Cassazione Penale, Sentenza n. 22088/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per plurimi reati: partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis), varie estorsioni e tentate estorsioni, turbata libertà degli incanti. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, errata qualificazione giuridica dei fatti, omessa valutazione dei motivi di riesame (ex art. 292 c.p.p.), mancata prova dell'affectio societatis per l'adesione alla 'ndrangheta, errata individuazione della soglia del tentativo punibile (confondendo atti preparatori con tentativo o con desistenza volontaria), e richieste di diversa interpretazione delle intercettazioni ritenute decisive dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e gli altri motivi inammissibili. In particolare, ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Reggio Calabria: l'ordinanza di riesame non è soggetta all'obbligo di autonoma valutazione come l'ordinanza genetica e la motivazione del Tribunale è stata considerata esaustiva e priva di manifesta illogicità. Le interpretazioni dei contenuti delle intercettazioni, l'esistenza di gravi indizi circa l'affiliazione alla cosca "Nasone-Gaietti" e la configurabilità dei reati contestati sono state ritenute fondate. Pertanto il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte l'ha invocata per valutare la congruità delle censure e per dichiarare l'inammissibilità dei motivi generici o non ragionati
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Prevede che l'ordinanza che dispone una misura cautelare inaudita debba contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi difensivi; la Corte ha chiarito che tale obbligo riguarda l'ordinanza 'genetica' e non l'ordinanza del tribunale del riesame
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio di motivazione degli atti giudiziari; evocato dal ricorrente per contestare la motivazione del riesame, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua
art. 56 cod. pen.
Norma sulla desistenza volontaria; la Corte ha esaminato la tesi difensiva secondo cui la condotta del ricorrente si sarebbe configurata al più come desistenza volontaria, ritenendola comunque non convincente alla luce delle intercettazioni che mostrano pianificazione di ulteriori azioni intimidatorie
art. 416-bis cod. pen.
Tipicità del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente all'articolazione territoriale (cosca "Nasone-Gaietti"), anche sulla base delle intercettazioni che attribuivano al ricorrente un ruolo direttivo
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte ha confermato che dalle intercettazioni emergono gravi indizi relativi a estorsioni e tentate estorsioni imputate al ricorrente
art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Previsione sulle presunzioni in materia di associazione mafiosa e interventi investigativi; il ricorrente aveva censurato un presunto ribaltamento dell'onere della prova, ma la Corte non ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto venir meno il principio accusatorio
legge 16 aprile 2015, n. 45
Normativa collegata alla disciplina delle intercettazioni e dei procedimenti cautelari; citata dal ricorrente nel ragionamento sul regime probatorio, senza però ottenere accoglimento
art. 115 cod. pen.
Principio sulla responsabilità per fatto altrui (concorso morale); il ricorrente contestava l'applicazione estesa di concorso morale, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato il contributo del ricorrente alle condotte contestate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; richiamato nei motivi difensivi, la Corte ha comunque ritenuto valutato correttamente il presunto concorso del ricorrente nelle condotte estorsive
art. 49 cod. pen.
Riguarda la partecipazione morale e l'imputabilità per fatti commessi da altri; il ricorrente ha invocato taluni effetti di esclusione della responsabilità, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Consente il deposito di note di udienza; il ricorrente ha depositato note ex art. 311/4 e la Corte le ha prese in considerazione in parte per la replica
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova e alla presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto che il procedimento non avesse violato i principi costituzionali invocati
Massime di principio
- L'ordinanza del tribunale del riesame non è soggetta allo stesso obbligo di 'autonoma valutazione' previsto per l'ordinanza applicativa inaudita: la mancata riproduzione testuale dei motivi difensivi non determina automaticamente nullità se la motivazione è comunque esauriente
- La valutazione delle intercettazioni costituisce apprezzamento di fatto di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza
- Per l'accertamento dell'affectio societatis in delitti associativi mafiosi è necessario un quadro indiziario unitario: collegamenti personali e partecipazione a reati 'fine' possono integrare gravi indizi quando dalle conversazioni emerge un ruolo stabile e direttivo
- La distinzione tra atti preparatori e tentativo punibile richiede elementi che dimostrino l'avvio della fase esecutiva o la pianificazione di ulteriori azioni intimidatorie; semplici contatti o propositi isolati possono non essere sufficienti, ma intercettazioni che documentano intimidazioni o piani possono giustificare la configurazione del tentativo
- Censure generiche, non ordinate secondo l'art. 606 c.p.p. o non dirette a specifici profili di illegittimità della motivazione, rischiano l'inammissibilità in Cassazione
- La mera alternativa interpretativa delle stesse prove (es.: possibile interpretazione 'favorevole' delle conversazioni) non basta in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia dato una motivazione non manifesta-mente illogica
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