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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26755/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato annullamento della sentenza di primo grado per presunta carenza di motivazione su punti sollevati in appello; (2) censura sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2) c.p. (violenza sulle cose) e sulla mancata valutazione dell'alternativa contestazione della violenza sulle cose; richiesta che l'aggravante fosse esclusa e, perciò, il reato improcedibile per difetto di querela; (3) eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici della compagnia elettrica per presunte violazioni delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.; (4) vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, contestando l'attribuzione dell'abitazione con l'allaccio abusivo al nucleo familiare del ricorrente, nonostante emergenze documentali diverse; (5) censura sul riconoscimento della recidiva; (6) contestazione della dosimetria della pena fondata sulla mera evocazione dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibili i motivi primo e terzo per ragioni processuali (il primo per erronea interpretazione della mancanza di motivazione e il terzo per genericità e per la rilevanza degli accertamenti della p.g. e dei tecnici come non ripetibili ma ammessi). Ha invece accolto i motivi secondo e quarto, rilevando gravi lacune motivazionali della Corte d'appello: l'appello ha confuso e applicato un'aggravante (art. 625 n.7) non oggetto di contestazione e non ha adeguatamente spiegato la sussistenza e l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2), né ha confutato le specifiche doglianze della difesa circa la riconducibilità dell'immobile al ricorrente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio; le censure sugli ultimi due motivi risultano assorbite e sarà compito del giudice del rinvio esaminare anche l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n.150/2022 come modificato dalla L. n.199/2022.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. n.2)

    Aggravante contestata (violenza sulle cose). La Cassazione rileva che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante né spiegato il suo rapporto con i fatti concreti; la contestazione dell'aggravante deve essere chiara e il giudice deve bilanciarla con le attenuanti.

  • art. 625 c.p. n.7)

    La Corte d'appello ha richiamato questa aggravante, che in realtà non risultava contestata in modo specifico; la Suprema Corte richiama il principio secondo cui la contestazione del furto di energia elettrica non comporta automaticamente la contestazione di questa aggravante senza espressa specificazione.

  • art. 360 c.p.p.

    Richiama le garanzie sugli accertamenti tecnici; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione di inutilizzabilità generica e non adeguatamente confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale.

  • art. 348 c.p.p.

    Norma riferita agli accertamenti e rilievi della p.g.; la Corte osserva che le attività della polizia giudiziaria qui documentate non hanno alterato lo stato dei luoghi e rientrano tra le attività legittime della p.g.

  • art. 354 c.p.p.

    Riguarda gli accertamenti tecnici non ripetibili; la Cassazione ritiene che gli accertamenti compiuti dalla p.g. e dai tecnici, purché correttamente svolti e motivati, siano utilizzabili e non costituiscano accertamento tecnico non ripetibile tale da rendere gli atti inutilizzabili.

  • art. 604 c.p.p.

    La Suprema Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione non è tra i casi tassativi che impongono la nullità automatica ai sensi dell'art. 604; il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancata nell'ambito dei suoi poteri di piena cognizione.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (modificato dalla L. n.199/2022)

    La Cassazione rimette al giudice del rinvio il compito di verificare l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela da parte della persona offesa nei termini e per gli effetti previsti dalla normativa recente, che può incidere sulla procedibilità del reato.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604 c.p.p.; tuttavia la decisione integrativa deve essere adeguatamente motivata.
  • Le aggravanti devono essere specificamente contestate nel capo di imputazione; non è ammissibile che il giudice applichi un'aggravante non dedotta senza spiegare la base giuridica e fattuale per farlo.
  • Il giudice deve sempre spiegare in modo chiaro perché un'aggravante è ritenuta configurabile con riferimento ai fatti concreti e deve bilanciarla con eventuali attenuanti nella motivazione della pena.
  • Gli accertamenti tecnici compiuti dalla p.g. e con l'intervento di tecnici ausiliari sono ammissibili se non alterano lo stato dei luoghi e se rientrano nelle fattispecie previste dagli artt. 348 e 354 c.p.p.; l'eccezione di inutilizzabilità richiede contestazioni specifiche e motivazioni puntuali.
  • Per attribuire a un imputato la disponibilità di un allaccio abusivo, è necessario un elemento probatorio che colleghi concretamente l'imputato o il suo nucleo familiare all'immobile; l'assenza di tale prova giustifica la revisione della responsabilità.
  • La recidiva e i precedenti devono essere provati e operare nella dosimetria della pena con esplicita motivazione; la mera evocazione dei precedenti non è sufficiente.
  • In presenza di lacune motivazionali rilevanti, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio, demandando al giudice di merito la valutazione completa delle questioni rimaste non esaminate.
  • Dopo le modifiche normative sulla procedibilità (art. 85 d.lgs. n.150/2022 e L. n.199/2022), il giudice deve verificare la sussistenza della querela quando rilevante per la procedibilità del reato contestato.

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