Cassazione Civile, Ordinanza n. 25217/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento, per gli anni 2004-2006, nei confronti di un contribuente che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ma risultava titolare di rilevanti indici di capacità contributiva, tra cui un mutuo fondiario di importo elevato intestato con la coniuge e l'acquisto di beni di un certo rilievo. Gli accertamenti erano stati effettuati con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva sostenuto, in sede amministrativa e contenziosa, che la propria capacità di sostenere le spese contestate derivasse dalla cessione di un immobile precedentemente acquistato, nonché da ulteriori risorse patrimoniali. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo sufficiente la prova della disponibilità di una provvista patrimoniale, senza pretendere la dimostrazione della tracciabilità o del concreto collegamento tra tale provvista e le spese contestate. L'Agenzia delle entrate ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza d'appello erroneamente ritenuto sufficiente la mera disponibilità di somme derivanti da disinvestimento immobiliare senza prova dell'entità, della durata del possesso e del collegamento funzionale con le spese; omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato compiutamente tutti gli ulteriori indici di capacità contributiva posti a base degli avvisi, sebbene non contestati dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che intenda vincere la presunzione redditometrica deve provare non solo la disponibilità di redditi o risorse non reddituali, ma anche la loro entità e la durata del possesso, fornendo documentazione idonea a rendere plausibile il nesso tra tali risorse e le spese o gli incrementi patrimoniali contestati. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva trascurato di considerare adeguatamente gli ulteriori elementi indicatori di capacità contributiva posti a base dell'accertamento. Per tali ragioni la sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis, consente al contribuente di superare l'accertamento sintetico dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma richiede anche prova dell'entità e della durata del possesso, oltre a elementi che rendano plausibile il collegamento funzionale con le spese contestate.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: grava sul contribuente la prova dei fatti idonei a vincere la presunzione derivante dall'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, il contribuente non assolve l'onere difensivo con la sola prova della disponibilità di una provvista patrimoniale o di redditi non imponibili: deve dimostrare anche l'entità delle risorse, la durata del loro possesso e la loro riferibilità concreta alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
- La norma sull'accertamento sintetico non richiede al contribuente di provare in modo analitico la tracciabilità materiale di ogni euro speso, ma impone comunque la produzione di documentazione idonea a rendere plausibile che le risorse dedotte abbiano effettivamente potuto finanziare le spese contestate.
- Nel giudizio relativo al redditometro, il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi indicatori di capacità contributiva posti a base dell'accertamento; la motivazione è viziata se si limita a valorizzare un solo dato, trascurando gli ulteriori indici allegati dall'amministrazione.
- L'erronea applicazione dei criteri legali di prova in materia di accertamento sintetico integra violazione di legge quando il giudice ritenga sufficiente la mera esistenza di una provvista patrimoniale senza verificare i requisiti richiesti dalla disciplina tributaria.
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