Cassazione Penale, Sentenza n. 26755/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in sei motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato annullamento della sentenza di primo grado per presunta carenza di motivazione su punti sollevati in appello; (2) censura sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2) c.p. (violenza sulle cose) e sulla mancata valutazione dell'alternativa contestazione della violenza sulle cose; richiesta che l'aggravante fosse esclusa e, perciò, il reato improcedibile per difetto di querela; (3) eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici della compagnia elettrica per presunte violazioni delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.; (4) vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, contestando l'attribuzione dell'abitazione con l'allaccio abusivo al nucleo familiare del ricorrente, nonostante emergenze documentali diverse; (5) censura sul riconoscimento della recidiva; (6) contestazione della dosimetria della pena fondata sulla mera evocazione dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibili i motivi primo e terzo per ragioni processuali (il primo per erronea interpretazione della mancanza di motivazione e il terzo per genericità e per la rilevanza degli accertamenti della p.g. e dei tecnici come non ripetibili ma ammessi). Ha invece accolto i motivi secondo e quarto, rilevando gravi lacune motivazionali della Corte d'appello: l'appello ha confuso e applicato un'aggravante (art. 625 n.7) non oggetto di contestazione e non ha adeguatamente spiegato la sussistenza e l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2), né ha confutato le specifiche doglianze della difesa circa la riconducibilità dell'immobile al ricorrente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio; le censure sugli ultimi due motivi risultano assorbite e sarà compito del giudice del rinvio esaminare anche l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n.150/2022 come modificato dalla L. n.199/2022.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n.2)
Aggravante contestata (violenza sulle cose). La Cassazione rileva che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante né spiegato il suo rapporto con i fatti concreti; la contestazione dell'aggravante deve essere chiara e il giudice deve bilanciarla con le attenuanti.
art. 625 c.p. n.7)
La Corte d'appello ha richiamato questa aggravante, che in realtà non risultava contestata in modo specifico; la Suprema Corte richiama il principio secondo cui la contestazione del furto di energia elettrica non comporta automaticamente la contestazione di questa aggravante senza espressa specificazione.
art. 360 c.p.p.
Richiama le garanzie sugli accertamenti tecnici; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione di inutilizzabilità generica e non adeguatamente confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale.
art. 348 c.p.p.
Norma riferita agli accertamenti e rilievi della p.g.; la Corte osserva che le attività della polizia giudiziaria qui documentate non hanno alterato lo stato dei luoghi e rientrano tra le attività legittime della p.g.
art. 354 c.p.p.
Riguarda gli accertamenti tecnici non ripetibili; la Cassazione ritiene che gli accertamenti compiuti dalla p.g. e dai tecnici, purché correttamente svolti e motivati, siano utilizzabili e non costituiscano accertamento tecnico non ripetibile tale da rendere gli atti inutilizzabili.
art. 604 c.p.p.
La Suprema Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione non è tra i casi tassativi che impongono la nullità automatica ai sensi dell'art. 604; il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancata nell'ambito dei suoi poteri di piena cognizione.
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (modificato dalla L. n.199/2022)
La Cassazione rimette al giudice del rinvio il compito di verificare l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela da parte della persona offesa nei termini e per gli effetti previsti dalla normativa recente, che può incidere sulla procedibilità del reato.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604 c.p.p.; tuttavia la decisione integrativa deve essere adeguatamente motivata.
- Le aggravanti devono essere specificamente contestate nel capo di imputazione; non è ammissibile che il giudice applichi un'aggravante non dedotta senza spiegare la base giuridica e fattuale per farlo.
- Il giudice deve sempre spiegare in modo chiaro perché un'aggravante è ritenuta configurabile con riferimento ai fatti concreti e deve bilanciarla con eventuali attenuanti nella motivazione della pena.
- Gli accertamenti tecnici compiuti dalla p.g. e con l'intervento di tecnici ausiliari sono ammissibili se non alterano lo stato dei luoghi e se rientrano nelle fattispecie previste dagli artt. 348 e 354 c.p.p.; l'eccezione di inutilizzabilità richiede contestazioni specifiche e motivazioni puntuali.
- Per attribuire a un imputato la disponibilità di un allaccio abusivo, è necessario un elemento probatorio che colleghi concretamente l'imputato o il suo nucleo familiare all'immobile; l'assenza di tale prova giustifica la revisione della responsabilità.
- La recidiva e i precedenti devono essere provati e operare nella dosimetria della pena con esplicita motivazione; la mera evocazione dei precedenti non è sufficiente.
- In presenza di lacune motivazionali rilevanti, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio, demandando al giudice di merito la valutazione completa delle questioni rimaste non esaminate.
- Dopo le modifiche normative sulla procedibilità (art. 85 d.lgs. n.150/2022 e L. n.199/2022), il giudice deve verificare la sussistenza della querela quando rilevante per la procedibilità del reato contestato.
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