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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24148/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, IRPEG/IRAP e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2004, nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, ritenuta dall'Ufficio fittizia e utilizzata per una frode intracomunitaria. In primo e secondo grado era stata accolta l'eccezione del contribuente circa l'inesistenza o l'invalidità della notifica per intervenuta estinzione della società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: ultrapetizione, perché la CTR avrebbe trattato l'atto come intestato alla società estinta mentre era intestato all'ex liquidatore; violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c., assumendo che la norma consente la notifica presso la sede sociale entro un anno ma non esclude altre forme di notificazione dopo tale termine; difetto di legittimazione e di interesse ad agire ex artt. 81 e 100 c.p.c. in capo al soggetto che aveva impugnato l'atto se la società era estinta; contraddittorietà della motivazione sulla legittimazione processuale dell'ex liquidatore, che non avrebbe più potuto rappresentare la società dopo l'estinzione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, essa aveva perso la capacità processuale e l'ex liquidatore aveva perso il potere di rappresentarla. Ne consegue un vizio originario insanabile del processo, rilevabile d'ufficio, che rende improponibile l'impugnazione e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR senza statuire sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per ultrapetizione

  • art. 2495, comma 2 c.c.

    richiamato dalla ricorrente e interpretato dalla Corte nel senso che, se la società è già estinta prima della notifica, viene meno la capacità processuale della società e il potere rappresentativo dell'ex liquidatore

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge

  • artt. 81 e 100 c.p.c.

    richiamati per dedurre il difetto di legittimazione e di interesse ad agire

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione sulla legittimazione processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della ragione più liquida

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. per il principio della ragione più liquida

  • art. 382 c.p.c.

    applicato per la cassazione senza rinvio in presenza di un vizio insanabile originario del processo

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo e dell'instaurazione del giudizio, determina la perdita della capacità processuale della società stessa.
  • L'ex liquidatore di una società estinta non conserva il potere di rappresentarla in giudizio; l'impugnazione proposta in tale veste è improponibile.
  • Un vizio originario e insanabile del processo, consistente nella inesistenza o improponibilità del ricorso introduttivo per difetto di capacità processuale della parte, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Quando è riscontrabile un vizio assorbente e di più agevole soluzione, la Corte può decidere la causa secondo il principio della 'ragione più liquida', esaminando prioritariamente il motivo decisivo.
  • La notificazione di un avviso di accertamento a soggetto privo di capacità processuale, perché società già estinta, non consente la prosecuzione del giudizio e conduce alla cassazione senza rinvio della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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