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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo dell'Agenzia delle Entrate, con il quale erano state contestate la spettanza del rimborso dell'imposta sul TFR e la rivalutazione monetaria. Il ricorrente sosteneva che l'appello principale dell'avvocato riguardasse esclusivamente l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e non avesse riaperto i termini per impugnare il merito della controversia nei confronti del contribuente, che non aveva proposto appello. È stato inoltre dedotto che l'appello incidentale fosse inammissibile perché tardivo e rivolto contro una parte diversa dall'appellante principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile l'appello incidentale tardivo dell'Agenzia delle Entrate. L'appello dell'avvocato antistatario era limitato alla mancata pronuncia sulla distrazione delle spese e non incideva sul merito della sentenza, che quindi era divenuta definitiva nei confronti del contribuente. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e l'appello incidentale è stato considerato come non proposto. Il secondo motivo, relativo alla rivalutazione monetaria, è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Mobilia.

Norme richiamate

  • Art. 93 c.p.c.

    Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

    La domanda di distrazione attribuisce al difensore un interesse autonomo e limitato alle spese processuali, senza renderlo parte del rapporto sostanziale oggetto della controversia.

  • Artt. 287 e 288 c.p.c.

    Procedimento di correzione degli errori materiali.

    Secondo le Sezioni Unite, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese deve essere fatta valere, di regola, mediante il procedimento di correzione degli errori materiali e non con i normali mezzi di impugnazione.

  • Art. 334 c.p.c.

    Impugnazione incidentale tardiva.

    L'impugnazione incidentale tardiva non è ammissibile, nelle cause scindibili, quando sia proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale e l'impugnazione principale non abbia riaperto il merito della controversia.

  • Art. 324 c.p.c.

    I capi della sentenza non validamente impugnati diventano definitivi; l'impugnazione limitata alla distrazione delle spese non impedisce il passaggio in giudicato del capo relativo al merito.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per le impugnazioni.

    L'impugnazione proposta oltre il termine ordinario può essere ammessa solo nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • Art. 1224 c.c.

    Risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie.

    La questione della rivalutazione monetaria non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Termine per la richiesta di rimborso delle imposte dirette.

    L'eccezione dell'Agenzia relativa alla tardività dell'istanza di rimborso non è stata esaminata definitivamente, perché l'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione principale del difensore riguarda esclusivamente la distrazione delle spese, essa non riapre il termine per contestare il merito della sentenza nei confronti del cliente rappresentato.
  • Nelle cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale è inammissibile, anche se l'autore dell'impugnazione principale era collegato processualmente a quella parte.
  • I capi della sentenza non impugnati tempestivamente acquistano efficacia di giudicato e non possono essere rimessi in discussione mediante un'impugnazione incidentale tardiva.
  • Il difensore antistatario è parte processuale soltanto nei limiti della richiesta di distrazione delle spese e non è legittimato a incidere sul rapporto sostanziale tra il cliente e la controparte.
  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese deve normalmente essere fatta valere con il procedimento di correzione degli errori materiali, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, pur dovendosi valutare il regime applicabile in base all'epoca dell'impugnazione.
  • La rivalutazione monetaria su un credito restitutorio tributario non è automatica: la sua spettanza richiede una specifica base normativa o la prova dei presupposti del maggior danno, ma in questo caso la questione è rimasta assorbita.

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