Cassazione Penale, Sentenza n. 46701/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pellegrino impugnava la conferma di condanna per rapina sostenendo: (1) travisamento della prova e errata valutazione delle videoriprese e delle testimonianze (la condotta sarebbe stata un dialogo e, dunque, andrebbe riqualificata in furto con strappo); (2) assenza di nesso di immediatezza tra la minaccia e l'immediato impossessamento del denaro, quindi mancata integrazione della rapina; (3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-quater, cod. pen., perché la persona offesa (la guardia giurata Bucceri) non era "fruitore" dei servizi bancari ma un addetto ai servizi di sicurezza e pertanto non rientrava nella tutela speciale prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile perché i primi due motivi erano generici, aspecifici e miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo giuridico relativo all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-quater: tale aggravante è stata ritenuta applicata erroneamente dal giudice di merito in quanto la norma tutela il "fruitore" dei servizi bancari (persona che sta effettuando o ha appena effettuato operazioni bancarie) e non l'addetto/professionista impiegato per servizi di sicurezza; ne consegue che la circostanza aggravante è insussistente nel caso di specie. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento di quella aggravante e gli atti sono rimessi a altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. È stata respinta la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile perché questa non ha contribuito specificamente a confutare i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 110, 628, commi primo e terzo, n. 1 e 3-quater, 61 n. 7 cod. pen.
riferimento alla qualificazione del reato e all'aggravante applicata in sentenza
La Corte ha richiamato l'art. 628 e in particolare il terzo comma, n. 3-quater, rilevando che la norma incriminatrice introduce una particolare aggravante destinata a tutelare il "fruitore" dei servizi bancari; la sua applicazione richiede che la persona offesa stia effettivamente fruendo o abbia appena fruito del servizio bancario
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
motivi esposti "nei limiti strettamente necessari per la motivazione"
Norma procedurale richiamata per la limitazione della esposizione dei motivi nel ricorso e nel rapporto di motivazione in cassazione
legge n. 94 del 15/07/2009 ("pacchetto sicurezza"), art. 3, comma 27
introduzione delle aggravanti 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 628 cod. pen.: "3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro"
La norma è stata interpretata dalla Corte come destinata a proteggere specificamente gli utenti/fruitori dei servizi bancari che si trovano in condizione di vulnerabilità collegata all'uso del servizio; non è estensibile agli addetti professionali o al personale di sicurezza
Massime di principio
- L'aggravante ex art. 628, comma 3-quater, si applica solo quando la vittima sia effettivamente "fruitore" dei servizi bancari (stia effettuando o abbia appena effettuato operazioni): non si estende agli addetti o operatori professionali della banca/ufficio postale incaricati dei servizi di sicurezza o rifornimento.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito dei fatti o per proporre una lettura alternativa delle prove: motivi generici, aspecifici o fondati su rivalutazione fattuale sono inammissibili.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di diritto è efficace dimostrare un errore di interpretazione o applicazione della norma (es. errata qualificazione giuridica o errata applicazione di un'aggravante), mentre le critiche alla valutazione probatoria richiedono contestazioni specifiche e confronti motivati con la decisione impugnata.
- La parte civile può essere condannata a non ottenere la liquidazione delle spese in cassazione se non contribuisce concretamente a contrastare i motivi di impugnazione del ricorrente; è richiesto un apporto sostanziale nella discussione del ricorso.
Testo integrale
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