale indipendentemente dall’origine dei prodotti. La norma mira a garantire uniformità di trattamento e corretta tracciabilità statistico-doganale delle importazioni soggette a dazio antidumping.

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

Gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati relativi al numero di pezzi importati, con riferimento ai codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097, includendo anche l’origine delle merci. Si tratta di un obbligo di monitoraggio utile all’applicazione uniforme del regime antidumping.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della fattura commerciale per i dazi individuali

Sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/353. L’applicazione delle aliquote del dazio individuale per le società indicate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione. La fattura deve contenere una dichiarazione standardizzata che attesti il numero di pezzi del prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione, l’identità del fabbricante, il codice aggiuntivo TARIC e il paese interessato; in mancanza della fattura si applica il dazio per tutte le altre società.

Obbligo di indicazione del numero di pezzi in dogana

Sostituisce l’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/353 e precisa che, quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indipendentemente dall’origine, nel campo corrispondente deve essere indicato il numero di pezzi importati.

Obbligo di comunicazione mensile degli Stati membri

Gli Stati membri devono informare mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097, nonché della loro origine.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedoganecommercio internazionale

Testo integrale

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