Cassazione Civile, Ordinanza n. 40857/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore condominiale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali nei confronti del supercondominio, relativo all’attività difensiva svolta in un precedente giudizio. Quattro dei condomìni compresi nel supercondominio proposero opposizione al decreto ingiuntivo e chiamarono in garanzia l’amministratore del supercondominio, sostenendo che questi avesse assunto l’impegno di farsi carico delle spese legali nel verbale assembleare del 30 giugno 2003. Il tribunale respinse l’opposizione al decreto e accolse la manleva; la corte d’appello confermò la decisione, ritenendo legittimati i singoli condomìni a opporsi e valorizzando la ratifica assembleare. L’amministratore ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su condominio e rappresentanza processuale, sostenendo che i singoli amministratori dei condomìni compresi nel supercondominio non potessero opporsi, in rappresentanza dei partecipanti, a un decreto ingiuntivo emesso contro il supercondominio e che non potessero neppure invocare l’obbligo di manleva assunto dall’amministratore del supercondominio. Con il secondo motivo, subordinato, ha censurato la liquidazione delle spese di appello, sia perché l’avvocato opposto non sarebbe stata parte nel grado di impugnazione, sia perché la liquidazione era stata effettuata separatamente in favore di ciascuna parte appellata invece che secondo il criterio dell’unico compenso aumentato previsto per più assistiti nella stessa posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto ai quattro condomìni la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro il supercondominio e nella parte in cui aveva ritenuto che essi potessero giovarsi dell’impegno di manleva assunto dall’amministratore del supercondominio. La Corte ha affermato che, in una controversia promossa da un terzo creditore per il pagamento di un’obbligazione contratta dall’amministratore del supercondominio, la rappresentanza e la legittimazione spettano al supercondominio tramite i propri organi, non ai singoli condomìni che lo compongono. Ha inoltre chiarito che gli amministratori dei singoli condomìni non possono far valere una manleva riferita al supercondominio garantito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione dei condomìni opponenti; la Corte precisa che il tema va risolto secondo le regole del supercondominio e della rappresentanza processuale, non con un generico richiamo ai beni comuni
art. 1130 c.c.
richiamato in relazione ai poteri dell'amministratore; la Corte ne limita l'operatività ai beni comuni dell'edificio amministrato e non all'intero complesso del supercondominio
art. 1131 c.c.
norma sulla rappresentanza in giudizio dell'amministratore, applicabile al supercondominio solo tramite i relativi organi e non con legittimazione sostitutiva dei singoli condomìni
art. 99 c.p.c.
dedotto come norma processuale violata insieme a quelle sostanziali, in relazione alla legittimazione all'azione e all'opposizione
art. 159 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisiva nel testo
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite del grado di appello
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
invocato per censurare la liquidazione delle spese in favore di ciascuna parte assistita, anziché secondo il criterio dell’aumento del compenso unico per più soggetti aventi la stessa posizione processuale
d.m. n. 55/2014
richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali
L. n. 220/2012
menzionata solo per precisare che la disciplina sopravvenuta sul supercondominio non era applicabile ratione temporis
art. 1117-bis c.c.
richiamato come disposizione introdotta dalla riforma del condominio, non applicabile al caso per ragioni temporali
art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c.
richiamato come norma sopravvenuta sulla disciplina del supercondominio, non applicabile ratione temporis
Massime di principio
- Nel supercondominio, la rappresentanza processuale degli interessi comuni spetta agli organi del supercondominio e non può essere surrogata dagli amministratori dei singoli condomìni compresi nel complesso, salvo diversa previsione del titolo.
- Quando un terzo creditore agisce per il pagamento di un’obbligazione assunta dall’amministratore del supercondominio nell’interesse del complesso, l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere valutata alla luce del rapporto tra creditore e supercondominio, non sulla base di una legittimazione sostitutiva dei singoli condomìni.
- La legittimazione del singolo condomino ad agire o resistere in giudizio nei conflitti relativi alle parti comuni non si estende automaticamente alle controversie che riguardano obbligazioni assunte per il condominio o il supercondominio come soggetto collettivo.
- Una clausola o un impegno di manleva riferito al supercondominio non può essere invocato, in assenza di specifica base, dai singoli condomìni per sottrarsi alle conseguenze del rapporto obbligatorio principale.
- Se la decisione di merito contiene un errore sulla legittimazione a contraddire nel rapporto principale, la censura sulle spese di lite può restare assorbita dalla cassazione con rinvio.
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