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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46701/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pellegrino impugnava la conferma di condanna per rapina sostenendo: (1) travisamento della prova e errata valutazione delle videoriprese e delle testimonianze (la condotta sarebbe stata un dialogo e, dunque, andrebbe riqualificata in furto con strappo); (2) assenza di nesso di immediatezza tra la minaccia e l'immediato impossessamento del denaro, quindi mancata integrazione della rapina; (3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-quater, cod. pen., perché la persona offesa (la guardia giurata Bucceri) non era "fruitore" dei servizi bancari ma un addetto ai servizi di sicurezza e pertanto non rientrava nella tutela speciale prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile perché i primi due motivi erano generici, aspecifici e miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo giuridico relativo all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-quater: tale aggravante è stata ritenuta applicata erroneamente dal giudice di merito in quanto la norma tutela il "fruitore" dei servizi bancari (persona che sta effettuando o ha appena effettuato operazioni bancarie) e non l'addetto/professionista impiegato per servizi di sicurezza; ne consegue che la circostanza aggravante è insussistente nel caso di specie. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento di quella aggravante e gli atti sono rimessi a altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. È stata respinta la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile perché questa non ha contribuito specificamente a confutare i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 110, 628, commi primo e terzo, n. 1 e 3-quater, 61 n. 7 cod. pen.

    riferimento alla qualificazione del reato e all'aggravante applicata in sentenza

    La Corte ha richiamato l'art. 628 e in particolare il terzo comma, n. 3-quater, rilevando che la norma incriminatrice introduce una particolare aggravante destinata a tutelare il "fruitore" dei servizi bancari; la sua applicazione richiede che la persona offesa stia effettivamente fruendo o abbia appena fruito del servizio bancario

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    motivi esposti "nei limiti strettamente necessari per la motivazione"

    Norma procedurale richiamata per la limitazione della esposizione dei motivi nel ricorso e nel rapporto di motivazione in cassazione

  • legge n. 94 del 15/07/2009 ("pacchetto sicurezza"), art. 3, comma 27

    introduzione delle aggravanti 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 628 cod. pen.: "3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro"

    La norma è stata interpretata dalla Corte come destinata a proteggere specificamente gli utenti/fruitori dei servizi bancari che si trovano in condizione di vulnerabilità collegata all'uso del servizio; non è estensibile agli addetti professionali o al personale di sicurezza

Massime di principio

  • L'aggravante ex art. 628, comma 3-quater, si applica solo quando la vittima sia effettivamente "fruitore" dei servizi bancari (stia effettuando o abbia appena effettuato operazioni): non si estende agli addetti o operatori professionali della banca/ufficio postale incaricati dei servizi di sicurezza o rifornimento.
  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito dei fatti o per proporre una lettura alternativa delle prove: motivi generici, aspecifici o fondati su rivalutazione fattuale sono inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di diritto è efficace dimostrare un errore di interpretazione o applicazione della norma (es. errata qualificazione giuridica o errata applicazione di un'aggravante), mentre le critiche alla valutazione probatoria richiedono contestazioni specifiche e confronti motivati con la decisione impugnata.
  • La parte civile può essere condannata a non ottenere la liquidazione delle spese in cassazione se non contribuisce concretamente a contrastare i motivi di impugnazione del ricorrente; è richiesto un apporto sostanziale nella discussione del ricorso.

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