Cassazione Civile, Ordinanza n. 23642/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da un istituto di credito per ottenere la rettifica di dati catastali relativi a un immobile compravenduto e, nel quale, una delle parti convenute ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria e si è vista condannare alle spese e per lite temeraria. La soccombente ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza d’appello, deducendo quattro errori di fatto: errata individuazione della causa del danno da impossibilità di alienare l’immobile; erronea percezione della sua posizione rispetto alla domanda di rettifica/surroga; affermazione che la domanda riconvenzionale avrebbe costretto la banca e l’altra convenuta a difendersi; affermazioni incongrue sulla mala fede processuale e sull’adesione della sorella alla rettifica. In cassazione ha poi lamentato, da un lato, motivazione apparente e mancato esame degli errori denunciati come revocatori, dall’altro, mancata adeguata risposta all’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’interveniente cessionaria del credito. La controparte ha resistito e una di esse ha proposto ricorso incidentale sulle spese e sulla lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, rilevando il difetto di legittimazione passiva dell’interveniente cessionaria rispetto ai capi impugnati, e ha deciso nel merito dichiarando tale difetto; ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso di quell’interveniente in sede di legittimità. Ha rigettato gli altri due motivi del ricorso principale, ritenendo non sussistente una motivazione apparente e qualificando i denunciati vizi come meri errori di valutazione, non errori di fatto revocatori. Ha rigettato anche il ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese e sulla domanda ex art. 96 c.p.c., ritenendo corretta la liquidazione e implicitamente disattesa la domanda di responsabilità aggravata. Ne è derivata la cassazione parziale della sentenza impugnata limitatamente al capo sulla legittimazione passiva dell’interveniente, con regolazione delle spese nel senso della compensazione tra ricorrente principale e incidentale e della condanna dell’interveniente alle spese nei confronti della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione, oggettivamente rilevabile, decisivo e non riguardante la valutazione o l'interpretazione dei fatti e degli atti di causa.
art. 335 c.p.c.
La riunione è necessaria per impugnazioni separate contro la medesima sentenza; per ricorsi contro sentenze diverse ma connesse può operare solo in via analogica e opportunamente.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
L'annullamento o la revoca della sentenza presupposto travolge per effetto espansivo anche le decisioni dipendenti.
art. 111, secondo comma, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo è richiamato per escludere la necessità di una riunione formale quando è sufficiente la trattazione congiunta davanti al medesimo collegio.
art. 58 t.u.b.
La cessione dei crediti bancari è richiamata come fatto di successione nel credito, ma la cessionaria è legittimata solo rispetto al rapporto effettivamente ceduto e pertinente al giudizio.
art. 111 c.p.c.
Viene richiamato per qualificare l'intervento del cessionario del credito nel processo di legittimità quale intervento del successore a titolo particolare.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave; la mera infondatezza della tesi difensiva non basta.
D.M. n. 55/2014
La liquidazione delle spese va effettuata secondo lo scaglione di valore corretto e comprende la fase istruttoria/trattazione quando dovuta.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di anomalia motivazionale grave; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza deve esporre concisamente i fatti rilevanti e le ragioni della decisione, ma non è richiesta un'ampia disamina se il percorso argomentativo è percepibile.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione sul punto; può bastare anche un rigetto implicito, se desumibile dalla motivazione.
art. 2697 c.c.
È evocato in relazione alla prova della domanda e delle eccezioni, ma la Corte risolve la questione sul piano della legittimazione passiva e della motivazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa lettura del materiale processuale o una valutazione giuridica o fattuale errata.
- Non è motivo di revocazione il travisamento di fatti mediato dall'interpretazione degli atti di causa: se la censura investe il ragionamento del giudice, il vizio è di giudizio e non di fatto.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire la ratio decidendi; una motivazione sintetica può essere valida se rende comprensibile il percorso logico seguito.
- Nel giudizio di cassazione, il difetto di legittimazione passiva del successore a titolo particolare va accertato in concreto rispetto al petitum e alla causa petendi del giudizio, non in astratto sulla sola base della cessione del credito.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave; non basta la sola infondatezza della domanda o dell'impugnazione.
- Nella liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in relazione all'oggetto effettivamente devoluto al giudice e, in caso di litisconsorzio facoltativo, le domande cumulate solo soggettivamente restano autonome ai fini del valore.
- La riunione di impugnazioni connesse può essere opportuna per ragioni di coordinamento, ma non è sempre indispensabile se le cause sono decise dallo stesso collegio nella medesima adunanza.
- L'accoglimento di un motivo che elimina il titolo della legittimazione di una parte comporta la cassazione del relativo capo e la decisione nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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